Circolare numero 109 del 16-11-2018
La circolare illustra le novità introdotte dalla legge 22 maggio 2017, n. 81. In particolare, fornisce istruzioni amministrative, operative e contabili in materia di diritto all’indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa, e le nuove modalità di fruizione del congedo parentale a seguito dell’aumento da tre a sei mesi del periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, di fruizione del congedo medesimo e dell’elevazione dei limiti temporali di fruibilità dello stesso da uno a tre anni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 81/2017 per gli iscritti alla Gestione separata in materia di indennità di maternità/paternità e congedo parentale. Viene chiarito che l’indennità di maternità/paternità spetta anche senza effettiva astensione dal lavoro, restando fermo il requisito contributivo; sono inoltre ridefinite durata, finestre temporali e condizioni di accesso al congedo parentale, fino a un massimo complessivo di sei mesi entro i primi tre anni di vita o dall’ingresso del minore in famiglia/Italia. La circolare disciplina anche regime transitorio, finanziamento degli oneri, presentazione telematica delle domande, istruzioni operative di pagamento e contabili, nonché il trattamento fiscale delle prestazioni.
Nuove regole su maternità/paternità e congedo parentale per iscritti alla Gestione separata (L. n. 81/2017)
Maternità, paternità e congedo parentale per gli iscritti alla Gestione separata
La circolare fornisce le istruzioni applicative delle modifiche introdotte dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, al Testo unico sulla maternità e paternità di cui al D.lgs. n. 151/2001. Le novità riguardano, da un lato, il diritto all’indennità di maternità o paternità anche in assenza di effettiva astensione dal lavoro; dall’altro, una nuova disciplina del congedo parentale per gli iscritti alla Gestione separata, con ampliamento della durata e ridefinizione delle condizioni di accesso.
Premessa e ambito della riforma
La circolare richiama la finalità della riforma: rafforzare la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e favorire una maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro subordinato. In particolare:
- l’articolo 13 della legge n. 81/2017 ha modificato l’articolo 64, comma 2, del D.lgs. n. 151/2001, prevedendo l’indennità di maternità/paternità a prescindere dall’effettiva astensione lavorativa;
- l’articolo 8, commi 4, 5, 6, 7 e 8, ha introdotto nuove modalità di fruizione del congedo parentale, abrogando parte della disciplina previgente contenuta nella legge n. 296/2006.
Le disposizioni sono entrate in vigore il 14 giugno 2017, giorno successivo alla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale. Per quanto non modificato, restano valide le istruzioni già emanate in precedenza.
Indennità di maternità o paternità senza obbligo di astensione
La nuova formulazione dell’articolo 64 del T.U. comporta che, per la generalità dei soggetti iscritti alla Gestione separata, la tutela della maternità obbligatoria non è più condizionata all’obbligo di non lavorare. Il principio vale sia per i collaboratori coordinati e continuativi sia per i liberi professionisti iscritti.
La riforma si applica:
- agli eventi di parto;
- alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.
Resta fermo il requisito contributivo delle tre mensilità, dovute o versate, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile. Non è più necessaria la produzione delle dichiarazioni di astensione richiamate dalla circolare n. 137/2007 e il percepimento di compensi nel periodo di indennità non preclude l’erogazione della prestazione.
Casi particolari: parto prematuro, parto oltre la data presunta, flessibilità e rinvio/sospensione
La circolare precisa che l’indennità è dovuta a prescindere dall’astensione anche nei seguenti casi:
- parto fortemente prematuro, cioè antecedente all’inizio del periodo indennizzabile;
- parto successivo alla data presunta;
- anche quando il periodo indennizzato, per effetto di tali eventi, superi i cinque mesi e un giorno.
Per i soggetti iscritti alla Gestione separata che intendano astenersi dal lavoro, continuano a operare:
- la flessibilità del congedo di maternità ex articolo 20 del T.U.;
- il rinvio e la sospensione del congedo di maternità ex articolo 16-bis del T.U.
Tuttavia, la nuova disciplina semplifica gli adempimenti:
- per la flessibilità non è più necessario trasmettere all’INPS la certificazione medica, che va comunque acquisita prima dell’inizio della flessibilità e prodotta al committente;
- la lavoratrice deve comunicare all’Istituto la scelta di avvalersi della flessibilità nella domanda telematica di indennità;
- per il rinvio/sospensione, l’INPS richiede solo la comunicazione della data di sospensione e della data di fine sospensione;
- non sono più dovute le dichiarazioni già previste dalla circolare n. 69/2016 sul ricovero del figlio, sulla compatibilità dello stato di salute con la ripresa del lavoro e sulla data delle dimissioni del bambino.
La circolare chiarisce inoltre che tali dichiarazioni non sono più rilevanti ai fini dell’erogazione dell’indennità, proprio perché l’indennità spetta anche in assenza di astensione effettiva.
Interdizione anticipata e prorogata
La riforma non incide sull’interdizione anticipata e prorogata dal lavoro di cui all’articolo 17 del T.U. In questi casi, per gli iscritti alla Gestione separata permane l’obbligo di astensione dal lavoro durante il periodo di interdizione. Se manca l’effettiva astensione, l’indennità non viene erogata.
Regime transitorio per la maternità/paternità
Per le domande che riguardano periodi di congedo ricadenti interamente o parzialmente nel periodo di vigenza della legge n. 81/2017, la circolare distingue tre ipotesi:
- i periodi iniziati il 14 giugno 2017 o successivamente sono indennizzabili senza verificare l’astensione;
- i periodi conclusi prima del 14 giugno 2017 restano indennizzabili solo se risulta l’effettiva astensione;
- i periodi in corso al 14 giugno 2017 vanno trattati in modo misto: i giorni precedenti quella data solo se c’è astensione, quelli successivi senza verifica dell’astensione.
Per l’interdizione anticipata e prorogata continua invece ad applicarsi il regime ordinario, con indennizzo subordinato alla concreta astensione dal lavoro.
Congedo parentale: ampliamento a sei mesi e nuove condizioni
L’articolo 8 della legge n. 81/2017 ha abrogato la previgente disciplina della legge n. 296/2006 e ha previsto per gli iscritti alla Gestione separata un trattamento economico per congedo parentale fino a sei mesi complessivi tra entrambi i genitori. Il congedo è fruibile entro i primi tre anni di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento.
La circolare evidenzia che:
- il limite complessivo di sei mesi vale per entrambi i genitori, anche se il congedo è fruito in altre gestioni o casse;
- il congedo parentale non è più previsto in forma non indennizzata per i lavoratori della Gestione separata;
- la fruizione può avvenire anche in modo frazionato a mesi o a giorni, secondo le regole dei lavoratori dipendenti;
- non si applica la modalità oraria di fruizione.
Il diritto al trattamento economico resta subordinato alla sussistenza di un rapporto di lavoro valido nel periodo interessato e all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Fruizione entro il primo anno di vita o dall’ingresso del minore
Per il congedo parentale indennizzato fruito nel primo anno di vita del minore, o dal suo ingresso in famiglia/Italia, il periodo di riferimento per verificare le tre mensilità contributive coincide con quello già considerato per il diritto all’indennità di maternità o paternità.
Ne consegue che il lavoratore o la lavoratrice iscritta alla Gestione separata può accedere al congedo nel primo anno se ha titolo all’indennità di maternità o paternità, indipendentemente dal fatto che tale indennità sia stata effettivamente fruita.
Per il padre, la circolare richiama il criterio già chiarito in precedenza: il periodo utile per verificare il requisito contributivo è quello dei dodici mesi anteriori al verificarsi delle situazioni che danno titolo alla paternità indennizzata (morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio, affidamento esclusivo al padre) oppure, in caso di adozione o affidamento preadottivo, i dodici mesi precedenti l’effettivo ingresso del minore in famiglia, sempre che la madre non ne faccia richiesta.
È inoltre ribadito che non opera il principio di automaticità delle prestazioni per il congedo parentale: l’indennità spetta solo se risultano effettivamente versate tre mensilità di contribuzione nel periodo di riferimento.
Fruizione dopo il primo anno e fino al terzo anno di vita
Se il congedo parentale indennizzato è fruito dopo il primo anno e fino al terzo anno di vita del minore, il trattamento economico è riconosciuto solo se risultano accreditate almeno tre mensilità con contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo richiesto.
In questa ipotesi il requisito contributivo non coincide più con quello richiesto per la maternità/paternità, ma va verificato ogni volta sulla specifica domanda di congedo parentale. Lo stesso criterio vale anche quando, pur nel primo anno di vita, il richiedente non abbia titolo all’indennità di maternità/paternità.
La circolare sottolinea anche che la novella normativa trasforma il congedo parentale del padre iscritto alla Gestione separata in un diritto autonomo, non più derivato da quello della madre. Inoltre:
- i genitori che abbiano ottenuto la maternità/paternità per automaticità della prestazione devono comunque dimostrare il versamento effettivo delle tre mensilità per accedere al congedo parentale;
- chi abbia figli nati o adottati/affidati da oltre un anno alla data di entrata in vigore della norma può fruire del periodo residuo di congedo entro il terzo anno, fino al limite massimo di sei mesi, se in possesso del requisito contributivo.
Regime transitorio del congedo parentale
Per i periodi di congedo parentale fruiti prima del 14 giugno 2017, l’indennità resta subordinata al titolo all’indennità di maternità o paternità.
Per i periodi successivi, invece, si applicano le nuove regole sui requisiti contributivi descritte nei paragrafi dedicati. La circolare porta un esempio in cui una domanda presentata prima dell’entrata in vigore della riforma, ma riferita a un periodo che attraversa la data del 14 giugno 2017, va scissa tra disciplina previgente e nuova disciplina: il primo mese resta indennizzabile solo se sussiste il titolo alla maternità, mentre i mesi successivi possono essere riconosciuti se risultano i requisiti contributivi previsti dalla nuova normativa. In tale caso resta fruibile il residuo del congedo fino a un massimo di sei mesi entro il terzo anno di vita del minore.
Finanziamento degli oneri
Per l’indennità di maternità/paternità riconosciuta senza effettiva astensione, la copertura è assicurata mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa dei fondi previsti dall’articolo 25, comma 3, della legge n. 81/2017.
L’INPS distingue la ripartizione degli oneri in base al comportamento del lavoratore:
- se vi è effettiva astensione dal lavoro, il costo grava sul consueto Fondo per la Gestione separata;
- se non vi è astensione, il costo grava sui fondi specificamente previsti dalla legge n. 81/2017.
Resta fermo che gli oneri previsti dal D.lgs. n. 80/2015 continuano a gravare sul fondo specifico. In particolare:
- le indennità di maternità/paternità in applicazione dell’articolo 63-ter restano a carico del Fondo di cui all’articolo 26 del D.lgs. n. 80/2015;
- nel caso di parto fortemente prematuro, i giorni tra il parto e l’inizio del periodo ante partum continuano a gravare sul medesimo fondo.
Presentazione delle domande
Le domande di maternità/paternità e di congedo parentale devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica.
L’applicazione di acquisizione online è stata aggiornata per consentire, dal 14 giugno 2017:
- la richiesta di congedi parentali fino a sei mesi;
- la gestione di periodi superiori a un anno e fino a tre anni di vita del minore o dall’ingresso in famiglia/Italia.
Istruzioni operative per il pagamento del congedo parentale
L’applicazione “Domande di maternità online”, nell’area “Prestazioni a sostegno del reddito”, è stata aggiornata con nuove voci di menù e con una lista dedicata alle domande ex legge n. 81/2017.
Le domande pervenute tramite i canali ordinari possono essere visualizzate e stampate nella lista “Domande legge n. 81/2017”, con esclusione di quelle annullate o con PIN non dispositivo. Le domande acquisite online con PIN dispositivo sono visibili solo agli operatori abilitati e nei limiti della propria Struttura.
Poiché le domande non transitano ancora nelle procedure gestionali, le Strutture che utilizzano la procedura “GESTIONE MATERNITÀ” devono definire manualmente le domande presenti nella lista. Per i periodi non ancora implementati negli applicativi gestionali è previsto il pagamento tramite la procedura “Pagamenti vari”.
La circolare distingue tre collezioni centralmente preimpostate:
- collaboratori coordinati e continuativi ed equiparati;
- ricercatori;
- liberi professionisti/associati in partecipazione.
Per ciascuna tipologia sono indicate causali, conti da movimentare, modalità di acquisizione dei dati anagrafici e dei periodi liquidati, nonché la necessità di quadratura della collezione e produzione del file telematico e dell’IP6bis da trasmettere alla ragioneria o all’ufficio contabile di Sede.
Istruzioni contabili per maternità/paternità
Per l’indennità di maternità/paternità riconosciuta a prescindere dall’astensione, la rilevazione contabile segue le indicazioni della circolare n. 66/2018.
Nel caso in cui il lavoratore non si astenga dal lavoro, l’onere viene rilevato, a cura della Direzione centrale competente, mediante storno dai conti di prima attribuzione ai nuovi conti:
- GAT30113, per anni precedenti;
- GAT30173, per l’anno in corso.
Istruzioni contabili per il congedo parentale
L’onere del congedo parentale, nei limiti dei sei mesi complessivi e nell’arco dei primi tre anni di vita del bambino, è a carico dello Stato e viene attribuito tramite la procedura PAGAVARI fino all’adeguamento completo delle procedure gestionali.
Sono istituiti i seguenti conti:
- GAT30131, per anni precedenti;
- GAT30191, per l’anno in corso;
- GAT10191, come debito verso beneficiari;
- GAT34120, interessi passivi;
- GPA27009, ritenute erariali su prestazioni temporanee;
- GPA25053, ritenute erariali su redditi autonomi e compensi liberi professionisti.
Sono inoltre previste regole specifiche per:
- somme non riscosse dai beneficiari, da evidenziare nel partitario del conto GPA10031 con il codice di bilancio 03177;
- recuperi, da rilevare al conto GAT24191;
- crediti eventualmente inesigibili, da evidenziare nel partitario del conto GPA00069 con il codice di bilancio 01154.
Regime fiscale
Ai sensi dell’articolo 6 del TUIR, l’indennità in esame, se percepita in sostituzione di una delle categorie di reddito indicate dalla norma, assume la stessa natura reddituale del reddito sostituito.
Pertanto, al momento del pagamento, l’Istituto effettua, se dovuta:
- la ritenuta alla fonte ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 600/1973;
- l’applicazione delle aliquote previste dall’articolo 11 del TUIR;
- il riconoscimento delle detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13 del TUIR;
- il riconoscimento delle eventuali detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR, se richieste.
Sintesi conclusiva operativa
La circolare, in definitiva, ridefinisce in modo significativo la tutela economica della maternità/paternità e del congedo parentale per la Gestione separata, eliminando il vincolo dell’astensione lavorativa per l’indennità obbligatoria e ampliando il congedo parentale a sei mesi complessivi. Accanto alle regole sostanziali, vengono fornite istruzioni dettagliate per la gestione delle domande, per la liquidazione tramite procedure provvisorie e per la corretta imputazione contabile e fiscale delle prestazioni.
Punti principali
Estensione della tutela di maternità/paternità
Per gli iscritti alla Gestione separata, la tutela di maternità/paternità opera a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro per i due mesi antecedenti il parto e i tre mesi successivi. Resta però necessario il possesso di tre mensilità di contribuzione, dovute o versate, comprensive dell’aliquota maggiorata, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
Congedo parentale: durata e requisiti
Il congedo parentale indennizzato passa da tre a sei mesi complessivi tra entrambi i genitori, da fruire entro i primi tre anni di vita del minore o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione o affidamento. La fruizione non può eccedere complessivamente sei mesi tra i genitori, anche se fruiti in altre gestioni o casse. Per il primo anno vale il requisito contributivo utile all’indennità di maternità/paternità; dopo il primo anno, o se nel primo anno non si ha titolo alla maternità/paternità, servono tre mensilità accreditate nei dodici mesi precedenti il congedo richiesto.
Procedure, pagamenti e contabilità
Le domande vanno presentate telematicamente. Le strutture INPS devono usare le nuove collezioni di pagamento dedicate per collaboratori, ricercatori e liberi professionisti/associati in partecipazione, con specifiche voci contabili e istruzioni per la quadratura e la trasmissione all’ufficio ragioneria/contabile. Sono inoltre indicati i nuovi conti per maternità/paternità e congedo parentale, il trattamento di somme non riscosse, recuperi e inesigibilità.
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