Circolare numero 112 del 21-11-2018
L’articolo 46, comma 2, lett. d), del D.L. n. 50/2017 ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a far data dal 24 agosto 2016. Con la presente circolare si riportano le istruzioni operative sotto il profilo contributivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama il quadro normativo sulle agevolazioni previste per la zona franca urbana istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017. Chiarisce i soggetti ammessi, i periodi agevolati, i limiti di applicazione e le modalità operative per la compensazione in F24 dei crediti riconosciuti dal MISE, con l’indicazione dei codici tributo dedicati. Fornisce inoltre precisazioni sull’utilizzo del credito per il pagamento dei contributi previdenziali, compresi quelli sospesi, e sul divieto di rimborso dei contributi già versati.
Zone franche urbane per i Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma: fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive e utilizzo dei codici tributo F24
Zone franche urbane per i Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma: agevolazioni fiscali e contributive
La circolare riepiloga il quadro normativo relativo alla zona franca urbana istituita per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e fornisce indicazioni operative sulla fruizione delle agevolazioni riconosciute dal MISE. L’attenzione è posta in particolare sulle modalità di compensazione dei crediti in F24, sull’utilizzo del credito per il pagamento dei contributi previdenziali e sui limiti derivanti dalla disciplina sugli aiuti di Stato.
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito la zona franca urbana (ZFU) nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
La norma ha previsto, per le imprese con sede principale o unità locale all’interno della zona franca e che abbiano subito, a causa degli eventi sismici, una riduzione del fatturato almeno pari al 25%, misure agevolative di natura fiscale e l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono attività all’interno della ZFU.
Estensioni introdotte dalla legge di bilancio 2018
L’articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha esteso i benefici della ZFU anche ai soggetti con sede principale o unità locale nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all’allegato 2 del D.L. 189/2016, che abbiano subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato di almeno il 25% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.
Il comma 746 della medesima legge ha inoltre stabilito che l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sia riconosciuto anche ai titolari di imprese individuali o familiari che abbiano subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo del 2015.
Ambito di applicazione, autorità competente e regime de minimis
Le agevolazioni fiscali e contributive sono riconosciute esclusivamente per i periodi d’imposta 2017 e 2018, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di Stato.
La disciplina di concessione è stata regolamentata dal Ministero dello Sviluppo economico, quale autorità competente, con le circolari n. 99473/2017, n. 114735/2017 e n. 163472/2017. Gli elenchi dei soggetti ammessi sono stati resi noti tramite decreti direttoriali, tra cui è richiamato, da ultimo, il decreto direttoriale 12 luglio 2018.
Modalità di fruizione tramite modello F24
Per quanto riguarda l’esonero contributivo previsto dall’articolo 46, comma 2, lettera d), del D.L. 50/2017, la circolare ricorda che l’articolo 46, comma 8, rinvia, per quanto compatibili, al decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 aprile 2013. Ne deriva che la riduzione dei versamenti deve avvenire mediante modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, cioè Entratel e Fisconline.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione delle agevolazioni, l’Agenzia delle Entrate ha istituito:
- il codice tributo "Z148" con Risoluzione n. 160/E del 21 dicembre 2017, per le agevolazioni di cui all’articolo 46 del D.L. 50/2017;
- i codici tributo "Z149" e "Z150" con Risoluzione n. 45/E del 19 giugno 2018, per le agevolazioni previste dall’articolo 1, commi 745 e 746, della legge n. 205/2017.
I codici devono essere esposti nella sezione "Erario" del modello F24, indicando gli importi nella colonna "importi a credito compensati" oppure, nei casi di riversamento dell’agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" va compilato con l’anno d’imposta per il quale l’agevolazione è riconosciuta, nel formato "AAAA".
Utilizzo del credito per i contributi previdenziali
I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del MISE possono utilizzare il credito verso l’erario per il pagamento dei contributi dovuti, compresi quelli sospesi per effetto degli eventi sismici. La ripresa dei pagamenti, anche in forma rateale, è stata prorogata al 31 gennaio 2019, come richiamato dal messaggio n. 3088/2018.
Per le aziende agricole con dipendenti e per i lavoratori autonomi agricoli, la compensazione deve essere effettuata fino alla concorrenza dei contributi previdenziali dovuti al netto della quota Inail rilevabile dal prospetto di tariffazione. La parte non compensabile deve essere versata con le ordinarie modalità.
Divieto di rimborso dei contributi già versati e utilizzo nel 2019
La circolare richiama l’articolo 48, comma 13, del D.L. 189/2016, secondo cui la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti della contribuzione previdenziale, in scadenza dalla data del sisma fino al 30 settembre 2017, comporta il divieto di rimborso dei contributi già versati.
Ne consegue che, se i soggetti beneficiari hanno già adempiuto agli obblighi previdenziali scaduti nel 2017 e nel 2018, possono comunque utilizzare il credito verso l’erario riconosciuto dal MISE mediante riduzione dei versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nel corso del 2019. Tale rimodulazione del mero effetto finanziario è possibile fino al raggiungimento dell’importo complessivamente concesso.
Limiti dell’agevolazione
L’importo dell’agevolazione è parametrato all’ammontare della contribuzione dovuta per gli anni 2017 e 2018 e resta soggetto ai massimali previsti dal regime de minimis, in particolare dai regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
Punti principali
Quadro normativo della ZFU per il Centro Italia colpito dal sisma
L’articolo 46 del D.L. 50/2017, convertito dalla legge 96/2017, ha istituito una zona franca urbana nei Comuni delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Sono previste agevolazioni fiscali e l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, esclusi i premi Inail, per imprese con sede principale o unità locale nella zona franca e con riduzione del fatturato almeno pari al 25% nei periodi indicati dalla norma; l’esonero spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che operano nella ZFU.
Estensione dei benefici ad altri soggetti e periodi di riferimento
La legge 205/2017, commi 745 e 746, ha esteso i benefici anche ai soggetti con sede principale o unità locale nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all’allegato 2 del D.L. 189/2016, che abbiano registrato una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo 1° novembre 2016-28 febbraio 2017 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Inoltre, l’esonero contributivo è stato riconosciuto anche ai titolari di imprese individuali o familiari che abbiano subito una riduzione del fatturato del 25% nel periodo 1° settembre 2016-31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo del 2015.
Modalità di concessione e regime applicabile
Le agevolazioni sono riconosciute solo per i periodi d’imposta 2017 e 2018, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis. La disciplina attuativa è stata dettata dal Ministero dello Sviluppo economico con le circolari n. 99473/2017, n. 114735/2017 e n. 163472/2017, mentre gli elenchi degli ammessi sono stati pubblicati con appositi decreti direttoriali, ultimo richiamato quello del 12 luglio 2018.
Compensazione in F24 e codici tributo
Per la fruizione dei benefici tramite compensazione in modello F24, si applicano le disposizioni del D.M. 10 aprile 2013, richiamate dall’articolo 46, comma 8, del D.L. 50/2017, con presentazione esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo Z148 per le agevolazioni ex art. 46 del D.L. 50/2017; per le agevolazioni di cui ai commi 745 e 746 della legge 205/2017 sono stati istituiti i codici Z149 e Z150. I codici vanno indicati nella sezione "Erario" del modello F24, in corrispondenza degli importi a credito compensati oppure, in caso di riversamento, degli importi a debito versati; il campo "anno di riferimento" va valorizzato con l’anno d’imposta in formato AAAA.
Utilizzo del credito per contributi previdenziali e regole speciali per il settore agricolo
I beneficiari possono utilizzare il credito riconosciuto dal MISE anche per il pagamento dei contributi dovuti, compresi quelli sospesi per effetto del sisma, la cui ripresa dei versamenti, anche rateali, è stata prorogata al 31 gennaio 2019. Per le aziende agricole con dipendenti e per i lavoratori autonomi agricoli, la compensazione è ammessa fino a concorrenza dei contributi previdenziali dovuti al netto della quota Inail risultante dal prospetto di tariffazione; l’eventuale importo non compensabile deve essere versato con le ordinarie modalità.
Divieto di rimborso dei contributi già versati e utilizzo del credito nel 2019
L’articolo 48, comma 13, del D.L. 189/2016 prevede la sospensione dei termini contributivi fino al 30 settembre 2017 e stabilisce espressamente il divieto di rimborso dei contributi già versati. Di conseguenza, se i beneficiari hanno già assolto agli obblighi previdenziali scaduti nel 2017 e nel 2018, possono comunque utilizzare il credito verso l’erario riconosciuto dal MISE mediante riduzione dei versamenti contributivi dovuti all’Istituto nel corso del 2019, fino a concorrenza dell’agevolazione complessivamente concessa.
Limiti di importo e massimali di aiuto
L’importo dell’agevolazione è parametrato alla contribuzione dovuta per gli anni 2017 e 2018 ed è soggetto ai massimali previsti dal regime de minimis ai sensi dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
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