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Circolare

Circolare numero 110 del 16-11-2018

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al Sindacato Italiano Lavoratori Pensionati Agricoli (S.I.L.P.A.) dei contributi associatividovuti dagli artigiani e commercianti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 12 ottobre 2018 tra INPS e S.I.L.P.A. per la riscossione, tramite F24 e con la medesima periodicità dei contributi obbligatori, della quota associativa dovuta dagli iscritti. Vengono disciplinate le modalità di trasmissione e gestione delle deleghe, la revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e di responsabilità, la protezione dei dati personali, la durata del rapporto e le relative istruzioni contabili.

Convenzione INPS-S.I.L.P.A. per la riscossione dei contributi associativi

Convenzione INPS-S.I.L.P.A. per la riscossione della quota associativa

La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata il 12 ottobre 2018 tra INPS e Sindacato Italiano Lavoratori Pensionati Agricoli (S.I.L.P.A.) per la riscossione dei contributi associativi degli iscritti. Il documento disciplina in modo puntuale il meccanismo di riscossione tramite F24, la gestione delle deleghe, la revoca, i costi, le clausole di tutela dell’Istituto, la durata del rapporto e le scritture contabili connesse.

Premessa e ambito della convenzione

La convenzione si fonda sullo schema approvato con Determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015, come modificata dalla Determinazione presidenziale n. 143 del 10 novembre 2016, e riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. La circolare si limita a illustrare le principali norme della convenzione e a fornire le istruzioni operative e contabili necessarie.

Modalità di riscossione

L’INPS effettua la riscossione del contributo associativo in favore delle associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale, con le modalità e la periodicità previste dall’articolo 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni o integrazioni. Sull’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti viene evidenziato l’importo della quota associativa e l’associazione sindacale destinataria.

I dati sono consultabili dal contribuente nel "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti", alla sezione "Posizione Assicurativa" > "Dati del modello F24" e alla sezione "Comunicazione bidirezionale" > "Modelli F24". La circolare precisa che la riscossione congiunta con i contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo e che, pertanto, per l’INPS resta escluso qualsiasi obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’Associazione sindacale deve trasmettere all’INPS – Direzione generale – Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi i flussi telematici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, sulla base delle deleghe ricevute, richiede la riscossione del contributo. Devono essere trasmessi anche i nominativi dei soggetti per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e del 12 febbraio dell’anno stesso.

Le deleghe devono essere presentate alle Strutture INPS territorialmente competenti, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e corredata da copia di un documento di identità valido, entro le seguenti scadenze:

  • 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente;
  • 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno in corso.

Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti per l’INPS a partire dall’anno successivo. Se nel corso di un anno pervengono all’INPS due o più deleghe riferite a due o più associazioni sindacali distinte, l’Istituto non considera alcuna di esse ai fini della riscossione. La Direzione centrale Sistemi informativi e tecnologici rende disponibile alle Strutture territorialmente competenti il contenuto dei flussi telematici, affinché procedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati. L’INPS non assume responsabilità se i flussi o le deleghe trasmessi dall’Associazione non trovano corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega

La circolare ribadisce che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; di conseguenza, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente.

Se l’INPS riceve direttamente dal singolo associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca in procedura e ne dà contestuale comunicazione all’Associazione interessata tramite PEC. La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, salvo che prima di tale tariffazione pervenga la revoca della revoca da parte del medesimo associato; anche di tale circostanza l’INPS informa tempestivamente l’Associazione.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti sono stati attualizzati per l’anno 2018 con la Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono previsti i seguenti importi:

  • 2,80 euro per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione code line, una tantum annuale;
  • 2,59 euro per la gestione della revoca delle deleghe sindacali;
  • 0,23 euro per la gestione di ciascun modello F24.

La variazione annuale dei costi viene comunicata per iscritto e, a seguito di tale comunicazione, l’Associazione può recedere entro 60 giorni. Restano a carico dell’Associazione, oltre alle spese, tutti gli ulteriori oneri, compresi quelli fiscali, inerenti alla convenzione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti e dei terzi, derivante dall’applicazione della convenzione; l’Associazione riconosce espressamente tale esonero. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito dai creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate sulle somme oggetto della convenzione, anche se i pignoramenti sono già in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’INPS è estraneo ai rapporti tra associati e Associazione. L’Associazione esonera quindi l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti e, se nelle controversie sulla effettiva validità e regolarità del rilascio della delega risulta definitivamente soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, deve rimborsare, a semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto quando quest’ultimo sia convenuto o chiamato in giudizio in controversie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e Associazione; tali spese sono quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, nonché in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge per la stipula della convenzione o se intervengono nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta inoltre ferma la facoltà dell’Istituto di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare, per quanto di rispettiva competenza, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Resta salva la facoltà di entrambe le parti di recedere dal negozio giuridico mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte con raccomandata A/R o PEC. L’Associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione a supporto. La circolare indica anche la sede del S.I.L.P.A. in via della Grande Muraglia n. 154, Roma.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e commercianti versati congiuntamente ai contributi obbligatori mediante F24, riscossi per conto del S.I.L.P.A., viene istituito il conto GPA25675, destinato all’imputazione dei contributi associativi.

Sono inoltre istituiti:

  • GPA35675, per l’accreditamento al S.I.L.P.A. dei contributi associativi riscossi per suo conto;
  • GPA11675, per la rilevazione del debito verso il S.I.L.P.A. per i contributi associativi riscossi per suo conto.

Il conto GPA25675 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni. I conti GPA35675 e GPA11675 sono movimentabili, come di consueto, dalla Direzione generale che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale. Le variazioni al piano dei conti sono descritte nell’allegato n. 2.

Punti principali

Premessa e finalità della convenzione

INPS e Sindacato Italiano Lavoratori Pensionati Agricoli (S.I.L.P.A.) hanno sottoscritto il 12 ottobre 2018 una convenzione, basata sullo schema approvato dalle determinazioni presidenziali n. 180/2015 e n. 143/2016, per la riscossione dei contributi associativi degli iscritti ai sensi della legge n. 311/1973.

Modalità di riscossione della quota associativa

La riscossione avviene da parte dell’INPS insieme ai contributi in cifra fissa trimestrale previsti dall’art. 2 della legge n. 233/1990. L’avviso di pagamento evidenzia quota associativa e associazione destinataria; i dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo e non comporta obbligo di esazione coattiva per l’Istituto.

Gestione delle deleghe e dei flussi telematici

L’Associazione trasmette all’INPS i flussi telematici con i dati dei nuovi associati e delle revoche, riferiti a specifiche date dell’anno precedente e dell’anno in corso. Le deleghe firmate dagli associati, con documento d’identità, vanno presentate alle Strutture territoriali entro date prestabilite; le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti dall’anno successivo. Se per lo stesso soggetto risultano più deleghe per diverse associazioni, l’INPS non ne considera alcuna ai fini della riscossione.

Revoca della delega

La revoca comunicata direttamente all’INPS dall’associato viene acquisita in procedura e notificata via PEC all’Associazione. Essa è efficace dalla prima tariffazione utile, salvo successiva revoca della revoca prima di tale tariffazione, che viene parimenti comunicata all’Associazione.

Costi del servizio e oneri a carico dell’Associazione

Dal 1° gennaio 2018 sono previsti: 2,80 euro per gestione nuove deleghe ed emissione code line, 2,59 euro per gestione revoca deleghe e 0,23 euro per singolo modello F24. Le variazioni annuali sono comunicate per iscritto e l’Associazione può recedere entro 60 giorni. Restano a carico dell’Associazione anche eventuali ulteriori oneri, compresi quelli fiscali.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da responsabilità verso aderenti e terzi per l’applicazione della convenzione, compresi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa. L’Associazione deve manlevare l’Istituto e rimborsare le ritenute in caso di soccombenza sulle controversie relative alla delega, oltre alle spese legali se l’INPS è coinvolto in giudizio per questioni inerenti i rapporti associativi. L’Istituto può sospendere l’efficacia del negozio o recedere unilateralmente in presenza di contestazioni, irregolarità, conflitti di interesse o perdita dei requisiti dell’Associazione.

Protezione dei dati personali e durata

Le parti si impegnano al rispetto del d.lgs. n. 196/2003 in materia di sicurezza e trattamento dei dati. La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione; il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza via PEC o raccomandata A/R, altrimenti il rapporto cessa automaticamente. È comunque previsto il recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione dei contributi riscossi per conto di S.I.L.P.A. sono istituiti i conti GPA25675, GPA35675 e GPA11675, rispettivamente per imputazione dei contributi, accredito all’associazione e rilevazione del debito verso l’associazione. La movimentazione dei conti avviene secondo le procedure indicate, con gestione diretta da parte della Direzione generale dei rapporti finanziari.

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