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Circolare

Circolare numero 106 del 09-11-2018

La presente circolare definisce l’elemento “variabile retributiva” ed il suo corretto utilizzo, determinando i limiti temporali di fruizione in considerazione dell’evoluzione del prodotto UniEmens. La rivisitazione della “variabile” attraverso i delineati confini operativi è finalizzata a garantire stabilità, certezza ed affidabilità ai dati retributivi/contributivi registrati nel Sistema Informativo, sia rispetto al conto aziendale, in merito al rapporto dovuto/versato ed al riverbero dello stesso rapporto sulle procedure di controllo di congruità, sia rispetto al conto individuale del lavoratore, ai fini dell’esatta erogazione delle prestazioni calcolate sul percepito correttamente imputato. INDICE 1. Premessa 2. Funzione e significato della variabile 3. Istruzioni relative all’uso delle variabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le regole di utilizzo delle variabili retributive, ripercorrendone l’evoluzione normativa e applicativa e introducendo nuove limitazioni temporali e controlli automatizzati. In particolare, stabilisce che FERIE e ROL siano utilizzabili entro 12 mesi, elimina alcune causali, conferma l’uso limitato in gennaio e febbraio per altre variabili e mantiene inalterate alcune modalità per massimali e sportivi professionisti. Le nuove disposizioni si applicano alle denunce relative al periodo di paga di gennaio 2019.

Istruzioni aggiornate sull’uso delle variabili retributive in UniEmens

Istruzioni aggiornate sull’uso delle variabili retributive in UniEmens

La circolare interviene sulla disciplina delle variabili retributive utilizzate nelle denunce contributive, ricostruendone l’evoluzione normativa e operativa e introducendo una revisione delle causali e dei relativi limiti di utilizzo. L’obiettivo dichiarato è rafforzare i controlli, evitare anomalie nella gestione degli imponibili variabili e uniformare le modalità di esposizione in UniEmens.

Origine dell’istituto e finalità

L’istituzione delle variabili retributive muove dalla delibera del Consiglio di Amministrazione Inps n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, che ha consentito ai datori di lavoro di tener conto, nel mese successivo a quello interessato, di eventi o elementi che incidono sulla misura della retribuzione imponibile. La circolare richiama gli eventi originariamente tipizzati, tra cui:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di diaria o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
  • indennità riposi per allattamento;
  • giornate retribuite per donatori di sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali non a zero ore.

Successivamente, l’Inps ha esteso l’elenco con ulteriori fattispecie assimilabili, come indennità di cassa, prestiti ai dipendenti, compensi per ferie non godute, straordinari e banca ore, fino alle precisazioni introdotte con il passaggio a Emens e poi a UniEmens.

Evoluzione del sistema e rapporto con le denunce contributive

La circolare spiega che, in origine, le denunce retributive avevano cadenza annuale e il datore di lavoro operava la determinazione del dovuto mensile sul DM in forma aggregata per categorie di lavoratori. L’introduzione delle variabili ha consentito di gestire compensazioni positive o negative tra mesi diversi senza alterare la competenza annua delle retribuzioni del singolo lavoratore.

Con la mensilizzazione dal gennaio 2005, le compensazioni hanno iniziato a riflettersi direttamente nella denuncia mensile Emens, rendendo immediatamente visibile il collegamento tra imponibile, mese di riferimento e lavoratori interessati. La circolare richiama anche la necessità di evitare effetti distorsivi sulla copertura settimanale e sull’accredito figurativo quando la variazione di imponibile incide su mesi diversi.

Regole storiche per alcune causali

La circolare richiama la codifica delle variabili avvenuta con il Documento Tecnico 2009 e con la circolare n. 7 del 15 gennaio 2010, che ha definito le variabili ammesse e gli adempimenti. In tale quadro:

  • AUMIMP e DIMIMP potevano essere utilizzate nelle denunce di gennaio e febbraio, sempre con riferimento all’anno precedente;
  • per gli eventi o elementi che incidono sulla retribuzione e si collocano tra gennaio e novembre, il datore di lavoro doveva normalmente operare la variazione nella denuncia del mese successivo, senza ricorrere alle variabili in esame;
  • la variazione riferita al mese di dicembre dell’anno X richiedeva invece l’utilizzo della variabile nelle denunce di gennaio o febbraio dell’anno X+1.

La circolare ricorda inoltre che, con l’introduzione di UniEmens, è stata disciplinata anche la gestione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, inclusi i casi di lavoratore in Paese estero non convenzionato, e che è stata introdotta la causale IMPNEG per il recupero della contribuzione non dovuta nel suo effettivo ammontare. Quest’ultima poteva essere usata solo in caso di incapienza dell’imponibile corrente, senza azzeramento con DIMIMP e senza uso combinato delle due causali sul medesimo imponibile.

Nuove istruzioni operative e controlli automatizzati

A seguito di un’attività di analisi e monitoraggio delle causali in uso, l’Istituto annuncia l’implementazione di nuove metodologie di controllo automatizzato e una revisione complessiva delle causali e del loro funzionamento. Le nuove istruzioni stabiliscono che:

  • le variabili FERIE e ROL sono utilizzabili entro 12 mesi dal periodo cui gli eventi o elementi si riferiscono;
  • decorso tale termine, il recupero degli importi relativi a ferie non godute o ROL già corrisposti deve avvenire tramite regolarizzazione;
  • le variabili DIMSTK, IMNEFI e IMPNEG sono eliminate.

Limiti temporali confermati per altre variabili

La circolare conferma che alcune variabili restano soggette a un utilizzo molto circoscritto. In particolare:

  • AUMIMP, DIMIMP, AIMPFI e DIMPFI sono utilizzabili solo nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno;
  • tali variabili possono riferirsi esclusivamente a eventi o elementi del mese di dicembre dell’anno precedente;
  • per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995, indicati con i codici SY, SX e SZ, il limite di utilizzo è ulteriormente circoscritto al massimo al secondo mese antecedente a quello di esposizione.

Sono invece confermate le consuete modalità di utilizzo delle variabili AUMMAS e DIMMAS, nonché di AUMSP1, DIMSP1, AUMSP2 e DIMSP2 per gli sportivi professionisti.

Decorrenza

Le disposizioni della circolare si applicano alle denunce relative al periodo di paga di gennaio 2019.

Punti principali

Origine e funzione delle variabili retributive

L’istituto delle variabili nasce dalla delibera Inps n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, per consentire ai datori di lavoro di tener conto, nel mese successivo, di eventi o elementi che modificano la retribuzione imponibile nel corso del mese. Tra gli eventi tipizzati figurano straordinari, missioni, malattia/maternità anticipate, riposi per allattamento, donazioni di sangue, riduzioni per infortuni, permessi non retribuiti, astensioni, ferie non godute, congedi matrimoniali e integrazioni salariali non a zero ore.

Evoluzione applicativa e passaggio a UniEmens

Nel tempo l’Inps ha esteso e precisato il perimetro delle variabili con diverse circolari e messaggi, includendo ulteriori fattispecie come indennità di cassa, prestiti ai dipendenti, banca ore e congedi parentali. Con l’introduzione delle denunce Emens e poi di UniEmens, la gestione è diventata mensile e le compensazioni hanno prodotto effetti immediati nella denuncia del mese, rendendo essenziale il collegamento tra imponibile, mese di competenza e lavoratore interessato.

Causali e regole di utilizzo storicamente consolidate

La circolare richiama la codifica delle causali introdotta nel 2009 e le istruzioni della circolare n. 7 del 2010, che hanno definito gli adempimenti e le variabili ammesse. In tale ambito, AUMIMP e DIMIMP sono utilizzabili per le denunce di gennaio e febbraio con riferimento all’anno precedente; IMPNEG è destinata al recupero della contribuzione non dovuta solo in caso di incapienza dell’imponibile corrente, senza poter essere abbinata a DIMIMP sul medesimo imponibile.

Nuove istruzioni operative sulle variabili

A seguito di monitoraggi e controlli automatizzati, l’Istituto dispone una revisione delle causali e dei loro limiti temporali. FERIE e ROL potranno essere utilizzabili entro 12 mesi dal periodo cui gli eventi si riferiscono; decorso tale termine, il recupero degli importi dovrà avvenire mediante regolarizzazione. Le variabili DIMSTK, IMNEFI e IMPNEG sono eliminate.

Conferme e limiti temporali per altre variabili

Restano utilizzabili solo nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, e solo per eventi o elementi riferiti a dicembre dell’anno precedente, le variabili AUMIMP, DIMIMP, AIMPFI e DIMPFI. Per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995 (SY, SX e SZ), il limite è ulteriormente ristretto al massimo al secondo mese antecedente a quello di esposizione. Sono inoltre confermate le modalità ordinarie di utilizzo delle variabili AUMMAS e DIMMAS, nonché di AUMSP1, DIMSP1, AUMSP2 e DIMSP2 per gli sportivi professionisti.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove regole introdotte dalla circolare si applicano alle denunce riferite al periodo di paga di gennaio 2019.

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