Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42780/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma in appello della condanna per avere, il 5 dicembre 2019, guidato un'autovettura nonostante la revoca della patente e la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Il ricorso articolato in due motivi deduce: (i) erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'art. 73 d.lgs. n.159/2011 e alla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato; (ii) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e insufficiente motivazione sul diniego della causa di non punibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Messina per un nuovo giudizio. Motivazione: la Corte costituzionale, con sentenza n.116/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs. n.159/2011 nella parte relativa alla punibilità della guida dopo revoca della patente quando la revoca sia conseguente all'applicazione di una misura di prevenzione; ne consegue che il giudice di merito deve accertare la causa effettiva della revoca della patente (se dipendente dalla misura di prevenzione o da altra ragione). Nel caso di specie la motivazione appellate, basata soltanto sulla deposizione di un operante che riferiva di un controllo in banca dati, è risultata inadeguata rispetto all'onere di accertamento richiesto dalla sentenza costituzionale; pertanto si è disposto il rinvio per nuova valutazione. Ogni altra censura proposta è stata assorbita.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato quale norma di riferimento nella sentenza di primo grado utilizzata per la condanna

    impiegato in primo grado per qualificare il fatto; la Cassazione non entra nel merito della qualificazione definitiva perché la questione decisiva concerne l'art. 73 e la sua dichiarata incostituzionalità parziale

  • art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011

    dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevedeva reato per chi, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, guidava dopo la revoca o sospensione della patente conseguente a precedenti violazioni del codice della strada (Corte cost. sent. n.116/2024)

    la dichiarazione di incostituzionalità impone ai giudici di accertare la causa della revoca della patente: se la revoca è strettamente dipendente dall'applicazione della misura di prevenzione la condotta non è più punibile ai sensi della parte illegittima dell'art.73; se la revoca deriva da altra causa, la normativa penale può rimanere applicabile

  • art. 131-bis cod. pen.

    richiamato dalla difesa come causa di non punibilità e oggetto della censura; il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento limitatamente al diniego di tale causa

    la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla necessità di nuovo esame relativo alla ragione della revoca; il giudice del rinvio dovrà valutare anche l'applicabilità di eventuali cause di non punibilità, ivi inclusa quella di cui all'art.131-bis, se pertinente

  • art. 125 cod. proc. pen.

    richiamato dalla difesa nei motivi relativi ai vizi della motivazione

    la Corte ha ritenuto la motivazione di merito insufficiente sul punto centrale (causa della revoca) e perciò ha disposto il rinvio perché sia resa una motivazione congrua e documentata

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    richiamati nei motivi di cassazione a fondamento delle censure di violazione di legge e vizi di motivazione

    tali norme sono state il riferimento formale per le censure di invalidità della decisione di merito; la Corte di Cassazione ha comunque ritenuto necessaria la riqualificazione della prova in relazione alla pronuncia costituzionale, disponendo il rinvio

  • Sentenza Corte costituzionale n.116/2024

    decisa il 5 giugno 2024 e pubblicata il 3 luglio 2024, n.27 G.U.; ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.73 d.lgs. n.159/2011 nella parte indicata

    decisione decisiva che ha mutato il quadro applicativo: impone ai giudici di verificare la causalità tra revoca della patente e applicazione della misura di prevenzione prima di ritenere integrato il reato previsto dall'art.73 nella parte successivamente dichiarata incostituzionale

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.116/2024, nel giudizio su fatti di guida con patente revocata occorre sempre accertare e motivare in modo documentato la causa della revoca: se la revoca dipende dall'applicazione di una misura di prevenzione definitiva, la fattispecie penale prevista dalla parte illegittima dell'art.73 non è più applicabile
  • La prova della causa della revoca non può fondarsi esclusivamente su generiche dichiarazioni di controllo in banca dati; è necessario acquisire e valutare documentazione ufficiale (provvedimenti amministrativi, atti che motivino la revoca, annotazioni formali) o elementi probatori più specifici
  • Se dalla valutazione emerge che la revoca è dovuta a ragioni diverse dalla misura di prevenzione, il giudice potrà comunque applicare la norma penale residua e valutare eventuali cause di non punibilità (es. art.131-bis) secondo i criteri ordinari
  • Nel caso di ricorso per cassazione fondato anche su vizi di motivazione, la Corte di legittimità può annullare e rinviare quando la motivazione di merito sia manifestamente insufficiente nei punti decisivi; il rinvio impone al giudice del merito di rendere nuova decisione con motivazione congrua
  • Difesa e accusa dovranno porre attenzione alla raccolta e produzione in istruttoria degli atti che attengono alla revoca della patente e alla sua causa, trattandosi ora di elemento decisivo per la qualificazione penale della condotta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.