Cassazione Penale, Sentenza n. 42780/2024 del 21/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma in appello della condanna per avere, il 5 dicembre 2019, guidato un'autovettura nonostante la revoca della patente e la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Il ricorso articolato in due motivi deduce: (i) erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'art. 73 d.lgs. n.159/2011 e alla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato; (ii) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e insufficiente motivazione sul diniego della causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Messina per un nuovo giudizio. Motivazione: la Corte costituzionale, con sentenza n.116/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs. n.159/2011 nella parte relativa alla punibilità della guida dopo revoca della patente quando la revoca sia conseguente all'applicazione di una misura di prevenzione; ne consegue che il giudice di merito deve accertare la causa effettiva della revoca della patente (se dipendente dalla misura di prevenzione o da altra ragione). Nel caso di specie la motivazione appellate, basata soltanto sulla deposizione di un operante che riferiva di un controllo in banca dati, è risultata inadeguata rispetto all'onere di accertamento richiesto dalla sentenza costituzionale; pertanto si è disposto il rinvio per nuova valutazione. Ogni altra censura proposta è stata assorbita.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. n. 159 del 2011
richiamato quale norma di riferimento nella sentenza di primo grado utilizzata per la condanna
impiegato in primo grado per qualificare il fatto; la Cassazione non entra nel merito della qualificazione definitiva perché la questione decisiva concerne l'art. 73 e la sua dichiarata incostituzionalità parziale
art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011
dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevedeva reato per chi, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, guidava dopo la revoca o sospensione della patente conseguente a precedenti violazioni del codice della strada (Corte cost. sent. n.116/2024)
la dichiarazione di incostituzionalità impone ai giudici di accertare la causa della revoca della patente: se la revoca è strettamente dipendente dall'applicazione della misura di prevenzione la condotta non è più punibile ai sensi della parte illegittima dell'art.73; se la revoca deriva da altra causa, la normativa penale può rimanere applicabile
art. 131-bis cod. pen.
richiamato dalla difesa come causa di non punibilità e oggetto della censura; il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento limitatamente al diniego di tale causa
la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla necessità di nuovo esame relativo alla ragione della revoca; il giudice del rinvio dovrà valutare anche l'applicabilità di eventuali cause di non punibilità, ivi inclusa quella di cui all'art.131-bis, se pertinente
art. 125 cod. proc. pen.
richiamato dalla difesa nei motivi relativi ai vizi della motivazione
la Corte ha ritenuto la motivazione di merito insufficiente sul punto centrale (causa della revoca) e perciò ha disposto il rinvio perché sia resa una motivazione congrua e documentata
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
richiamati nei motivi di cassazione a fondamento delle censure di violazione di legge e vizi di motivazione
tali norme sono state il riferimento formale per le censure di invalidità della decisione di merito; la Corte di Cassazione ha comunque ritenuto necessaria la riqualificazione della prova in relazione alla pronuncia costituzionale, disponendo il rinvio
Sentenza Corte costituzionale n.116/2024
decisa il 5 giugno 2024 e pubblicata il 3 luglio 2024, n.27 G.U.; ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.73 d.lgs. n.159/2011 nella parte indicata
decisione decisiva che ha mutato il quadro applicativo: impone ai giudici di verificare la causalità tra revoca della patente e applicazione della misura di prevenzione prima di ritenere integrato il reato previsto dall'art.73 nella parte successivamente dichiarata incostituzionale
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.116/2024, nel giudizio su fatti di guida con patente revocata occorre sempre accertare e motivare in modo documentato la causa della revoca: se la revoca dipende dall'applicazione di una misura di prevenzione definitiva, la fattispecie penale prevista dalla parte illegittima dell'art.73 non è più applicabile
- La prova della causa della revoca non può fondarsi esclusivamente su generiche dichiarazioni di controllo in banca dati; è necessario acquisire e valutare documentazione ufficiale (provvedimenti amministrativi, atti che motivino la revoca, annotazioni formali) o elementi probatori più specifici
- Se dalla valutazione emerge che la revoca è dovuta a ragioni diverse dalla misura di prevenzione, il giudice potrà comunque applicare la norma penale residua e valutare eventuali cause di non punibilità (es. art.131-bis) secondo i criteri ordinari
- Nel caso di ricorso per cassazione fondato anche su vizi di motivazione, la Corte di legittimità può annullare e rinviare quando la motivazione di merito sia manifestamente insufficiente nei punti decisivi; il rinvio impone al giudice del merito di rendere nuova decisione con motivazione congrua
- Difesa e accusa dovranno porre attenzione alla raccolta e produzione in istruttoria degli atti che attengono alla revoca della patente e alla sua causa, trattandosi ora di elemento decisivo per la qualificazione penale della condotta
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