Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15143/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rotondi, quale cessionario di un credito per spese di lite pari a €30.208,94 originariamente spettante a Carlo Grimaldi e Livia Guarino, notificò un precetto a SGA. SGA propose opposizione a precetto eccependo la compensazione tra il credito oggetto di cessione e maggiori controcrediti da essa vantati nei confronti dei cedenti (Grimaldi e Guarino). Rotondi impugnò la sentenza di merito (che aveva accolto l'opposizione) in Cassazione su due motivi: (1) incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino per elezione di domicilio del creditore, sostenendo che l'elezione non valeva perché SGA avrebbe avuto beni solo a Napoli; (2) errata applicazione delle norme sulla cessione dei crediti (artt. 1261, 1264 e 1248 c.c.), deducendo che la cessione si perfeziona senza necessità di accettazione del debitore e che non operava il divieto di cui all'art.1261 (essendo qui in causa un credito per spese di lite).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla questione di competenza territoriale la Corte ha confermato il principio secondo cui la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del creditore, resa con l'atto di precetto ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., determina la competenza territoriale del giudice dell'esecuzione e vincola il creditore: l'eventuale contestazione di mancata coincidenza (perché nell'ente non vi sono beni del debitore o non vi risiede il debitor debitoris) può essere sollevata solo dall'opponente per invocare la competenza del giudice del luogo di notifica del precetto, non dal creditore stesso. Quanto al merito della cessione/compensazione, i giudici di merito hanno ritenuto che SGA poteva opporre la compensazione perché i suoi controcrediti verso i cedenti erano sorti anteriormente alla notificazione della cessione: ai sensi dell'art. 1248, comma 2, c.c., la compensazione è impedita solo per crediti sorti successivamente alla notificazione della cessione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; Rotondi è stato condannato alle spese di giudizio e a un eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 480, comma 3, c.p.c.

    La dichiarazione di residenza o elezione di domicilio del creditore resa con l'atto di precetto determina la competenza territoriale del giudice dell'esecuzione e vincola il creditore; l'opponente può contestare la coincidenza per invocare la competenza del giudice del luogo di notifica, ma il creditore non può recedere da tale elezione per spostare la competenza.

  • art. 26 e art. 27 c.p.c.

    Norme richiamate in tema di competenza del giudice dell'esecuzione e del rapporto con l'opposizione a precetto proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo.

  • art. 1248, comma 2, c.c.

    La compensazione fra crediti è possibile se i crediti si sono formati anteriormente alla notificazione della cessione; la norma impedisce la compensazione solo per i crediti sorti successivamente alla notificazione della cessione del credito.

  • art. 1261 c.c.

    Norma sulla cessione dei crediti (anche richiamata dal ricorrente). Dalla sentenza emerge che la decisione non si è basata su un divieto di cessione di crediti 'litigiosi' ex art.1261, ma sulla tempistica di insorgenza dei crediti opponibili in compensazione.

  • art. 1264 c.c.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di effetti della notifica della cessione e del rapporto tra cessione e pagamento liberatorio; la Corte però ha ritenuto non decisive tali profili rispetto al caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 e n. 2, c.p.c.

    Richiamate in relazione all'ammissibilità dei motivi di ricorso in Cassazione: la Corte osserva che la censura formulata come 'omessa o insufficiente motivazione' non è più ammissibile nella formulazione novellata e che alcuni motivi vanno interpretati come fondati su altre disposizioni (n.2).

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede l'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, del versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza effettuata dal creditore nell'atto di precetto (art. 480 c.p.c.) determina la competenza del giudice dell'esecuzione e vincola il creditore: solo l'opponente può chiedere che la controversia sia decisa dal giudice del luogo di notifica del precetto quando la coincidenza denunciata dal creditore non corrisponde alla situazione reale (es. mancanza di beni del debitore in quel Comune).
  • La cessione del credito è efficace fra cedente e cessionario per effetto del negozio consensuale; la notificazione al debitore ha la funzione principale di evitare che il pagamento al cedente liberi il debitore rispetto al cessionario e di fissare un termine rilevante per terzi (es. per la computazione degli effetti ai fini della compensazione ai sensi dell'art. 1248, comma 2).
  • La compensazione è operativa quando i controcrediti opponibili sono sorti anteriormente alla notificazione della cessione; la notifica blocca l'operatività della compensazione solo per i crediti sorti successivamente alla notificazione.
  • In sede di Cassazione occorre formulare correttamente i motivi richiamando le fattispecie previste dall'art. 360 c.p.c.; la mera formula 'omessa o insufficiente motivazione' non è più automaticamente ammissibile nella versione normativa post-2012 e può comportare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
  • Chi impugna una sentenza deve focalizzare la censura sulla ratio decidendi della pronuncia impugnata: se la Corte di merito ha deciso su base diversa da quella prospettata dal ricorrente (es. sulla temporalità dell'insorgenza dei crediti), il ricorso che insiste su profili non decisivi rischia di essere inammissibile o infondato.
  • Rischio costi: il ricorso infondato comporta l'onere delle spese processuali, eventuali esborsi forfetari e l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.