Sentenza n. 5983/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale dell’Unità di valutazione integrata (U.V.I.) che applicava al minore una decurtazione del 40% dell’assegno di cura perché frequentava la scuola
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore disabile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio, minore all’epoca dei fatti, affetto da disabilità gravissima dello spettro autistico, invalido al 100% e titolare dell’indennità di accompagnamento, aveva richiesto l’assegno di cura all’Ambito socio-sanitario C6. Contestava la decurtazione del 40% applicata dall’U.V.I. il 13 giugno 2024 per la frequenza scolastica, deducendo violazione e falsa applicazione della D.G.R. Campania n. 70 del 20 febbraio 2024, che aveva eliminato tale riduzione per i minori scolarizzati. Sosteneva inoltre che non potesse applicarsi la clausola di salvezza delle posizioni medio tempore consolidate, poiché la valutazione relativa al figlio non era stata ancora convocata nel febbraio 2024, e lamentava l’assenza di motivazione sulla decurtazione. Chiedeva anche il risarcimento del danno patrimoniale pari alla differenza non erogata, oltre interessi e rivalutazione, e del danno non patrimoniale asseritamente subito dai familiari per il mancato sollievo nell’assistenza continuativa. Il Comune di Aversa e l’ASL eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di difetto di legittimazione passiva del Comune di Aversa e dell’ASL: l’U.V.I. afferisce sia all’ASL sia all’Ambito territoriale C6, rappresentato dal Comune capofila, ed entrambi partecipano all’Unità tramite propri delegati. Ha accolto il motivo di annullamento: la D.G.R. n. 70/2024 aveva eliminato la riduzione per i minori che frequentano la scuola, mentre il verbale impugnato non dava conto di un’istruttoria e di una ponderazione circa l’eventuale consolidamento delle posizioni individuali relative alle annualità successive al 2022 e l’interesse della ricorrente a non subire la decurtazione. Ha quindi annullato il provvedimento nei sensi indicati in motivazione, imponendo all’amministrazione di rideterminarsi, senza riconoscere direttamente il diritto alla somma. Ha respinto la domanda risarcitoria patrimoniale perché il danno corrispondente alla differenza non erogata non poteva considerarsi già prodotto prima della nuova determinazione amministrativa; ha respinto anche quella non patrimoniale, rilevando inoltre la genericità dell’allegazione dei fatti costitutivi. Ha condannato in solido il Comune di Aversa e l’ASL di Caserta a rifondere le spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
D.G.R. Campania n. 70 del 20 febbraio 2024
«i) in esito all’incontro con l’osservatorio e con gli ambiti tenutosi lo scorso 8 febbraio è stata condivisa l’esigenza di assumere le seguenti misure correttive al programma regionale valevoli per la programmazione da attivare afferenti alle annualità FNA 2023 e 2024: (…) 2. eliminazione della riduzione per i minori che frequentano la scuola; (…) Ritenuto pertanto di dover modificare l’allegato B della DGR 121/2023 (…); tale modifica viene operata facendo salve le eventuali posizioni medio tempore consolidate all’esito dell’attuazione della prima annualità afferente al programma FNA 2022».
La delibera ha eliminato la decurtazione per i minori che frequentano la scuola, facendo salva la sola eventuale consolidazione delle posizioni maturate all’esito della prima annualità del programma FNA 2022. L’amministrazione deve dunque verificare e motivare in concreto se la posizione individuale ricada nella clausola di salvezza; non può applicare la riduzione senza dar conto dell’istruttoria e della ponderazione pertinenti.
Infatti, con riguardo al preteso danno patrimoniale corrispondente alla differenza tra la somma asseritamente dovuta e quella effettivamente erogata, si osserva che la conseguenza dannosa non può ritenersi già prodotta, a seguito della presente sentenza, in applicazione della quale l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi circa la spettanza della somma in questione.
La domanda risarcitoria per la differenza dell’assegno è prematura quando l’annullamento comporta una nuova determinazione amministrativa sulla spettanza della somma e il pregiudizio patrimoniale non può ancora ritenersi prodotto.
Massime di principio
- Quando una disciplina regionale elimina la riduzione di un beneficio economico per una determinata categoria, ma fa salve le posizioni medio tempore consolidate, l’amministrazione non può applicare la riduzione senza accertare e motivare in concreto che la posizione del richiedente ricada nella clausola di salvezza.
- La motivazione del provvedimento che incide su un beneficio deve rendere riconoscibile l’istruttoria svolta e la ponderazione tra l’eventuale consolidamento di posizioni giuridiche pregresse e l’interesse del richiedente all’applicazione della disciplina sopravvenuta.
- Se l’annullamento di un provvedimento impone all’amministrazione una nuova valutazione sulla spettanza di una somma, il danno patrimoniale corrispondente alla somma non erogata non può considerarsi già prodotto per il solo fatto della precedente decurtazione.
- Gli organismi di valutazione integrata costituiti nell’ambito della collaborazione tra servizio sanitario e ambito territoriale socio-assistenziale legittimano la partecipazione al giudizio di entrambe le amministrazioni di riferimento, rappresentate nell’organismo da propri delegati.
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