Sentenza del 11/09/2015 n. 2868 - Comm. Trib. Prov. Bari
Imposte indirette - Accise sulla produzione di energia elettrica - Esenzione - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di estendere l'esenzione alle società consorziate è stata esclusa. L'agevolazione deve essere interpretata restrittivamente e resta limitata all'autoproduttore, in ragione della stretta correlazione tra la produzione dell'energia e il suo utilizzo nell'attività propria dello stesso produttore. Non è quindi sufficiente l'appartenenza a un consorzio o il collegamento societario con il produttore per beneficiare dell'esenzione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'estensione dell'esenzione dall'accisa prevista per gli autoproduttori di energia elettrica. La ricorrente sosteneva che il beneficio potesse applicarsi anche all'energia utilizzata dalle società consorziate, in quanto collegate all'attività produttiva. La questione interpretativa concerneva il combinato disposto degli artt. 53, comma 3, lettera b), e 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999, e in particolare se la nozione di autoproduttore potesse comprendere soggetti diversi dal produttore che utilizza direttamente l'energia per la propria attività.
Norme richiamate
Art. 53, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 79 del 1999
La disposizione è stata interpretata nel senso che l'esenzione dall'accisa spetta all'autoproduttore solo in relazione all'energia prodotta e utilizzata per la propria attività.
Art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999
La norma contribuisce a delimitare la nozione di autoproduttore, che non può essere estesa alle società consorziate in assenza di identità tra soggetto produttore e soggetto utilizzatore nell'ambito della propria attività.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali in materia di accise, in quanto derogatorie rispetto all'obbligo tributario, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia a soggetti non espressamente inclusi.
- L'esenzione per l'autoproduzione richiede una connessione diretta tra il soggetto che produce l'energia e il suo utilizzo nell'attività propria dello stesso soggetto.
- La partecipazione a un consorzio, l'appartenenza al medesimo gruppo o l'esistenza di rapporti economici con il produttore non sono, di per sé, sufficienti a trasferire il beneficio fiscale a soggetti distinti.
- In situazioni analoghe occorre verificare separatamente identità giuridica del produttore e dell'utilizzatore, destinazione dell'energia e presenza di una specifica previsione normativa che estenda l'agevolazione a soggetti collegati.
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