Sentenza del 11/09/2015 n. 921 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Studio di settore - presunzione semplice - inversione probatoria - non opera
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2005, con cui l'Agenzia aveva determinato maggiori ricavi per 41.641 euro e un maggior reddito d'impresa di 81.973 euro, oltre sanzioni, sulla base dello studio di settore applicabile ad alberghi-motel con ristorante. Ha contestato la carenza di motivazione e l'utilizzo automatico dello studio di settore, evidenziando la minore attrattività turistica della zona, la tipologia della clientela composta da gruppi con margini ridotti, la cessione dell'immobile nel luglio 2004 e l'elevata, ma vetusta, consistenza dei beni strumentali. Ha inoltre sostenuto che lo scostamento dai ricavi attesi fosse inferiore al 25% e che l'Amministrazione non avesse fornito ulteriori elementi idonei a dimostrare l'effettiva evasione.
La decisione
La Commissione ha riformato la decisione della CTP e accolto l'appello del contribuente, annullando integralmente l'avviso di accertamento. Ha stabilito che lo studio di settore costituisce una presunzione semplice e che il mero scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati non è sufficiente, da solo, a fondare l'accertamento né comporta l'inversione dell'onere della prova. L'Agenzia avrebbe dovuto motivare specificamente il rigetto delle osservazioni formulate nel contraddittorio e aggiungere ulteriori elementi probatori idonei a rendere grave, precisa e concordante la presunzione. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 62-sexies, comma 3, D.L. 331/1993, convertito dalla legge 427/1993
Gli studi di settore possono contribuire a fondare l'accertamento solo in presenza di gravi incongruenze e non possono essere applicati automaticamente sulla base del solo scostamento dai valori stimati.
Legge 427/1993
Ha convertito il D.L. 331/1993, compresa la disciplina richiamata in materia di accertamenti fondati sugli studi di settore.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze del 2009
Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e devono essere utilizzati nell'ambito di un effettivo contraddittorio con il contribuente.
Cassazione n. 18227/2010
Quando l'accertamento si fonda sullo studio di settore, l'Amministrazione deve esaminare e motivatamente superare le contestazioni del contribuente, apportando, se necessario, ulteriori elementi a sostegno della pretesa.
Cassazione n. 15633/2014
È illegittimo l'accertamento che ridetermina i ricavi basandosi esclusivamente sul mero scostamento dai parametri o dagli studi di settore.
Massime di principio
- Lo studio di settore è una presunzione semplice: da solo non dimostra l'esistenza di maggiori ricavi o redditi.
- Il mero scostamento tra quanto dichiarato e quanto stimato non determina automaticamente l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
- L'Amministrazione deve instaurare un contraddittorio effettivo, esaminare le giustificazioni fornite e spiegare in modo puntuale perché le ritiene inattendibili.
- Per rendere l'accertamento legittimo occorrono ulteriori elementi concreti e individualizzati, idonei a conferire alla presunzione i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Il contribuente deve comunque partecipare al contraddittorio documentando le caratteristiche specifiche dell'attività, come localizzazione, clientela, andamento economico, beni strumentali e circostanze straordinarie.
- Una semplice rielaborazione matematica dello studio di settore o una proposta di ricavi inferiori a quella iniziale non sostituisce la motivazione sulle ragioni per cui le deduzioni del contribuente sono state respinte.
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