Sentenza del 11/09/2015 n. 7155 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Rapporto tra procedimento penale e tributario - Prova testimoniale - Utilizzabilità risultanze del processo penale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che le risultanze del procedimento penale non potessero essere utilizzate nel processo tributario, richiamando l'art. 7 del d.lgs. 546/1992 e il divieto, per il giudice tributario, di assumere prova testimoniale. Contestava inoltre l'utilizzabilità degli atti penali in assenza di un'esplicita autorizzazione del pubblico ministero alla loro acquisizione.
La decisione
La censura è stata ritenuta inconferente. L'art. 7 del d.lgs. 546/1992 limita i poteri istruttori del giudice tributario, impedendogli di assumere direttamente prova testimoniale, ma non vieta di considerare il contenuto degli atti formati nell'ambito di un procedimento penale. Tali atti possono essere utilizzati perché il procedimento penale, attraverso strumenti istruttori propri, accerta fatti potenzialmente coincidenti con quelli posti a fondamento della pretesa fiscale. La loro utilizzabilità non dipende necessariamente da un'esplicita autorizzazione del pubblico ministero.
Norme richiamate
Art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma limita i poteri istruttori delle Commissioni tributarie, escludendo la possibilità di assumere prova testimoniale.
Il divieto riguarda l'assunzione diretta della testimonianza da parte del giudice tributario, ma non impedisce di utilizzare o valutare il contenuto di atti e dichiarazioni provenienti da un procedimento penale, purché rilevanti per la decisione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale non comporta l'inutilizzabilità automatica degli atti formati in un procedimento penale.
- Il giudice tributario può valutare autonomamente gli atti e le risultanze del procedimento penale quando riguardano fatti rilevanti anche per la pretesa fiscale.
- L'utilizzabilità degli atti penali non richiede necessariamente una specifica autorizzazione del pubblico ministero alla loro acquisizione, salvo eventuali diversi vincoli derivanti dalla natura dell'atto o da specifiche norme processuali.
- Gli atti provenienti dal procedimento penale non determinano automaticamente la fondatezza della pretesa tributaria: devono comunque essere esaminati e valutati criticamente dal giudice secondo le regole del processo tributario.
- Per contestare efficacemente l'uso di atti penali in sede tributaria non è sufficiente richiamare in astratto il divieto di prova testimoniale; occorre evidenziare eventuali vizi concreti, come l'irrilevanza, l'inattendibilità, l'illegittima acquisizione o l'assenza di adeguata valutazione dell'atto.
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