Sentenza del 22/05/2017 n. 262 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa a IRPEF, addizionali regionale e comunale, sanzioni, interessi e spese, riferita all'accertamento Modello Unico per l'anno d'imposta 2005. L'unico motivo riguardava la presunta inesistenza della cartella per violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973: secondo il contribuente, mancava la relata di notifica e la cartella era stata notificata direttamente tramite il servizio postale, senza l'intermediazione di un ufficiale della riscossione, di un soggetto abilitato o di un messo comunale.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e sospeso la cartella. Equitalia ha proposto appello, contestando l'interpretazione secondo cui la notifica postale fosse valida solo se effettuata tramite i soggetti indicati dall'art. 26. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'appello ammissibile e lo ha accolto, riformando la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l'Agente della riscossione può notificare direttamente la cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una separata relata di notifica: l'avviso di ricevimento costituisce attestazione dell'avvenuta notificazione. Poiché il contribuente aveva contestato esclusivamente le modalità di notifica e tale censura è stata respinta, la cartella e la relativa pretesa tributaria sono state confermate. Il contribuente è stato inoltre condannato alle spese del grado d'appello, liquidate in 500 euro, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
La notificazione della cartella può essere eseguita, oltre che tramite ufficiali della riscossione, soggetti abilitati e messi comunali, anche mediante invio diretto tramite il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento.
La norma consente all'Agente della riscossione di effettuare direttamente la notifica della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione di un ufficiale notificatore e senza una relata separata. L'avviso di ricevimento documenta la consegna e svolge la funzione di attestazione della notifica.
Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza 21 febbraio 2017, n. 4376
In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La giurisprudenza di legittimità considera valida la notifica diretta della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si perfeziona alla data risultante dall'avviso sottoscritto dal destinatario o da altra persona abilitata, senza necessità di una relata autonoma.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'Agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità dell'intervento di un ufficiale notificatore, di un messo comunale o di altro soggetto abilitato.
- In caso di notifica postale diretta, l'avviso di ricevimento può sostituire la relata di notifica, purché documenti adeguatamente la consegna al destinatario o a una persona legittimata a ricevere l'atto.
- Se l'unica contestazione riguarda la forma della notifica e il giudice la ritiene valida, la cartella e la pretesa tributaria restano confermate, salvo che siano dedotti e provati altri autonomi vizi.
- Chi impugna una sentenza deve formulare censure specifiche contro le motivazioni della decisione; tuttavia, l'appello non è inammissibile quando, valutato nel suo complesso, consente di individuare chiaramente le critiche rivolte alla sentenza.
- La validità concreta della notifica dipende comunque dalla documentazione disponibile, in particolare dall'avviso di ricevimento e dalla sua idoneità a dimostrare la data e il corretto destinatario della consegna.
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