Circolare numero 102 del 28-4-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, nel vigente Regolamento del personale, non esiste più l’obbligo generalizzato di fissare la residenza anagrafica nel Comune della sede di servizio. Rimane invece l’obbligo di stabilire la dimora abituale nello stesso Comune, con dichiarazione e comunicazione dell’indirizzo dell’abitazione. Se il dipendente intende mantenere la dimora stabile nel Comune di residenza anagrafica diverso da quello di servizio, deve chiedere autorizzazione al direttore della struttura, che valuta caso per caso senza pregiudizio per le esigenze di servizio. La circolare precisa inoltre che residenza anagrafica e dimora abituale non sono equipollenti e che, quando la legge richiede espressamente la residenza nel Comune di servizio, questa deve effettivamente sussistere ai fini dei relativi benefici o esclusioni.
Obbligo di residenza e stabile dimora del personale dipendente nella sede di servizio
Obbligo di residenza e stabile dimora del personale dipendente
La circolare interviene per chiarire il regime applicabile al personale dipendente in materia di residenza nel Comune della sede di servizio. Il documento distingue nettamente tra residenza anagrafica e stabile dimora, precisando che il primo vincolo non è più generalizzato, mentre il secondo continua a rilevare ai fini organizzativi e di servizio.
Quadro normativo e orientamenti interpretativi
Il vigente Regolamento del personale non prevede più espressamente l’obbligo, già contenuto nel precedente Regolamento all’art. 16, di fissare la residenza nel luogo ove è ubicata la sede di servizio. La circolare richiama, a sostegno di tale interpretazione, il parere del Consiglio di Stato n. 590/1984 e gli orientamenti del Dipartimento per la Funzione pubblica, secondo i quali nel pubblico impiego non sussiste più un obbligo generalizzato di residenza anagrafica nel Comune di servizio.
Stabile dimora nel Comune della sede di servizio
Pur venendo meno il vincolo formale della residenza, il personale è comunque tenuto a stabilire la propria stabile dimora nel Comune in cui si trova la sede di servizio. La circolare afferma che le finalità originariamente perseguite dal vincolo di residenza risultano soddisfatte dalla dimora abituale nel Comune di servizio, anche se la residenza anagrafica sia mantenuta altrove. Resta quindi richiesto un effettivo collegamento abitativo con il Comune della sede.
Adempimenti a carico del dipendente
Poiché la stabile dimora, se separata dalla residenza anagrafica, non è documentabile tramite certificazione anagrafica, il dipendente deve:
- presentare una dichiarazione attestante che dimora effettivamente in modo stabile nel Comune ove è ubicata la sede di servizio;
- comunicare l’indirizzo della propria abitazione, ai sensi dell’art. 57, comma 5, del vigente Regolamento del personale.
Mantenimento della dimora nel Comune di residenza anagrafica
La circolare disciplina anche l’ipotesi in cui il dipendente di nuova assegnazione o trasferito voglia continuare a mantenere la propria stabile dimora nel Comune di residenza anagrafica, quando questo non coincida con il Comune della sede di servizio. In tal caso il dipendente deve presentare apposita richiesta al direttore della struttura di destinazione. L’autorizzazione può essere concessa dopo una valutazione caso per caso, secondo i criteri già fissati dal punto I della circolare n. 8412 P./181 del 29 settembre 1979, tenendo conto delle esigenze di servizio, che non devono in alcun modo subire pregiudizio.
Situazioni pendenti
Le stesse indicazioni devono essere applicate anche alle situazioni pendenti di dipendenti che, pur continuando a risiedere in un Comune diverso da quello della sede di servizio, non abbiano chiesto l’autorizzazione prevista dalla circolare richiamata. La disciplina va dunque utilizzata per regolarizzare i casi già in essere.
Rapporto tra residenza anagrafica e dimora abituale
La circolare precisa espressamente che residenza anagrafica e dimora abituale non sono equivalenti né equipollenti. Ne consegue che, quando una disposizione vigente richiede in modo espresso la residenza anagrafica nel Comune della sede di servizio per produrre effetti giuridici o economici, tale requisito deve essere effettivamente presente senza possibilità di deroga.
Effetti su indennità, missioni e congedi
Il documento fornisce alcuni esempi applicativi del principio appena richiamato:
- il residuo 40% dell’indennità di prima sistemazione può essere corrisposto solo se viene fissata la residenza anagrafica nel Comune della nuova sede di servizio;
- l’indennità di missione non spetta per gli spostamenti dalla sede di servizio alla località in cui il dipendente abbia mantenuto la residenza anagrafica; resta però fermo il trattamento di missione per la durata del viaggio e il rimborso delle spese di viaggio;
- non possono essere concessi congedi retribuiti, ai sensi della circolare 2 febbraio 1993, n. 25, nel caso in cui il dipendente eserciti il diritto di voto nel Comune della propria residenza anagrafica.
Sintesi operativa
In conclusione, la circolare supera il vecchio obbligo di residenza nel Comune di servizio, ma mantiene fermo l’obbligo di dimora stabile nel medesimo Comune, salvo autorizzazione specifica. Al tempo stesso, ribadisce che la residenza anagrafica continua a essere necessaria ogni volta che una norma la preveda espressamente come presupposto per benefici, trattamenti economici o esclusioni, con conseguenze dirette sulla gestione del personale e sui diritti connessi.
Punti principali
Viene meno l’obbligo di residenza anagrafica nel Comune di servizio
Il vigente Regolamento del personale non riproduce più l’obbligo, previsto dal precedente Regolamento all’art. 16, di fissare la residenza nel luogo ove è ubicata la sede di servizio. Alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 590/1984 e degli orientamenti del Dipartimento della Funzione pubblica, tale obbligo non sussiste più nel pubblico impiego.
Resta richiesto il requisito della stabile dimora nel Comune della sede di servizio
Pur non essendo più necessaria la residenza anagrafica, il personale deve stabilire la stabile dimora nel Comune in cui è ubicata la sede di servizio. La finalità del vincolo di residenza è considerata soddisfatta dalla dimora abituale, anche se la residenza anagrafica resta altrove.
Dichiarazione e comunicazione dell’indirizzo di abitazione
Poiché la stabile dimora separata dalla residenza non è attestabile con certificazione anagrafica, il dipendente deve presentare una dichiarazione che attesti l’effettiva dimora stabile nel Comune di servizio e comunicare l’indirizzo della propria abitazione, ai sensi dell’art. 57, comma 5, del vigente Regolamento del personale.
Possibilità di mantenere la dimora nel Comune di residenza anagrafica
Il dipendente di nuova assegnazione o trasferito che intenda mantenere la stabile dimora nel Comune di residenza anagrafica, diverso da quello della sede di servizio, deve presentare richiesta al direttore della struttura di destinazione. L’autorizzazione può essere concessa caso per caso, secondo i criteri richiamati dalla circolare n. 8412 P./181 del 29 settembre 1979 e con attenzione alle esigenze di servizio, che non devono subire pregiudizio.
Definizione delle situazioni pendenti
Le disposizioni valgono anche per le situazioni già pendenti di dipendenti che continuano a risiedere in un Comune diverso da quello della sede di servizio senza aver richiesto l’autorizzazione prevista dalla circolare richiamata.
Residenza anagrafica e dimora abituale non sono equivalenti
La circolare esclude che residenza anagrafica e dimora abituale possano essere considerate equipollenti. Pertanto, quando una norma richiede espressamente la residenza anagrafica nel Comune della sede di servizio, essa deve sussistere in modo inderogabile per produrre gli effetti previsti.
Effetti pratici su indennità, missioni e congedi retribuiti
La residenza anagrafica nel Comune di nuova sede di servizio è necessaria, ad esempio, per percepire il residuo 40% dell’indennità di prima sistemazione. Se la residenza anagrafica è mantenuta altrove, l’indennità di missione non spetta per gli spostamenti dalla sede di servizio a tale località, salvo il trattamento di missione per la durata del viaggio e il rimborso delle relative spese. Inoltre, non possono essere concessi congedi retribuiti per il voto nel Comune di residenza anagrafica, come richiamato dalla circolare del 2 febbraio 1993, n. 25.
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