Circolare numero 100 del 26-4-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per i datori di lavoro delle zone della Liguria e della Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche. I contributi devono essere restituiti in 12 rate mensili uguali e consecutive, senza interessi né oneri accessori, con decorrenze diverse per le due regioni. La circolare indica inoltre le conseguenze in caso di ritardo o omissione dei pagamenti, i termini per la presentazione dei DM10 sospesi e le regole contabili per la registrazione dei versamenti, sia per le aziende ancora ammesse alla sospensione sia per quelle che hanno perso tale diritto o hanno ottenuto una dilazione.
Recupero dei contributi sospesi per datori di lavoro in Liguria e Toscana e relative istruzioni contabili
Recupero dei contributi sospesi per Liguria e Toscana
La circolare fornisce le istruzioni operative e contabili per il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a favore dei datori di lavoro delle zone della Liguria e della Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche. Il documento scioglie le riserve già formulate nelle circolari n. 242 del 16 ottobre 1992, n. 266 del 18 novembre 1992 e n. 286 del 15 dicembre 1992, definendo modalità di pagamento, scadenze, sanzioni e registrazioni contabili.
Quadro normativo e modalità di recupero
La legge 1 febbraio 1993, n. 25 prevede che i contributi sospesi siano recuperati in 12 rate mensili uguali e consecutive, senza interessi né altri oneri accessori. La decorrenza del piano di recupero è distinta per regione:
- Liguria: da maggio 1993, ai sensi dell’art. 4;
- Toscana: da giugno 1993, ai sensi dell’art. 10, comma 6.
La circolare chiarisce che il recupero rateale riguarda i contributi già sospesi e che il versamento deve avvenire secondo le modalità stabilite dall’Istituto.
Ritardi, omissioni e sanzioni
In caso di mancato pagamento di una o più rate, ovvero di pagamento tardivo, trovano applicazione le sanzioni civili previste dai commi 1 e 2 dell’art. 4 della legge n. 48/1988. Le somme aggiuntive decorrono:
- dal 1° maggio 1993 per la Liguria;
- dal 1° giugno 1993 per la Toscana;
fino alla data dell’effettivo pagamento.
La circolare distingue inoltre due ipotesi ulteriori:
- soggetti che, per effetto dei nuovi criteri del D.L. n. 471/1992 convertito nella legge n. 25/1993, avevano perso il diritto alla sospensione e avrebbero dovuto versare i contributi entro il 21 dicembre 1992: in caso di inadempimento o ritardo, sono dovute le somme aggiuntive ex art. 4, commi 1 e 2, legge n. 48/1988, dal 22 dicembre 1992 fino all’estinzione del debito;
- soggetti che non avevano diritto alla sospensione neppure secondo la disciplina anteriore al D.L. n. 471/1992: per costoro restano dovute le sanzioni civili dalla scadenza dei singoli rendiconti fino al saldo.
Presentazione dei modelli DM10
I modelli DM10 la cui presentazione era stata sospesa devono essere presentati improrogabilmente:
- entro il mese di maggio, per la Liguria;
- entro il mese di giugno, per la Toscana.
In caso di mancato adempimento si applicano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni.
Istruzioni contabili per le aziende ancora beneficiarie della sospensione
Per le aziende che conservano il diritto alla sospensione degli adempimenti contributivi, il versamento delle rate mensili deve essere effettuato mediante bollettino di conto corrente postale previsto per le "riscossioni varie", per un importo pari ad almeno un dodicesimo della somma già contraddistinta nel modello DM10 con i seguenti codici:
- N924, per le aziende della Liguria;
- N925, per le aziende della Toscana.
Sul retro del bollettino devono essere indicati:
- la matricola aziendale;
- il numero della rata di versamento;
- la causale "art. 4 D.L. 471/1992" per la Liguria oppure "art. 10 D.L. 471/1992" per la Toscana.
Quanto all’imputazione contabile, i versamenti devono essere accreditati ai seguenti conti:
- GPA 06/52 per la Liguria;
- GPA 06/53 per la Toscana.
Tali conti sono assistiti dalla causale esistente del mod. FL02: 10106, trattandosi di riscossioni inerenti a contributi contenuti nelle denunce DM10. Se le somme provengono dalla procedura T.E.F., che abbina le "riscossioni varie" al conto GPA 52/99, occorre effettuare le necessarie scritture di storno esclusivamente di cassa dal conto GPA 52/99 ai conti GPA 06/52 o GPA 06/53. L’ufficio competente per la contabilità deve quindi aggiornare il partitario dei conti di credito e trasmettere i bollettini, ovvero il mod. SC 33bis nei casi di riscossione tramite T.E.F., all’ufficio riscossione contributi per gli ulteriori adempimenti.
Istruzioni contabili per le aziende non più ammesse alla sospensione e per le dilazioni
La circolare richiama la disciplina già fissata con la circolare n. 286 del 15 dicembre 1992 per le aziende che non hanno più diritto alla sospensione ai sensi del D.L. n. 471/1992. In particolare, per le aziende che abbiano presentato domanda di dilazione, l’ufficio riscossione contributi, una volta formalizzata la dilazione, deve predisporre in triplice copia per ciascuna domanda un biglietto contabile mod. SC 3 con il seguente articolo:
- GPA 06/52 (o GPA 06/53) a GPA 52/27 a GPA 52/13.
Le imputazioni devono riguardare:
- GPA 52/27: eventuali sanzioni civili;
- GPA 52/13: interessi di dilazione, da determinarsi sull’ammontare complessivo del credito, comprensivo dei contributi e di eventuali sanzioni civili;
- GPA 06/52 o GPA 06/53: importo complessivo risultante dalla somma dei due importi precedenti.
L’ufficio invia due copie del modello, insieme alla comunicazione degli estremi della dilazione (scadenza della prima e dell’ultima rata e importo relativo), all’ufficio competente per la contabilità, che provvede alla registrazione nel sistema contabile e restituisce una copia con gli estremi della rilevazione a giornale all’ufficio riscossione contributi per l’inserimento nel fascicolo aziendale.
L’ufficio contabile deve inoltre:
- aggiornare il partitario del conto GPA 06/52 o GPA 06/53, cui è stato imputato il credito originario, con gli estremi della dilazione;
- registrare sul mod. IP 14 gli eventuali effetti cambiari rilasciati dall’azienda.
Per la rilevazione delle singole rate della dilazione, le somme devono essere imputate al conto GPA 54/78, destinato alle riscossioni dilazionate dei crediti contributivi, e immediatamente stornate con articolo fuori cassa a GPA 06/52 o GPA 06/53. Dopo tali registrazioni, l’ufficio competente aggiorna il partitario dei conti di credito.
Infine, viene raccomandato di verificare che eventuali acconti versati dall’azienda nelle more della formalizzazione della dilazione siano stati accreditati correttamente ai conti GPA 06/52 o GPA 06/53; in caso contrario, devono essere eseguite le necessarie sistemazioni contabili.
Punti principali
Recupero dei contributi sospesi e decorrenza delle rate
La legge 1 febbraio 1993, n. 25 stabilisce che i contributi sospesi siano recuperati in dodici rate mensili uguali e consecutive, senza aggravio di interessi o altri oneri accessori. Per la Liguria il recupero decorre da maggio 1993, ai sensi dell’art. 4; per la Toscana decorre da giugno 1993, ai sensi dell’art. 10, comma 6.
Mancato pagamento o ritardo nelle rate
Se i datori di lavoro non pagano una o più rate, oppure pagano in ritardo, si applicano le sanzioni civili previste dai commi 1 e 2 dell’art. 4 della legge n. 48/1988. Le somme aggiuntive decorrono, rispettivamente, dal 1° maggio 1993 per la Liguria e dal 1° giugno 1993 per la Toscana fino al pagamento effettivo.
Presentazione dei modelli DM10 sospesi
I rendiconti/modelli DM10 la cui presentazione era stata sospesa devono essere presentati improrogabilmente entro il mese di maggio per la Liguria ed entro il mese di giugno per la Toscana. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni.
Soggetti che avevano perso il diritto alla sospensione con il D.L. 471/1992
Per i soggetti che, per effetto dei nuovi criteri del D.L. n. 471/1992 convertito nella legge n. 25/1993, non avevano più diritto alla sospensione e avrebbero dovuto pagare entro il 21 dicembre 1992, il mancato pagamento o il ritardo comporta somme aggiuntive ex art. 4, commi 1 e 2, legge n. 48/1988 dal 22 dicembre 1992 fino all’estinzione del debito.
Soggetti che non avevano diritto alla sospensione neppure in base alle norme precedenti
Per i soggetti che non avevano diritto alla sospensione nemmeno secondo la disciplina anteriore al D.L. n. 471/1992, restano dovute le sanzioni civili dalla scadenza dei singoli rendiconti fino al saldo.
Modalità contabili per le aziende ancora ammesse alla sospensione
Il pagamento delle rate deve avvenire con bollettino di c/c postale per le "riscossioni varie", per un importo pari ad almeno 1/12 della somma già contraddistinta nel DM10 con i codici N924 (Liguria) o N925 (Toscana). Sul retro del bollettino vanno indicati matricola aziendale, numero della rata e causale "art. 4 D.L. 471/1992" oppure "art. 10 D.L. 471/1992". I versamenti devono essere accreditati ai conti GPA 06/52 per la Liguria e GPA 06/53 per la Toscana; se provenienti dalla procedura T.E.F., occorrono scritture di storno di cassa dal conto GPA 52/99 ai conti GPA 06/52 o GPA 06/53. L’ufficio competente aggiorna il partitario e trasmette i bollettini o il mod. SC 33bis all’ufficio riscossione contributi.
Gestione contabile delle aziende non più ammesse alla sospensione e con dilazione
Per le aziende che hanno presentato domanda di dilazione, l’ufficio riscossione contributi deve predisporre un mod. SC 3 con imputazione a GPA 06/52 o GPA 06/53, GPA 52/27 e GPA 52/13 per sanzioni civili, interessi di dilazione e importo complessivo. L’ufficio contabile registra il movimento, aggiorna il partitario e annota eventuali effetti cambiari sul mod. IP 14. Le singole rate della dilazione vanno imputate a GPA 54/78 e stornate con articolo fuori cassa a GPA 06/52 o GPA 06/53; va inoltre verificato che eventuali acconti versati prima della formalizzazione della dilazione siano stati correttamente accreditati sui conti di credito originari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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