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Circolare

Circolare numero 99 del 26-4-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare raccoglie e uniforma le risposte ai quesiti più rilevanti in materia di prestazioni non pensionistiche in regime internazionale. Tratta, in particolare, la compatibilità tra disoccupazione e pensione, l’esportazione e la decorrenza delle indennità di disoccupazione, la mobilità, il recupero di indebiti, le prestazioni di malattia e antitubercolari, nonché le prestazioni familiari in ambito comunitario e convenzionale. Vengono precisati criteri applicativi, competenze istruttorie, condizioni di cumulabilità, limiti normativi e modalità documentali da seguire dalle strutture operative.

Chiarimenti su prestazioni non pensionistiche in regime internazionale

Prestazioni non pensionistiche in regime internazionale: quadro generale

La circolare raccoglie e coordina una serie di chiarimenti interpretativi e operativi sulle prestazioni non pensionistiche in regime internazionale, con l’obiettivo di uniformare i comportamenti delle sedi. I temi affrontati riguardano soprattutto disoccupazione, malattia, prestazioni antitubercolari e prestazioni familiari, con attenzione ai rapporti tra normativa nazionale, regolamenti comunitari e convenzioni bilaterali.

Prestazioni di disoccupazione: compatibilità, domanda e decorrenza

In materia di disoccupazione, viene chiarito anzitutto che le prestazioni erogate da Stati esteri della C.E.E. sono compatibili con i trattamenti pensionistici liquidati in regime nazionale, inclusi i trattamenti di pensionamento anticipato. La normativa italiana sull’incompatibilità non si estende infatti alle prestazioni corrisposte da organismi esteri.

Quanto alla presentazione della domanda di disoccupazione all’estero, la mancata presentazione prima del trasferimento fuori Italia non impedisce il sorgere del diritto, purché l’assicurato presenti la domanda all’Istituzione estera entro i termini previsti dalla legislazione italiana. In base all’art.86 del Regolamento n.1408/71, la domanda inoltrata all’Istituzione estera vale come presentata all’INPS alla stessa data; alla domanda è equiparabile anche la richiesta del formulario E303 italiano tramite l’Istituzione estera.

Per la decorrenza dell’indennità di disoccupazione nel caso di lavoratori che esportano il diritto da altro Stato C.E.E., viene precisato che i lavoratori provenienti dall’estero devono essere iscritti tempestivamente nelle liste di collocamento anche se privi della documentazione ordinaria. Se la formale iscrizione è stata ritardata per ragioni amministrative, essi devono essere considerati iscritti dalla data in cui si sono presentati agli uffici competenti e si sono messi materialmente a disposizione del collocamento. La decorrenza dell’indennità va quindi fissata a tale momento, purché sia accertabile con apposite attestazioni.

Nel caso di rientro nello Stato di provenienza prima del termine indicato nel formulario E303, il pagamento non può avvenire all’estero, perché il sistema italiano richiede la firma per ricevuta davanti all’organo erogatore. L’interessato deve quindi rilasciare delega a una persona residente in Italia per la riscossione delle somme maturate fino alla partenza; gli organismi esteri riprenderanno gli eventuali pagamenti solo dalla nuova disponibilità al mercato del lavoro locale.

Disoccupazione comunitaria e formulare E303 spagnolo

La circolare affronta anche il caso dei formulari E303 rilasciati da istituzioni spagnole con periodi di erogazione superiori al limite comunitario di tre mesi. Si afferma che, per effetto dell’art.23 della Convenzione italo-spagnola del 30 ottobre 1979, richiamata nell’Atto di adesione, non esiste un limite temporale per la corresponsione in Spagna delle prestazioni esportate. Di conseguenza, l’erogazione per l’intero periodo indicato nel formulario è regolare anche se molto superiore a tre mesi.

Sul piano informatico e procedurale, ove necessario, la prestazione può essere frazionata in più elementi successivi di 180 giornate ciascuno fino a coprire l’intero numero di giornate indennizzabili. In caso di difficoltà applicative, le strutture devono contattare la Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica, Ufficio Prestazioni non pensionistiche.

Trattamento speciale di disoccupazione per civili comunitari licenziati da organismi NATO

Viene poi chiarito che il trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 1 giugno 1991, n.169, art.2, comma 14, spetta anche ai cittadini comunitari civili licenziati da organismi militari operanti in Italia nell’ambito della Comunità atlantica. La mancanza della cittadinanza italiana non è motivo di rigetto, poiché la clausola di cittadinanza sarebbe contraria al principio di non discriminazione per nazionalità di cui all’art.7 del Trattato di Roma.

Mobilità e totalizzazione dei periodi assicurativi

In tema di indennità di mobilità, la circolare distingue tra i requisiti per l’accesso alla prestazione e quelli per il suo prolungamento. Per il requisito dei 12 mesi di anzianità aziendale necessario all’acquisizione del diritto non è ammessa la totalizzazione. Diversamente, per il requisito contributivo richiesto dall’art.7, comma 7, della legge n.223/1991 ai fini del prolungamento dell’indennità fino alla maturazione della pensione di anzianità, la totalizzazione tra periodi italiani ed esteri è considerata applicabile.

Lo stesso principio è richiamato anche per il prolungamento dell’indennità fino all’età prevista per la pensione di vecchiaia, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. La ratio indicata è che l’indennità di mobilità è regolata, in generale, dalla normativa dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Recupero di indebiti su pensione A.G.O.

La circolare affronta il recupero delle prestazioni di disoccupazione indebitamente corrisposte da istituzioni estere a titolari di pensione A.G.O. Viene riconosciuta in astratto la possibilità di ritenute d’ufficio sulle prestazioni previdenziali percepite in altro Stato membro ai sensi dell’art.111, paragrafo 2, del Regolamento n.574/72. Tuttavia, nel caso di pensione integrata al minimo, il recupero d’ufficio non è possibile, perché l’art.69 della legge n.153/1969 fa salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo.

Prestazioni economiche di malattia in regime internazionale

Per le prestazioni economiche di malattia e antitubercolari, il criterio preliminare è l’individuazione dell’ultimo Stato di occupazione. Solo lo Stato in cui è stata svolta da ultimo l’attività lavorativa soggetta a obbligo assicurativo è abilitato a sommare i periodi nazionali ed esteri, mediante la documentazione internazionale prevista, come ad esempio il formulario E104 per i Paesi CEE.

Se nell’ultimo Stato di occupazione sussiste il diritto a prestazioni, la domanda va respinta in Italia perché le prestazioni spettano prioritariamente all’assicurazione estera. Se invece l’ultima occupazione è stata in Italia, oppure nell’assicurazione estera non risultano perfezionati i presupposti di legge, il diritto va verificato secondo la legislazione italiana, con cumulo dei periodi esteri solo nel primo caso e con il solo computo dei periodi italiani nel secondo.

Per la convenzione italo-monegasca, i controlli medico-legali spettano alle Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti. La circostanza che gli esiti del controllo possano avere effetti anche su prestazioni economiche non modifica la competenza sanitaria locale.

Cure termali e assicurazione invalidità svizzera

In materia di prestazioni termalistiche per lavoratori frontalieri svizzeri, la circolare esclude l’applicazione del criterio della neutralizzazione dei periodi assicurativi. Poiché l’art.26 del D.P.R. n.818/1957 e la convenzione italo-svizzera per il diritto alla pensione di invalidità prevedono il cumulo dei periodi assicurativi svizzeri e italiani, le domande di cure termali devono essere decise con il criterio del cumulo contributivo.

La condizione essenziale è che gli interessati siano già assicurati in Italia. Per i lavoratori italiani occupati in Svizzera, possono essere totalizzati soltanto i periodi maturati nella specifica assicurazione invalidità svizzera.

Prestazioni antitubercolari: pensionati, cumulo e incompatibilità

La circolare distingue diverse ipotesi in materia antitubercolare. Se il ricovero per malattia specifica avviene molto tempo dopo la cessazione dell’attività lavorativa estera, non sussiste il diritto a prestazioni a carico dello Stato estero, perché è venuta meno la copertura assicurativa malattia. Parimenti, non sussiste il diritto in Italia se, dopo il rientro, l’interessato non ha svolto attività soggetta a obbligo assicurativo e non può quindi perfezionare il requisito contributivo mediante cumulo.

Resta però fermo che le prestazioni antitubercolari spettano al pensionato, ai sensi dell’art.1 della legge 6 agosto 1975, n.419, anche se la pensione è stata liquidata in regime internazionale. La titolarità della pensione costituisce infatti un titolo autonomo; non rileva che il diritto alla pensione sia stato raggiunto utilizzando contribuzione estera.

La circolare precisa anche che non è possibile cumulare nello stesso periodo prestazioni antitubercolari italiane e prestazioni economiche di malattia corrisposte da istituzioni estere, in virtù dell’art.12 del Regolamento n.1408/71. Se però l’interessato ha almeno un anno di contribuzione in Italia nell’assicurazione contro la tubercolosi e ricorrono gli altri requisiti, può essere riconosciuta l’indennità post-sanatoriale dal primo giorno successivo al periodo già indennizzato all’estero.

Automaticità delle prestazioni antitubercolari

Viene inoltre affermato che il principio di automaticità delle prestazioni opera anche nelle pratiche in regime internazionale. Accertato il rapporto di lavoro, la contribuzione corrispondente al periodo di occupazione va considerata dovuta senza attendere la conclusione del recupero contributivo. Se l’attività soggetta a obbligo assicurativo è stata svolta dopo il rimpatrio, ai fini del diritto devono essere cumulati i periodi italiani ed esteri.

Rifugiati politici e prova del rapporto familiare

Per i rifugiati politici di nazionalità etiopica, in assenza di convenzione con l’Italia e di documentazione civile del Paese d’origine, la circolare richiama l’orientamento secondo cui i diritti connessi allo status personale dei rifugiati restano regolati dalla legge secondo cui sono sorti. Poiché l’Etiopia riconosce anche il matrimonio religioso, può essere sufficiente una certificazione rilasciata dalle autorità religiose etiopiche per provare lo status di familiare.

In alternativa, può essere utilizzata la dichiarazione sostitutiva prevista dalla legge n.15/1968, sottoscritta dall’assicurato e dal presunto familiare, purché indichi matrimonio, luogo e data della celebrazione. Il richiamo alla normativa internazionale sull’uguaglianza di trattamento in materia di sicurezza sociale rafforza l’impostazione favorevole all’equiparazione dei rifugiati ai cittadini.

Prestazioni familiari: limiti per Paesi non convenzionati e regola comunitaria

Per i lavoratori stranieri cittadini di Paesi non convenzionati, l’assegno per il nucleo familiare non spetta se i familiari risiedono fuori dal territorio italiano. Il divieto deriva dal comma 6-bis dell’art.2 della legge n.153/1988. La nozione di Paesi non convenzionati comprende sia gli Stati privi di convenzione con l’Italia sia quelli la cui convenzione non si estende alle prestazioni familiari.

Diverso è il caso dei dipendenti delle amministrazioni comunali: essendo iscritti a un regime speciale riservato ai pubblici dipendenti, la normativa comunitaria non si applica e non opera la priorità dell’art.79 del Regolamento n.1408/71. Gli eventuali chiarimenti agli organismi esteri devono quindi essere forniti dalle amministrazioni pubbliche interessate.

Per i lavoratori occupati in Italia e cittadini di Stati membri, invece, le prestazioni familiari devono essere erogate indipendentemente dallo Stato di residenza dei familiari. La circolare afferma quindi che l’assegno per il nucleo familiare può essere concesso anche per congiunti residenti in Spagna, purché siano presenti i requisiti della legge nazionale, compresi quelli reddituali. Per prevenire indebiti, l’autorizzazione va rinnovata annualmente.

Convenzione italo-iugoslava e successione di Stati

In relazione a una domanda presentata il 6 dicembre 1991 per familiari residenti in Croazia, la circolare precisa che, alla data della domanda, la Croazia faceva ancora parte della Repubblica Federativa di Iugoslavia sul piano del diritto internazionale. Pertanto la domanda va regolata dalla convenzione italo-iugoslava del 14 novembre 1957.

La stessa convenzione continua ad applicarsi provvisoriamente anche dopo il 15 gennaio 1992, in virtù dell’art.34 della Convenzione di Vienna del 23 agosto 1988 sulla successione degli Stati in materia di trattati, fino a formale denuncia o alla stipula di una nuova convenzione con la Croazia.

Figli naturali nati all’estero e documentazione per le prestazioni familiari

Il riconoscimento del figlio naturale, ai fini dell’ordinamento italiano, deve avvenire con le forme previste dalla legge nazionale e non può essere automaticamente desunto da un atto estero. Può risultare dall’atto di nascita trascritto in Italia, da dichiarazione resa davanti all’ufficiale di stato civile, a un notaio o al giudice tutelare, dal testamento, da sentenza o da provvedimento di volontaria giurisdizione. Le decisioni straniere acquistano efficacia in Italia solo tramite delibazione presso la Corte d’Appello competente.

Quanto al cognome, il figlio naturale assume quello del primo genitore che lo riconosce; se il riconoscimento è contestuale, assume il cognome del padre. Se il padre riconosce successivamente, il minore può assumere il cognome paterno aggiungendolo o sostituendolo a quello materno, con la scelta esercitata dal giudice tutelare se il figlio è minore.

Per l’istruttoria delle domande di prestazioni familiari in regime di convenzioni bilaterali, se nel Paese d’origine non esistono certificazioni analoghe a quelle italiane, i lavoratori devono produrre le certificazioni disponibili, vistate dal Consolato italiano, che attestino sia la validità secondo la legge locale sia il fatto che costituiscano l’unico mezzo disponibile per provare la composizione del nucleo familiare o altre situazioni rilevanti. Le semplici dichiarazioni personali non sono di regola sufficienti, salvo specifiche previsioni; le convenzioni bilaterali richiedono certificazioni ufficiali degli organismi previdenziali competenti, spesso su formulari appositi.

Punti principali

Uniformazione degli indirizzi applicativi

La circolare nasce per assicurare uniformità di comportamento nell’area delle prestazioni non pensionistiche in regime internazionale. Le risposte ai quesiti più rilevanti sono da divulgare alle strutture operative e verranno aggiornate progressivamente tramite messaggi via terminale, con omissione dei riferimenti specifici.

Prestazioni di disoccupazione e pensioni

Si chiarisce che le indennità di disoccupazione corrisposte da altri Stati C.E.E. sono compatibili con i trattamenti pensionistici liquidati in regime nazionale, compresi i pensionamenti anticipati. Inoltre, la domanda di disoccupazione può considerarsi validamente presentata anche se inoltrata all’estero, purché sia trasmessa all’Istituzione estera entro i termini italiani; vale infatti la data di presentazione all’Istituzione estera come data di presentazione all’INPS. In caso di rientro all’estero prima dell’incasso, il pagamento non può avvenire fuori Italia e l’interessato deve delegare una persona residente in Italia per la riscossione delle somme maturate fino alla partenza.

Disoccupazione comunitaria, collocamento e casi spagnoli

Se l’iscrizione al collocamento viene ritardata per carenza documentale, il lavoratore va considerato iscritto dalla data di prima presentazione agli uffici competenti, se la mancata tempestiva iscrizione dipende da irregolarità amministrative e non dall’interessato. Per le prestazioni di disoccupazione esportate dalla Spagna, la circolare afferma che l’erogazione può coprire l’intero periodo indicato nel formulario E 303 anche se superiore a tre mesi, in virtù della Convenzione italo-spagnola richiamata dall’Atto di adesione; sul piano tecnico può essere necessario frazionare la prestazione in blocchi di 180 giornate.

Trattamento speciale di disoccupazione per civili comunitari nei siti NATO

Il trattamento speciale di cui alla legge 1 giugno 1991, n.169, art.2, comma 14, spetta anche ai cittadini comunitari civili licenziati da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell’ambito della Comunità atlantica. La mancanza della cittadinanza italiana non può essere opposta, poiché contraria al principio di non discriminazione per nazionalità sancito dall’art.7 del Trattato di Roma.

Indennità di mobilità e totalizzazione

Per il prolungamento dell’indennità di mobilità fino alla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità, il requisito contributivo previsto dall’art.7, comma 7, della legge n.223/1991 può essere raggiunto con la totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed esteri. Resta invece esclusa la totalizzazione per il requisito dei 12 mesi di anzianità aziendale necessario per l’accesso alla prestazione. Il medesimo principio si applica anche al prolungamento fino alla pensione di vecchiaia previsto dal comma 6 dello stesso articolo.

Recupero indebiti su pensione A.G.O.

Se istituzioni estere hanno corrisposto indebitamente prestazioni di disoccupazione a titolari di pensione A.G.O., il recupero d’ufficio sulla pensione non è possibile quando la prestazione pensionistica è integrata al minimo. L’art.111, paragrafo 2, del Regolamento C.E.E. n.574/72 consente trattenute d’ufficio solo nei limiti e alle condizioni previste dalle legislazioni di entrambi gli Stati; nel caso esaminato, l’art.69 della legge n.153/1969 impedisce la trattenuta oltre il trattamento minimo.

Malattia e antitubercolari: competenza, cumulo e incompatibilità

Per le prestazioni economiche di malattia e antitubercolari in regime internazionale occorre verificare anzitutto dove sia stata svolta l’ultima attività lavorativa: solo quello Stato può cumulare i periodi nazionali ed esteri per accertare il diritto. Se il diritto sussiste nello Stato estero di ultima occupazione, la domanda italiana va respinta perché la prestazione spetta prioritariamente all’assicurazione estera. In materia di controlli medico-legali per la convenzione italo-monegasca, la competenza è delle Unità Sanitarie Locali. Per le cure termali dei frontalieri svizzeri si applica il cumulo contributivo e non la neutralizzazione. Le prestazioni antitubercolari possono spettare al pensionato in base alla legge n.419/1975 anche se la pensione è stata liquidata in convenzione; sono invece escluse per lo stesso periodo se l’interessato percepisce già prestazioni economiche di malattia estere, salvo il possibile riconoscimento dell’indennità post-sanatoriale dal giorno successivo al periodo indennizzato all’estero, se ricorrono i requisiti di un anno di contribuzione in Italia.

Automaticità delle prestazioni antitubercolari

Il principio dell’automaticità delle prestazioni si applica anche nella trattazione internazionale: una volta accertato il rapporto di lavoro, la contribuzione relativa al periodo di occupazione deve considerarsi dovuta senza attendere il recupero contributivo. Se l’attività soggetta a obbligo assicurativo è stata prestata dopo il rimpatrio, ai fini del diritto vanno cumulati periodi italiani ed esteri.

Rifugiati politici e prova dello status familiare

Per un rifugiato politico etiopico, in mancanza di documentazione civile dello Stato d’origine, lo status di familiare di assicurato può essere provato con certificazione del matrimonio religioso rilasciata dalle autorità religiose etiopiche oppure con dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’assicurato e dal presunto familiare. La circolare richiama anche i principi delle Convenzioni di Ginevra e O.I.L. sull’uguaglianza di trattamento in materia di sicurezza sociale.

Prestazioni familiari: cittadini di Paesi non convenzionati e regole comunitarie

Ai lavoratori stranieri cittadini di Paesi non convenzionati non spetta l’assegno per il nucleo familiare per familiari residenti fuori dall’Italia. Per i dipendenti delle amministrazioni comunali, iscritti a regimi speciali per pubblici dipendenti, la normativa comunitaria non si applica; quindi non opera la priorità prevista dall’art.79 del Regolamento n.1408/71. Viceversa, per i lavoratori comunitari occupati in Italia, le prestazioni familiari spettano anche per familiari residenti in Spagna, purché ricorrano tutti i requisiti nazionali, compresi quelli reddituali, e l’autorizzazione sia rinnovata annualmente per evitare indebiti.

Convenzione italo-iugoslava e successione di Stati

Per una domanda di assegno per il nucleo familiare presentata il 6 dicembre 1991 e riferita a familiari residenti in Croazia, la circolare afferma che alla data della domanda si applicava la convenzione italo-iugoslava del 14 novembre 1957, poiché la Croazia faceva ancora parte della Repubblica Federativa di Iugoslavia. La convenzione continua ad applicarsi provvisoriamente anche dopo il 15 gennaio 1992 fino a formale denuncia o nuova convenzione con la Croazia.

Figli naturali nati all’estero e documentazione per le prestazioni familiari

Il riconoscimento del figlio naturale deve avvenire secondo la legge italiana: può risultare dall’atto di nascita trascritto in Italia, da dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile, a notaio o giudice tutelare, dal testamento, da sentenza o provvedimento di volontaria giurisdizione; le decisioni estere necessitano di delibazione per avere efficacia in Italia. Il figlio naturale assume il cognome del primo genitore che lo riconosce, o del padre se il riconoscimento è contestuale, con possibilità di scelta del cognome paterno se il riconoscimento del padre è successivo a quello della madre. Per le prestazioni familiari in convenzione bilaterale, se nel Paese d’origine manca documentazione analoga a quella italiana, si possono usare certificazioni disponibili purché vistate dal Consolato italiano; non sono invece sufficienti, di regola, semplici dichiarazioni personali, salvo i casi espressamente previsti e le certificazioni ufficiali degli organismi previdenziali competenti, anche su formulari convenzionali specifici.

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