Circolare numero 97 del 24-4-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le istruzioni applicative del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, che ripropone la disciplina sugli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e sulla fiscalizzazione degli oneri sociali già prevista dal D.L. n. 12/1993, introducendo alcune novità. Vengono chiariti: il rimborso di somme per periodi pregressi alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991 e dei limiti di prescrizione; i requisiti territoriali e di attività per accedere agli sgravi; l’assenza di innovazioni sulla fiscalizzazione; il nuovo obbligo per le imprese artigiane di rispettare integralmente i CCNL; la rimodulazione della perdita dei benefici in caso di inosservanza delle condizioni; e l’efficacia temporale della nuova disciplina. Infine, vengono forniti chiarimenti sulla possibilità di applicare i benefici anche in occasione di regolarizzazioni contributive agevolate previste dalla L. n. 63/1993.
Sgravi contributivi nel Mezzogiorno e fiscalizzazione degli oneri sociali: istruzioni applicative e chiarimenti
D.L. 22 marzo 1993, n. 71: sgravi contributivi nel Mezzogiorno e fiscalizzazione degli oneri sociali
La circolare fornisce istruzioni operative sul D.L. 22 marzo 1993, n. 71, che ripropone la disciplina degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e della fiscalizzazione degli oneri sociali già contenuta nel D.L. 18 gennaio 1993, n. 12, introducendo alcune modifiche e precisazioni interpretative. Il documento si concentra soprattutto sui limiti applicativi delle agevolazioni, sui requisiti soggettivi e territoriali, sui riflessi della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991 e sulle conseguenze dell’inosservanza delle condizioni richieste per il mantenimento dei benefici.
Rimborso di somme pregresse e effetti della sentenza n. 261/1991
Con riferimento al comma 3 dell’art. 1, la circolare chiarisce che il rimborso in dieci annualità delle somme dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991 resta subordinato al rispetto integrale dei termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente. Per le domande di rimborso relative a periodi anteriori al 10 maggio 1981, gli uffici legali locali dovranno verificare se sia intervenuto un valido atto interruttivo della prescrizione decennale prevista dall’art. 2946 c.c., valutando l’efficacia documentale delle richieste presentate dalle aziende.
La circolare precisa inoltre che la retroattività della sentenza costituzionale non opera per i casi già definiti. Devono considerarsi definiti quelli in cui, prima della pubblicazione della sentenza della Corte, sia intervenuta una sentenza passata in giudicato sul medesimo punto, sia nei rapporti tra Istituto e datore di lavoro sia tra datore di lavoro e lavoratore. In tali ipotesi la situazione giuridica è considerata consolidata e non più modificabile, con esclusione di eventuali diritti al rimborso, salvo che per periodi successivi a quelli coperti dal giudicato.
Applicazione alle cooperative di produzione e lavoro
La circolare affronta anche il caso delle cooperative di produzione e lavoro soggette al DPR 30 aprile 1970, n. 602. In considerazione dell’art. 3 della L. 29 febbraio 1988, n. 48, che ne aveva già ammesso il beneficio con decorrenza 1° gennaio 1988, viene precisato che tali cooperative possono beneficiare delle agevolazioni anche per periodi precedenti alla disciplina del 1988. Il beneficio spetta tuttavia solo alle cooperative che svolgono attività industriale.
Ambito territoriale degli sgravi nel Mezzogiorno
Il comma 8 dell’art. 1 viene interpretato come norma volta a eliminare distorsioni concorrenziali e a definire con rigore l’ambito di applicazione degli sgravi. Le agevolazioni spettano soltanto se sussistono congiuntamente due requisiti:
- le unità produttive devono essere situate nei territori indicati dall’art. 1 del T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218;
- le attività devono essere svolte esclusivamente nei medesimi territori.
La circolare ricorda inoltre che il beneficio è cessato per le province di Ascoli Piceno e Roma dal 1° gennaio 1991 e per le province di Latina e Rieti dal 1° gennaio 1993, in applicazione della L. 5 agosto 1988, n. 337. Restano invece compresi nella sfera di applicazione dei benefici i territori di Venezia, delle isole della Laguna e del Centro storico di Chioggia, ai sensi dell’art. 23 della L. 16 aprile 1973, n. 171. Sono altresì indicate come normalmente beneficiarie, per la natura delle loro attività, le imprese di navigazione e le imprese di trasporto iscritte rispettivamente in Compartimenti marittimi del Sud e presso sedi ubicate nel Mezzogiorno.
Fiscalizzazione degli oneri sociali
Per l’art. 2 la circolare segnala espressamente che non vi sono innovazioni rispetto alla disciplina già prevista dal D.L. n. 12/1993. Ne consegue che, sul piano applicativo, restano ferme le precedenti istruzioni ministeriali e dell’Istituto.
Obbligo di rispetto dei CCNL per le imprese artigiane
L’art. 3 introduce una condizione ulteriore per l’accesso ai benefici da parte delle imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei contratti collettivi dell’artigianato. Ai fini della concessione degli sgravi per il Mezzogiorno e della fiscalizzazione degli oneri sociali, tali imprese devono rispettare integralmente gli istituti economici e normativi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
La circolare evidenzia che non si tratta soltanto delle clausole aventi riflessi economici, ma anche degli istituti normativi privi di immediato contenuto retributivo. Il nuovo requisito si aggiunge a quello già previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989.
Nuovo regime di perdita dei benefici per inosservanza delle condizioni
L’art. 4, comma 1, modifica il regime di esclusione dai benefici disciplinato dall’art. 6, comma 10, della L. 7 dicembre 1989, n. 389. La perdita del diritto agli sgravi e alla fiscalizzazione non è più determinata secondo il precedente criterio, ma si applica per un periodo pari ai periodi di inosservanza di una o più condizioni previste dal comma 9 dello stesso articolo, aumentati del 50%.
La circolare precisa inoltre che, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 9, la perdita della riduzione non può comunque superare il maggiore importo tra:
- contribuzione omessa;
- retribuzione non corrisposta.
Per i casi in cui il periodo di inosservanza comprenda denunce contributive mensili in numero dispari, ad esempio cinque mesi di inosservanza, la decadenza complessiva si calcola in 7 mesi e mezzo; il mese “dimezzato” va computato nella misura del 50% dei benefici spettanti per l’intero mese.
Decorrenza e applicazione temporale della disciplina più favorevole
Il comma 2 dell’art. 4 stabilisce che la nuova disciplina si applica dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, in quanto disposizione di maggior favore, può operare anche per periodi anteriori. Ciò è però possibile solo se il datore di lavoro provvede ad adempiere alle condizioni di cui all’art. 6, comma 9, lettere b) e c), del D.L. n. 338/1989 entro il termine perentorio di 60 giorni assegnato dalle sedi.
La circolare esclude invece ogni forma di sanatoria per i casi di cui alla lettera a) del medesimo comma 9, cioè per l’omessa denuncia agli istituti previdenziali, limitatamente ai periodi contributivi anteriori alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Chiarimenti sulle regolarizzazioni contributive agevolate ex L. n. 63/1993
In chiusura, la circolare richiama la L. 17 marzo 1993, n. 63 e quanto già precisato con la circolare n. 89 del 15 aprile 1993. Viene ribadito che restano vigenti le istruzioni della circolare n. 9 del 16 gennaio 1988: la regolarizzazione spontanea delle pendenze debitorie da parte del datore di lavoro, accompagnata dalla contestuale sistemazione delle situazioni retributive verso i lavoratori dipendenti, consente alle aziende di applicare il beneficio degli sgravi per il Mezzogiorno e/o della fiscalizzazione degli oneri sociali per i periodi oggetto di regolarizzazione.
Punti principali
Rimborso di sgravi per periodi pregressi e sentenza Corte costituzionale n. 261/1991
La circolare precisa che il rimborso in dieci annualità delle somme dovute per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991 resta subordinato al pieno rispetto dei termini di prescrizione. Per le domande relative a periodi anteriori al 10 maggio 1981, gli uffici legali locali devono verificare l’esistenza di un valido atto interruttivo della prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. Inoltre, la retroattività della sentenza non opera per i casi già definiti con sentenza passata in giudicato prima della pubblicazione della pronuncia costituzionale, sia nei rapporti tra Istituto e datore di lavoro sia tra datore di lavoro e lavoratore.
Applicazione della sentenza alle cooperative di produzione e lavoro
Per le cooperative di produzione e lavoro soggette al DPR 30 aprile 1970, n. 602, la circolare afferma che possono beneficiare degli sgravi anche per periodi anteriori alla disciplina introdotta dall’art. 3 della L. 29 febbraio 1988, n. 48, purché svolgano attività industriale. Tale norma viene considerata autonoma rispetto alla questione generale decisa dalla Corte costituzionale.
Requisiti territoriali per gli sgravi nel Mezzogiorno
L’art. 1, comma 8, limita gli sgravi alle unità produttive situate nei territori indicati dal T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218, e solo per attività svolte esclusivamente in tali territori. La circolare sottolinea quindi la necessità di due requisiti concorrenti: ubicazione dell’unità produttiva nei territori agevolati e svolgimento ivi dell’attività. Restano esclusi, per cessazione del beneficio, gli stabilimenti ubicati nelle province di Ascoli Piceno e Roma dal 1° gennaio 1991 e nelle province di Latina e Rieti dal 1° gennaio 1993. Rimangono invece inclusi i territori di Venezia, delle isole della Laguna e del Centro storico di Chioggia, ai sensi dell’art. 23 della L. 16 aprile 1973, n. 171. Continuano inoltre a fruire del beneficio, per la natura dell’attività, le imprese di navigazione e di trasporto iscritte rispettivamente in Compartimenti Marittimi del Sud e presso sedi ubicate nel Mezzogiorno.
Fiscalizzazione degli oneri sociali
Per l’art. 2 la circolare segnala che non vi sono innovazioni rispetto alla disciplina già contenuta nel D.L. n. 12/1993.
Imprese artigiane e rispetto dei CCNL
L’art. 3 introduce per le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL dell’artigianato l’obbligo di rispettare integralmente gli istituti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva, quale ulteriore condizione per ottenere sgravi per il Mezzogiorno e fiscalizzazione degli oneri sociali. Il requisito si aggiunge a quello già previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, e riguarda anche gli istituti normativi privi di riflessi economici contrattuali.
Perdita dei benefici in caso di inosservanza delle condizioni
L’art. 4, comma 1, modifica il regime di esclusione dai benefici previsto dall’art. 6, comma 10, della L. n. 389/1989. La durata della perdita dei benefici diviene pari ai periodi di inosservanza delle condizioni di cui al comma 9 aumentati del 50%. Per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 9, la perdita non può comunque superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta. Se il periodo di inosservanza comprende denunce mensili dispari, il mese “dimezzato” va computato nella misura del 50% dei benefici riferiti all’intero mese.
Decorrenza della nuova disciplina e limiti alla sanatoria
L’art. 4, comma 2, stabilisce che la nuova disciplina si applica dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, in quanto più favorevole, anche ai periodi anteriori, se il datore di lavoro adempie entro 60 giorni alle condizioni di cui all’art. 6, comma 9, lettere b) e c), del D.L. n. 338/1989. Per i casi di omessa denuncia agli istituti previdenziali di cui alla lettera a), per i periodi anteriori all’entrata in vigore della legge di conversione non è ammessa alcuna sanatoria che consenta di applicare le nuove, più favorevoli sanzioni.
Regolarizzazioni contributive agevolate ex L. n. 63/1993
In relazione alla L. 17 marzo 1993, n. 63, la circolare richiama i chiarimenti già forniti con la circolare n. 89 del 15 aprile 1993 e ribadisce che restano vigenti le istruzioni della circolare n. 9 del 16 gennaio 1988. Ne deriva che la regolarizzazione spontanea delle pendenze debitorie del datore di lavoro, accompagnata dalla contestuale sistemazione delle posizioni retributive nei confronti dei lavoratori dipendenti, consente alle aziende di applicare il beneficio degli sgravi e/o della fiscalizzazione per i periodi oggetto di regolarizzazione.
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