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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13008/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione dell’errore materiale, ritenendo che la censura non integrasse un errore materiale correggibile ma, al più, un errore revocatorio o valutativo. Ha inoltre escluso la statuizione sulle spese del procedimento, richiamando la natura amministrativa del procedimento stesso e l’assenza di contrapposizioni di parte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il richiedente ha domandato la correzione di un presunto errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In particolare, ha sostenuto che l’ordinanza avesse negato la liquidazione delle spese del giudizio sul rilievo che egli non si fosse tempestivamente resistito all’accoglimento del ricorso, mentre invece aveva depositato memoria prima dell’adunanza camerale. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che la doglianza non attenga a un errore materiale, cioè a una mera divergenza tra volizione del giudice e sua rappresentazione grafica, immediatamente rilevabile dal testo del provvedimento, ma semmai a un possibile errore revocatorio oppure a un errore valutativo, estranei al rimedio della correzione degli errori materiali.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il rimedio della correzione può operare solo per errori materiali o di calcolo, non per correggere valutazioni o apprezzamenti del giudice.

  • art. 395 c.p.c.

    La doglianza, se fondata su una svista su punto non discusso tra le parti, può semmai integrare un errore revocatorio, non un errore materiale.

  • Cass. n. 572 del 2019

    Richiamata per definire l’errore materiale come difetto di corrispondenza tra ideazione e rappresentazione grafica del provvedimento.

  • Cass. n. 16877 del 2020

    Richiamata nello stesso senso, per distinguere l’errore materiale dall’errore che incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.

  • Cass., Sez. U., n. 29432 del 2024

    Richiamata per escludere la regolazione delle spese nel procedimento di correzione, attesa la sua natura amministrativa.

Massime di principio

  • La correzione degli errori materiali è ammissibile solo quando esista un evidente scarto tra la volontà del giudice e la sua esternazione grafica nel provvedimento, rilevabile dal testo senza incidere sul contenuto decisorio.
  • Non è utilizzabile il procedimento di correzione per contestare valutazioni giuridiche o di merito del provvedimento, neppure se la parte ritenga errata la statuizione conseguente.
  • Se la censura riguarda una svista su un punto non oggetto di discussione, il rimedio astrattamente pertinente può essere quello revocatorio, non la correzione dell’errore materiale.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali, in ragione della sua natura amministrativa, non va normalmente adottata una statuizione sulle spese in mancanza di contrapposizione tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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