Sentenza n. 16191/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento 1) del decreto emesso dal Ministro dell’Interno in data 13.03.2020 e notificato il 21.10.2020, con cui è stata rigettata l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della L. n. 91/1992 presentata dal ricorrente; 2) di ogni altro atto ad esso antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza, adottato il 13 marzo 2020 e notificato il 21 ottobre 2020
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, residente in Italia dal 2003 con la famiglia e amministratore di una cooperativa, aveva chiesto nel 2015 la cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della l. 91/1992. Il Ministero ha respinto la domanda valorizzando una segnalazione del 2017 per lesioni e una nota della Questura che riferiva la dichiarazione di false generalità in tre controlli. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992 e dell'art. 3 l. 241/1990, erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria e ingiustizia manifesta. Ha osservato che la segnalazione per lesioni non era stata seguita dall'esercizio dell'azione penale; ha lamentato di non aver avuto accesso alla nota informativa della Questura e ha contestato l'insufficiente e irragionevole motivazione, sostenendo che non può esigersi un'assoluta irreprensibilità morale e che la valutazione avrebbe dovuto considerare la sua complessiva condotta e il positivo inserimento familiare, lavorativo e sociale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione. Ha ritenuto che, pur essendo ampiamente discrezionale la valutazione sulla concessione della cittadinanza per residenza e pur potendo l'Amministrazione considerare anche segnalazioni o fatti non sfociati in condanne, il diniego fondato su fatti non seguiti da sviluppi penali richiede un adeguato approfondimento istruttorio e una motivazione che ne chiarisca concretamente la rilevanza ostativa. Nel caso specifico, la denuncia per lesioni non era stata seguita dall'esercizio dell'azione penale ed era stata ridimensionata dagli elementi risultanti dall'ordinanza del giudice civile, prodotta già in sede procedimentale, che aveva ricostruito la vicenda in modo incompatibile con l'addebito rivolto al richiedente. Quanto alle dichiarazioni di false generalità riferite dalla Questura, il Ministero non aveva spiegato puntualmente perché gli episodi escludessero un stabile inserimento nella comunità. Non risultavano inoltre adeguatamente valorizzati il soggiorno regolare e continuativo dal 2003, la residenza stabile con la famiglia e l'attività lavorativa con reddito superiore ai parametri di riferimento. Il quadro istruttorio e motivazionale era quindi insufficiente a sostenere il diniego. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza, quindi, costituisce l’esito provvedimentale di una valutazione discrezionale resa dall’Amministrazione (la cittadinanza “può” essere concessa) in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, tenuto conto, in particolare, che al conferimento dello status civitatis si ricollega la capacità giuridica tipica del cittadino, che comporta non solo diritti, ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità.
La concessione della cittadinanza per residenza comporta una valutazione discrezionale complessiva dell'inserimento dello straniero nella comunità nazionale, comprensiva della condotta, delle condizioni lavorative, economiche e familiari; il potere non esonera l'Amministrazione dall'adeguata istruttoria e dalla motivazione sulle circostanze concretamente ritenute ostative.
art. 3 l. 241/1990
Nei casi in cui, in particolare, “...il rigetto della domanda di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo”.
Il diniego deve consentire di comprendere il percorso logico seguito, senza che sia necessario divulgare tutte le fonti o i fatti rilevanti per esigenze di sicurezza. Tuttavia, quando la decisione si fonda su fatti risalenti e non seguiti da sviluppi penali, occorrono istruttoria approfondita e motivazione adeguata sulla loro persistente rilevanza ostativa.
art. 10-bis l. 241/1990
Dalla documentazione versata in atti – portata, peraltro, all’attenzione dell’Ente procedente in sede di osservazioni procedimentali ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 – invero, emerge, in particolare
Le osservazioni procedimentali e la documentazione prodotta dal richiedente devono essere considerate nell'istruttoria; nel caso concreto gli elementi già sottoposti all'Amministrazione ridimensionavano la segnalazione e non sono stati adeguatamente valutati nel provvedimento finale.
Massime di principio
- Nel procedimento per la concessione della cittadinanza per residenza, la discrezionalità amministrativa consente di valutare complessivamente il grado di integrazione, la condotta e l'affidabilità del richiedente, ma il diniego deve poggiare su fatti attendibili e su una motivazione coerente con l'intero quadro istruttorio.
- Una segnalazione o denuncia non seguita da esercizio dell'azione penale può essere presa in considerazione ai fini della cittadinanza, ma, quando costituisce il fondamento del diniego, l'Amministrazione deve approfondirne gli sviluppi e spiegare perché i fatti, anche in assenza di condanna o di ulteriori esiti penali, siano concretamente ostativi.
- Quando il diniego è fondato su episodi risalenti e non seguiti da sviluppi penali, il mero richiamo a segnalazioni, rapporti o denunce non è sufficiente: occorrono un approfondimento istruttorio e una motivazione specifica che contestualizzi i fatti e ne valuti la rilevanza insieme ai legami familiari, alla permanenza sul territorio, all'attività lavorativa e alla complessiva condotta dell'interessato.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione discrezionale in materia di cittadinanza non sostituisce il giudizio di merito dell'Amministrazione, ma verifica la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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