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Sentenza

Sentenza del 16/04/2018 n. 1061 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava gli avvisi di accertamento IRES relativi ai periodi d’imposta 2010 e 2011, con i quali l’Agenzia aveva negato l’agevolazione fiscale prevista per investimenti ambientali con riferimento a un impianto fotovoltaico. L’Ufficio riteneva insufficiente la perizia tecnica prodotta, poiché non avrebbe considerato adeguatamente i contributi ricevuti, i profitti derivanti dalle tariffe incentivanti e il confronto con un investimento alternativo non ambientale. La società sosteneva invece che la perizia fosse adeguatamente motivata e che non fosse concretamente possibile effettuare un confronto con impianti analoghi.

La decisione

La Commissione tributaria d’appello ha accolto l’appello della società e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la perizia privata contenesse un’adeguata spiegazione dell’impossibilità di effettuare raffronti con impianti analoghi, che l’impianto rientrasse oggettivamente tra quelli agevolabili e che l’Ufficio non avesse individuato un impianto alternativo né quantificato un eventuale sovraccosto agevolabile. Inoltre, gli avvisi di accertamento non spiegavano in modo congruo le ragioni tecniche per discostarsi dalla perizia. L’Agenzia non ha quindi fornito una prova tecnica contraria sufficiente. Le spese di lite sono state compensate per la complessità della questione.

Norme richiamate

  • Art. 6, commi 13-19, legge 23 dicembre 2000, n. 388

    Agevolazioni fiscali per investimenti ambientali

    La norma è stata interpretata nel senso che l’agevolazione richiede l’individuazione dell’investimento ambientale agevolabile e, secondo l’approccio incrementale, la determinazione del maggior costo rispetto a un investimento alternativo non ambientale. Tuttavia, il diniego non può fondarsi su una contestazione generica: l’Amministrazione deve motivare tecnicamente le proprie conclusioni e, ove contesti la perizia del contribuente, fornire elementi tecnici contrari.

Massime di principio

  • Quando l’agevolazione fiscale dipende da valutazioni tecniche, una perizia privata adeguatamente motivata costituisce un elemento probatorio rilevante e non può essere disattesa dall’Amministrazione senza una specifica e documentata contestazione tecnica.
  • Se il contribuente dimostra tecnicamente che non è possibile individuare un investimento alternativo realmente comparabile, l’assenza di un confronto standardizzato non comporta automaticamente la perdita dell’agevolazione.
  • L’Amministrazione finanziaria che nega un’agevolazione deve indicare con precisione le ragioni tecniche del diniego e, quando necessario, individuare un parametro alternativo o un impianto comparabile per quantificare l’eventuale costo incrementale non agevolabile.
  • La motivazione dell’avviso di accertamento deve confrontarsi concretamente con le conclusioni della perizia del contribuente; una motivazione generica o meramente assertiva può portare all’annullamento dell’accertamento.
  • Il fatto che un investimento rientri oggettivamente tra quelli astrattamente agevolabili non è sufficiente da solo, ma costituisce un elemento che l’Ufficio deve considerare prima di escludere integralmente il beneficio.

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