Cassazione Penale, Ordinanza n. 28193/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna resa in rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Sassari per detenzione di sostanza stupefacente. I primi due motivi contestavano il vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che non fosse provata la detenzione di circa 17 kg di marijuana rinvenuti in un terreno abbandonato adiacente all'abitazione dell'imputato. La Corte di merito aveva ritenuto la prova sulla base di plurimi indizi: dichiarazioni spontanee rese dall'imputato e utilizzabili nel rito prescelto, dichiarazioni del padre coimputato acquisite in integrazione probatoria nel giudizio abbreviato, rinvenimento nell'abitazione di materiale per il confezionamento della droga e di una rilevante somma di denaro in assenza di prova di attività lavorativa. Il ricorrente pretendeva, in sostanza, una diversa lettura del compendio probatorio. Il terzo motivo riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato nonostante la disapplicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché meramente reiterativi di doglianze già disattese con motivazione adeguata dalla Corte d'appello e perché diretti a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ha giudicato manifestamente infondato il terzo motivo, affermando che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche solo con i precedenti penali dell'imputato; ha escluso inoltre qualunque contraddizione tra la mancata applicazione della recidiva e il diniego delle generiche, trattandosi di valutazioni diverse. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
disposizione incriminatrice relativa al reato di detenzione di sostanza stupefacente contestato, nella forma ritenuta in sentenza.
art. 442 c.p.p.
rito abbreviato, nel quale è stata resa la sentenza di primo grado confermata in appello.
art. 62-bis c.p.
base normativa implicita del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la cui mancata concessione è stata ritenuta legittimamente motivata dai precedenti penali.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del compendio probatorio quando la sentenza impugnata abbia sorretto la decisione con motivazione logica, completa e non manifestamente illogica.
- Il vizio di motivazione è inammissibile se il ricorso si limita a reiterare censure già esaminate e respinte dal giudice di merito senza individuare reali lacune, illogicità o manifeste contraddizioni della motivazione.
- La prova della disponibilità di sostanza stupefacente può essere desunta da un insieme di indizi convergenti, tra cui dichiarazioni dell'imputato, dichiarazioni di coimputati o congiunti, rinvenimento di materiale per il confezionamento e disponibilità di somme di denaro non giustificate.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato legittimamente anche esclusivamente con i precedenti penali dell'imputato, senza necessità di ulteriori specificazioni favorevoli o sfavorevoli.
- La mancata applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche rispondono a valutazioni diverse e non sono logicamente incompatibili, perché la prima attiene alla maggiore pericolosità sintomatica del nuovo reato mentre le seconde alla mancanza di elementi positivi per mitigare la pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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