Regolamento (UE) 2021/546
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 della Commissione del 29 marzo 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sugli estrusi in alluminio provenienti dalla Cina, confermando in larga parte le conclusioni del dazio provvisorio e disponendo anche la riscossione definitiva degli importi già depositati. La Commissione ha ritenuto sussistenti dumping, pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione, nesso di causalità e interesse dell'Unione, respingendo le principali contestazioni di esportatori, importatori, utilizzatori e autorità cinesi. Sono inoltre disciplinate le esclusioni di prodotto, le aliquote individuali, gli obblighi documentali per l'applicazione delle aliquote e il monitoraggio di possibili elusioni.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese e riscossione definitiva del dazio provvisorio.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di barre, profilati (anche cavi) e tubi, non assemblati, anche predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni, realizzati in alluminio, anche non legato, con tenore di alluminio non superiore al 99,3 %, originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi i prodotti uniti per formare sottoinsiemi, i tubi saldati e i prodotti in kit di prodotti finiti. I prodotti sono quelli attualmente classificati nei codici NC ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 ed ex 7610 90 90, con i corrispondenti codici TARIC indicati. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; la disciplina delle aliquote individuali richiede una fattura commerciale valida. È prevista una possibilità di riesame per nuovi produttori esportatori che provino le condizioni di cui all'articolo 4. Non è prevista riscossione retroattiva sui quantitativi registrati.
Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 conclude l'inchiesta antidumping avviata dalla Commissione sulle importazioni di estrusi in alluminio dalla Cina e istituisce misure definitive ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione conferma le risultanze provvisorie in punto di dumping, pregiudizio notevole, nesso causale e interesse dell'Unione, ritenendo che le importazioni cinesi a prezzi inferiori abbiano inciso in modo significativo sulla redditività, sui prezzi e sulla capacità di investimento dell'industria dell'Unione.
Procedura e sviluppo dell'inchiesta
L'inchiesta è stata aperta il 14 febbraio 2020 a seguito di una denuncia di European Aluminium, associazione rappresentativa di oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione. La Commissione ha poi disposto la registrazione delle importazioni con regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215 e ha istituito un dazio provvisorio con regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 del 12 ottobre 2020. Nel corso della procedura sono state effettuate divulgazioni provvisorie, finali e un'ulteriore divulgazione finale, anche per tener conto del passaggio da UE a 28 a UE a 27 dopo il recesso del Regno Unito.
La Commissione ha inoltre svolto audizioni con diverse parti interessate, tra cui importatori, utilizzatori, produttori esportatori e associazioni di settore, oltre a controlli incrociati a distanza. Numerose osservazioni sono state esaminate e in larga parte respinte, soprattutto quelle relative a diritti di difesa, sospensione dell'inchiesta, uso della relazione sulle distorsioni significative in Cina, scelta del paese rappresentativo e definizione del prodotto.
Definizione del prodotto e questioni tariffarie
Il prodotto in esame è costituito da barre, profilati, anche cavi, e tubi di alluminio non assemblati, anche predisposti per l'uso nelle costruzioni, con tenore di alluminio non superiore al 99,3 %. La Commissione ha escluso solo tre categorie: prodotti uniti per formare sottoinsiemi, tubi saldati e kit di prodotti finiti. Per questi casi sono stati previsti codici TARIC specifici per agevolare il controllo doganale e ridurre il rischio di elusione.
La Commissione ha respinto le richieste di esclusione formulate da vari operatori, in particolare per prodotti destinati al settore ferroviario, automobilistico, al rivestimento di pavimenti, a recipienti ad alta pressione o ad altri impieghi specifici. Il punto centrale è che, pur esistendo differenze commerciali e tecniche, i prodotti condividono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e pertanto rientrano in un unico prodotto ai fini antidumping. La Commissione ha anche chiarito che la definizione del codice NC e la sua interpretazione doganale spettano alle autorità doganali, non alla disciplina antidumping in sé.
Valore normale, distorsioni in Cina e paese rappresentativo
Per la costruzione del valore normale la Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che nel settore in esame sussistessero distorsioni significative in Cina tali da rendere inappropriato l'uso dei prezzi e dei costi interni cinesi. È stata confermata l'utilizzazione della Turchia come paese rappresentativo, con fonti per i costi di materie prime, energia, lavoro, SGAV e profitti tratte da statistiche e banche dati ritenute affidabili.
Le argomentazioni del governo cinese e delle parti interessate sulla natura del documento di lavoro della Commissione sulle distorsioni significative sono state respinte: per la Commissione non è richiesto un formato formale specifico, né la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, purché il documento fornisca elementi di prova obiettivi. Sono state respinte anche le contestazioni fondate su presunte violazioni del principio di non discriminazione, dell'accordo antidumping OMC e dell'articolo 2.2.1.1 dell'accordo, ritenendo coerente con il diritto UE e con gli obblighi OMC l'uso di dati di un paese rappresentativo appropriato quando i dati del paese esportatore risultano distorti.
La Commissione ha altresì valorizzato, nel caso del gruppo Haomei, elementi relativi a sostegno finanziario, prestiti da banche statali, riconoscimenti come centro tecnologico aziendale nazionale e attività di costruzione del partito, per dimostrare la pervasività dell'influenza pubblica e di partito nel contesto economico cinese.
Calcolo del dumping e margini definitivi
Il calcolo del margine di dumping è stato aggiornato tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche all'IVA in Cina e di alcuni adeguamenti del prezzo all'esportazione per vendite tramite operatori collegati. La Commissione ha respinto le richieste di esame individuale di due produttori esportatori, ritenendo che l'esame fosse troppo oneroso per la tempistica della procedura.
I margini definitivi sono stati fissati come segue: 21,2 % per il gruppo Haomei; 25,0 % per il gruppo PMI; 22,1 % per gli altri produttori esportatori che hanno collaborato; 32,1 % per tutte le altre società. Per l'UE a 27, dopo l'esclusione del Regno Unito, sono stati confermati i ricalcoli con valori sostanzialmente allineati, e il dazio definitivo è stato in ogni caso fissato al livello del margine di dumping quando inferiore al margine di eliminazione del pregiudizio.
Pregiudizio per l'industria dell'Unione
La Commissione ha confermato che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole. L'analisi è stata condotta sia sulla base dell'UE a 28 sia sulla base dell'UE a 27, con una revisione dei dati di importazione e consumo in relazione al codice NC 7610 90 90, per il quale esisteva incertezza sulla quota effettivamente riferibile al prodotto oggetto dell'inchiesta. Dopo le verifiche con le autorità doganali di otto Stati membri, la Commissione ha ricalcolato importazioni, quote di mercato e consumo.
Il quadro finale mostra un aumento significativo delle importazioni cinesi in termini assoluti e relativi, una forte quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping e, al contempo, una perdita di quota di mercato dell'industria dell'Unione. La Commissione ha attribuito il pregiudizio soprattutto alla pressione sui prezzi: i prezzi cinesi erano inferiori a quelli dell'industria dell'Unione di oltre il 25 % in termini di undercutting, comprimendo i prezzi europei, la redditività e la capacità di investimento del settore.
Nesso causale e altri fattori
La Commissione ha ritenuto che il nesso tra importazioni oggetto di dumping e pregiudizio notevole non fosse interrotto da altri fattori. Sono stati esaminati in particolare le importazioni da paesi terzi, il consumo dell'Unione, i costi e gli investimenti dell'industria dell'Unione, le vendite ai distributori e, in alcune osservazioni, l'andamento del mercato dopo il recesso del Regno Unito e durante la pandemia di COVID-19. Tali elementi non sono stati ritenuti idonei a spiegare il pregiudizio in modo alternativo o a ridurne la sostanzialità.
In particolare, le importazioni da Turchia e altri paesi terzi non hanno interrotto la causalità, mentre le osservazioni basate su dati successivi al periodo d'inchiesta o su singoli segmenti di prodotto non sono state considerate decisive. La Commissione ha anche chiarito che l'accordo antidumping OMC non consente di derogare ai termini procedurali previsti dal regolamento di base e che le richieste di sospensione dell'inchiesta non erano giuridicamente praticabili né proporzionate.
Interesse dell'Unione
Nella valutazione dell'interesse dell'Unione la Commissione ha considerato gli interessi dell'industria dell'Unione, dei fornitori, degli importatori indipendenti e degli utilizzatori. Ha ritenuto che le misure avrebbero avuto un impatto complessivamente gestibile sugli importatori e sugli utilizzatori, mentre l'industria dell'Unione e la filiera dei fornitori avrebbero tratto beneficio dal ripristino di condizioni di concorrenza leale.
Per il settore ferroviario, gli argomenti relativi a possibili carenze di approvvigionamento, tempi di consegna più lunghi, sicurezza dei trasporti, appalti pubblici e transizione ecologica sono stati ritenuti non sufficienti a impedire l'adozione delle misure. La Commissione ha osservato che eventuali perturbazioni iniziali sarebbero temporanee e che i dazi non avrebbero un impatto sproporzionato sul costo finale dei prodotti a valle.
Riscossione definitiva del provvisorio, mancata retroattività e applicazione doganale
Gli importi depositati in applicazione del dazio provvisorio sono riscossi definitivamente fino alla misura delle aliquote finali; gli eventuali importi in eccesso devono essere svincolati. La Commissione ha invece escluso la riscossione retroattiva delle misure sulle importazioni registrate, poiché non risultavano soddisfatte le condizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, in particolare con riferimento all'assenza di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta.
Per limitare l'elusione, il regolamento richiede una fattura commerciale valida per le aliquote individuali e prevede il monitoraggio specifico di sottoinsiemi e kit di prodotti finiti. È inoltre prevista la possibilità per nuovi produttori esportatori di ottenere l'aliquota media ponderata per gli operatori collaboranti non inclusi nel campione, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 4.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping definitivo
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della Repubblica popolare cinese. Le aliquote sono differenziate per società: 21,2 % per Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd. e Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.; 25,0 % per Press Metal International Ltd. e Press Metal International Technology Ltd.; 22,1 % per gli altri collaboratori elencati nell'allegato; 32,1 % per tutte le altre società.
Definizione del prodotto e esclusioni
Il prodotto soggetto a dazio comprende barre, profilati e tubi di alluminio non assemblati, anche predisposti per l'uso nelle costruzioni, ma esclude i prodotti uniti in sottoinsiemi, i tubi saldati e i kit di prodotti finiti. Per tali esclusioni sono previsti specifici codici TARIC di monitoraggio, al fine di ridurre il rischio di elusione.
Applicazione delle aliquote individuali
Le aliquote individuali si applicano solo se all'autorità doganale dello Stato membro è presentata una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall'articolo 1, paragrafo 3. In mancanza della fattura, si applica il dazio residuale del 32,1 %.
Riscossione definitiva del dazio provvisorio
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 sono riscossi in via definitiva; gli importi versati in eccesso rispetto alle aliquote definitive sono svincolati.
Nessuna retroattività sulle importazioni registrate
Non è riscossa alcuna misura antidumping definitiva retroattivamente sulle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215; i dati raccolti in base a tale registrazione non saranno più conservati.
Nuovi produttori esportatori
L'articolo 4 prevede la possibilità di modificare l'elenco delle società per aggiungere nuovi produttori esportatori cinesi che dimostrino cumulativamente: assenza di esportazioni nel periodo dell'inchiesta (1° luglio 2018 - 30 giugno 2019), assenza di collegamento con operatori soggetti alle misure e effettiva esportazione successiva o impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi nell'Unione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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