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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/549

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/549 della Commissione del 29 marzo 2021 recante la trecentodiciannovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32021R0549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/549 della Commissione aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco dei soggetti sottoposti al congelamento di fondi e risorse economiche per il collegamento con ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda. La modifica recepisce l’aggiornamento deciso il 23 marzo 2021 dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’intervento è meramente esecutivo e consiste nella sostituzione dei dati identificativi di otto persone fisiche già designate.

Modifica tecnica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, con aggiornamento dei dati identificativi di otto persone fisiche inserite nell’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ordinamento dell’Unione europea alle persone, ai gruppi e alle entità elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, ossia ai soggetti colpiti dalle misure restrittive connesse all’ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda. Il regolamento non introduce una nuova categoria di destinatari, ma aggiorna i dati identificativi di otto voci già presenti nell’elenco, con effetto diretto in tutti gli Stati membri a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione. Non risultano esclusioni ulteriori rispetto a quelle già proprie del regolamento base.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/549 della Commissione: aggiornamento dell’elenco sanzionatorio ex regolamento (CE) n. 881/2002

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/549 ha natura meramente modificativa e interviene sull’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina le misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda. L’atto recepisce l’aggiornamento deliberato il 23 marzo 2021 dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, limitandosi a raffinare i dati identificativi di otto persone fisiche già incluse nell’elenco.

Ambito normativo e funzione dell’atto

L’oggetto del regolamento non è l’istituzione di nuove misure restrittive, bensì l’allineamento tecnico dell’elenco unionale alle decisioni del sistema sanzionatorio ONU. La finalità è assicurare che le designazioni siano corredate da elementi identificativi aggiornati e sufficientemente precisi, così da rendere effettivo il congelamento di fondi e risorse economiche previsto dal regolamento base.

Base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 881/2002 e, in particolare, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5. Tali disposizioni legittimano l’aggiornamento dell’allegato contenente l’elenco dei soggetti designati, in coerenza con le determinazioni del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Contenuto della modifica dell’allegato I

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sia modificato secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Le otto voci interessate sono quelle relative a persone fisiche e vengono sostituite con formulazioni aggiornate che includono, a seconda dei casi:

  • grafia originale del nome;
  • distinzione tra alias certi e alias incerti;
  • nuovi o ulteriori numeri di passaporto;
  • numeri di identificazione nazionale aggiornati;
  • indirizzi più precisi o aggiornati;
  • precisazione della data di designazione richiamando l’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i).

Le persone interessate sono:

  • Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy;
  • Hamid Hamad Hamid al-'Ali;
  • 'Abd Al-Rahman Bin 'Umayr Al-Nu'Aymi;
  • Ashraf Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam;
  • Ibrahim 'Isa Hajji Muhammad Al-Bakr;
  • 'Abd Al-Malik Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam;
  • Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari;
  • Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shariyan Al-Ka'bi.

Effetti pratici per gli operatori

Per avvocati, banche, intermediari e altri soggetti obbligati, l’atto ha rilievo operativo perché aggiorna i dati da utilizzare nei controlli di compliance, screening e congelamento. La modifica non comporta, in sé, una revoca delle misure restrittive, ma rafforza l’identificazione dei soggetti già designati.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti immediati nel quadro delle misure restrittive dell’Unione.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione interviene ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5, per aggiornare l’allegato I contenente l’elenco dei soggetti assoggettati al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

Aggiornamento dell’allegato I

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Le modifiche riguardano otto voci della sezione relativa alle persone fisiche e consistono nella sostituzione e precisazione di dati identificativi: nome, alias, date e luoghi di nascita, cittadinanza/nazionalità, numeri di passaporto e di identificazione nazionale, indirizzi e date di designazione.

Adeguamento alle decisioni ONU

Nei considerando si precisa che il 23 marzo 2021 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato otto voci dell’elenco internazionale. La Commissione adegua quindi l’elenco unionale in modo coerente con tale decisione.

Contenuto delle otto rettifiche nominative

L’allegato sostituisce le voci relative a: Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy; Hamid Hamad Hamid al-'Ali; 'Abd Al-Rahman Bin 'Umayr Al-Nu'Aymi; Ashraf Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam; Ibrahim 'Isa Hajji Muhammad Al-Bakr; 'Abd Al-Malik Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam; Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari; Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shariyan Al-Ka'bi. In più casi sono aggiornati o aggiunti nuovi numeri di passaporto, numeri di identificazione nazionale, indirizzi e grafie originali dei nomi.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalimisure restrittiveantiterrorismofinanza internazionale

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