Regolamento (UE) 2021/548
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/548 della Commissione del 29 marzo 2021 che dispone la registrazione delle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione dispone la registrazione delle importazioni di determinati cavi di fibre ottiche originari della Cina nell'ambito di un procedimento antidumping già aperto. La misura serve a consentire, in caso di futura istituzione di dazi definitivi, la possibile riscossione retroattiva sui volumi registrati, se ne ricorreranno i presupposti di legge. Il regolamento fonda la registrazione sulla sussistenza dei criteri previsti dall'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, ritenendo provati un aumento sostanziale delle importazioni e il rischio di compromettere l'effetto riparatore di eventuali dazi.
Registrazione, ai fini antidumping, delle importazioni nell'UE di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione europea di cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti da una o più fibre rivestite individualmente, con involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, attualmente classificati con il codice NC ex 8544 70 00 (codice TARIC 8544700010) e originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi i cavi in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità e i cavi per uso sottomarino. La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Registrazione delle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Cina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/548 della Commissione dispone la registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, delle importazioni di determinati cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese. La misura si inserisce in un procedimento antidumping aperto il 24 settembre 2020 e mira a preservare la possibilità di applicare, in futuro, dazi antidumping con effetto retroattivo sui volumi importati nel periodo di registrazione.
Ambito oggettivo e esclusioni
La registrazione riguarda i cavi di fibre ottiche monomodali costituiti da una o più fibre rivestite individualmente, con involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, classificati al codice NC ex 8544 70 00 e al codice TARIC 8544700010. Il regolamento precisa che si tratta di codici forniti solo a titolo informativo. Sono espressamente esclusi:
- i cavi in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità;
- i cavi per uso sottomarino, definiti come cavi di fibre ottiche con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.
Presupposti per la registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5
La Commissione ha esaminato la domanda presentata da Europacable il 17 dicembre 2020 verificando i tre elementi richiesti dal regolamento di base. In primo luogo, ha ritenuto che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio, in quanto tali informazioni erano contenute nell'avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale e la denuncia era accessibile alle parti interessate nella sua versione non riservata.
In secondo luogo, la Commissione ha concluso che vi era stato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta. Sulla base dei dati di sorveglianza doganale dell'UE, il confronto tra ottobre 2020 - gennaio 2021 e lo stesso periodo dell'anno precedente mostrava un aumento complessivo del 27,5 % delle importazioni del prodotto in esame; un confronto alternativo tra la media mensile dei quattro mesi successivi all'apertura e la media mensile del periodo d'inchiesta evidenziava un incremento del 15,05 %.
In terzo luogo, la Commissione ha ritenuto che tale aumento potesse compromettere gravemente l'effetto riparatore di eventuali dazi antidumping definitivi, anche per la presenza di prezzi all'importazione bassi, dell'attrattiva del mercato dell'Unione, dell'eccesso di capacità produttiva in Cina e della collocazione temporale critica di alcune gare d'appalto.
Effetti monitoraggio e dichiarazione doganale
Per esigenze di controllo, il regolamento invita le autorità doganali a raccogliere, nelle dichiarazioni, anche l'informazione relativa alla lunghezza in chilometri del prodotto, se compatibile con la nomenclatura doganale applicabile. La Commissione segnala inoltre che eventuali dazi futuri potranno essere stimati, sulla base della denuncia, fino al 43 % ad valorem sul valore CIF all'importazione, fermo restando che l'importo effettivo dipenderà dalle risultanze dell'inchiesta antidumping.
Partecipazione procedurale, protezione dati e decorrenza
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte, elementi di prova e richieste di audizione entro 21 giorni dalla pubblicazione del regolamento. I dati personali raccolti nell'ambito dell'inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore.
Disposizioni principali
Oggetto della registrazione
Le autorità doganali sono invitate a registrare le importazioni di cavi di fibre ottiche monomodali originari della Cina, classificati al codice NC ex 8544 70 00 e TARIC 8544700010. Restano esclusi i cavi con pezzi di congiunzione operativi a una o entrambe le estremità e i cavi per uso sottomarino.
Presupposti della registrazione
La Commissione ritiene soddisfatti i criteri dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036: gli importatori erano o avrebbero dovuto essere informati delle pratiche di dumping, si è verificato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni e tale aumento potrebbe compromettere gravemente l'effetto riparatore di eventuali dazi antidumping definitivi.
Durata della registrazione
La registrazione scade dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Partecipazione delle parti interessate
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte, fornire elementi di prova o chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla pubblicazione del regolamento.
Indicazioni in dichiarazione doganale
La dichiarazione in dogana deve indicare la lunghezza in chilometri del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, purché ciò sia compatibile con l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Effetti della registrazione e possibile retroattività
La registrazione è disposta per consentire, qualora l'inchiesta porti all'istituzione di dazi antidumping, la riscossione retroattiva di tali dazi sulle importazioni registrate, se ricorrono le condizioni previste dal diritto applicabile.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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