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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/574

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/574 della Commissione del 30 marzo 2021 recante modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/375 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva prosulfuron (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sulle condizioni di approvazione del prosulfuron, sostanza attiva di prodotti fitosanitari già approvata e rinnovata come candidata alla sostituzione. Alla luce della valutazione scientifica aggiornata, viene eliminata la precedente restrizione che limitava l’uso a una applicazione ogni tre anni sullo stesso campo e a una dose massima di 20 g di sostanza attiva per ettaro. Restano però confermate specifiche cautele per la protezione delle acque sotterranee, dei consumatori e delle piante non bersaglio. Le modifiche sono apportate ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/375 e (UE) n. 540/2011.

Modifica le condizioni di approvazione della sostanza attiva prosulfuron, eliminando la restrizione sull’uso e aggiornando le clausole specifiche nei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/375 e (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva prosulfuron nell’ambito dell’autorizzazione e dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sugli Stati membri, che devono tener conto delle nuove condizioni specifiche di approvazione nell’applicazione dei principi uniformi, e sui prodotti fitosanitari contenenti prosulfuron. Non disciplina altri settori né introduce esclusioni soggettive ulteriori; produce effetti diretti in tutti gli Stati membri a decorrere dall’entrata in vigore.

Modifica delle condizioni di approvazione del prosulfuron

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/574 della Commissione interviene sul regime di approvazione del prosulfuron, sostanza attiva utilizzata nei prodotti fitosanitari. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e si fonda sulle valutazioni scientifiche svolte nell’ambito del rinnovo e della revisione delle condizioni di approvazione.

Contesto e motivazioni della modifica

Il prosulfuron era già stato oggetto di rinnovo dell’approvazione con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/375, che lo qualificava come sostanza candidata alla sostituzione. In sede di approvazione era stata prevista una restrizione specifica: l’uso doveva essere limitato a una applicazione ogni tre anni sullo stesso campo, con una dose massima di 20 g di sostanza attiva per ettaro.

Successivamente, Syngenta Crop Protection AG ha presentato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, una domanda di modifica delle condizioni di approvazione al fine di eliminare tale vincolo. La domanda è stata esaminata dalla Francia quale Stato membro relatore designato, con il supporto dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che ha trasmesso le proprie conclusioni il 15 giugno 2020. La Commissione, dopo aver presentato un addendum alla relazione di esame al comitato permanente competente e aver consentito al richiedente di formulare osservazioni, ha ritenuto che per uno o più impieghi rappresentativi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultassero soddisfatti anche in caso di applicazione annuale.

Ambito della modifica normativa

La modifica è formalmente attuata attraverso due interventi coordinati:

  • l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/375;
  • l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

In entrambi i casi viene sostituito il testo della colonna relativa alle “Disposizioni specifiche” per il prosulfuron.

Eliminazione della restrizione sull’uso

La conseguenza principale della riforma è la rimozione del limite che impediva l’uso più frequente della sostanza sul medesimo appezzamento. Il regolamento prende atto che, alla luce della revisione scientifica, non è più necessario mantenere il vincolo di una sola applicazione ogni tre anni né il tetto di 20 g di sostanza attiva per ettaro.

Questa scelta ha rilievo pratico per gli operatori del settore agricolo e per i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti prosulfuron, poiché amplia la flessibilità d’impiego, ferma restando la necessità di conformarsi alle condizioni di autorizzazione e alle valutazioni nazionali di rischio.

Prescrizioni e cautele che restano applicabili

Il regolamento conferma che, nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono essere considerate le conclusioni della relazione di esame sul prosulfuron, con particolare riferimento alle appendici I e II.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a:

  • tutela delle acque sotterranee nelle regioni esposte a rischi connessi alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;
  • protezione dei consumatori, tenendo conto dell’esposizione ai metaboliti del prosulfuron;
  • rischio per le piante acquatiche e terrestri non bersaglio.

Le condizioni d’impiego devono includere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

Il regolamento modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 e l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, entrambi relativi al prosulfuron. La modifica riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva, in conformità all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Eliminazione della restrizione d’uso del prosulfuron

Viene soppressa la restrizione che imponeva l’impiego del prosulfuron limitato a una applicazione ogni tre anni sullo stesso campo con una dose massima di 20 g di sostanza attiva per ettaro. La Commissione ritiene, sulla base della valutazione aggiornata, che per almeno uno o più impieghi rappresentativi di prodotti fitosanitari contenenti prosulfuron siano soddisfatti i criteri di approvazione anche in caso di applicazione annuale.

Nuove disposizioni specifiche di approvazione

Restano ferme le indicazioni secondo cui, nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sul prosulfuron, in particolare delle appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee in aree a rischio, alla protezione dei consumatori con riguardo all’esposizione ai metaboliti del prosulfuron e al rischio per le piante acquatiche e terrestri non bersaglio.

Misure di attenuazione del rischio

Le condizioni di impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Ciò conferma un approccio autorizzativo fondato sulla valutazione caso per caso a livello nazionale nell’ambito dei principi uniformi.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisalute e sicurezza alimentareambienteagricolturasostanze attive

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