Regolamento (UE) 2021/547
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/547 della Commissione del 29 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 per quanto riguarda le procedure per l’istituzione e l’uso dell’ADIS e dell’EUROPHYT, il rilascio di certificati sanitari, certificati ufficiali, certificati sanitari/ufficiali e documenti commerciali in formato elettronico, l’uso di firme elettroniche e il funzionamento del Traces, e che abroga la decisione 97/152/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo esteso il quadro tecnico e procedurale del sistema IMSOC, adattando il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 all’evoluzione delle reti e dei flussi informativi in materia di controlli ufficiali. Le principali novità riguardano l’ADIS, iRASFF e Traces, l’uso di notifiche e certificati elettronici, le firme elettroniche, l’ampliamento degli elenchi di dati di riferimento e la razionalizzazione delle notifiche di intercettazione e frode. Viene inoltre abrogata la decisione 97/152/CE perché ormai superata dal nuovo assetto dei documenti sanitari comuni di entrata.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 sul funzionamento dell’IMSOC, aggiornando ADIS, EUROPHYT, iRASFF e Traces, e disciplinando certificati elettronici, firme elettroniche e dati di riferimento.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alla Commissione, ai punti di contatto delle reti IMSOC (iRASFF, ADIS, EUROPHYT e Traces), agli organi di collegamento designati, alle autorità competenti, ai veterinari ufficiali, ai responsabili fitosanitari ufficiali, ai certificatori e agli operatori coinvolti nello scambio elettronico di dati, notifiche e certificati nel quadro dei controlli ufficiali su alimenti, mangimi, sanità animale, sanità delle piante, prodotti fitosanitari, sottoprodotti di origine animale e movimenti/esportazioni di animali e merci. Riguarda sia le partite che entrano nell’Unione sia gli spostamenti tra Stati membri e l’esportazione/riesportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti; alcune disposizioni si applicano dal 21 aprile 2021 e le modifiche relative a taluni sistemi/interfacce e notifiche di intercettazione dal 1° dicembre 2021.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 su IMSOC, ADIS, EUROPHYT, iRASFF e Traces
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/547 interviene sul regolamento IMSOC per adeguarne il funzionamento all’evoluzione dei sistemi informativi utilizzati nei controlli ufficiali. Le modifiche riguardano soprattutto l’interoperabilità tra i sistemi, la gestione elettronica di notifiche e certificati, l’uso delle firme elettroniche e l’aggiornamento degli elenchi di dati di riferimento necessari al corretto funzionamento di Traces.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge l’obiettivo di garantire un uso uniforme dell’ADIS, di integrare meglio ADIS e Traces, di spostare nello iRASFF talune notifiche di non conformità relative a partite commercializzate nell’Unione e di evitare duplicazioni informative tra Traces e DSCE. Il regolamento mira inoltre a semplificare l’uso della firma elettronica nei certificati, ritenendo sufficienti i meccanismi di autenticazione già presenti nei sistemi, e a rendere più coerente il quadro normativo dopo l’entrata in applicazione della normativa in materia di sanità animale e dei controlli ufficiali.
Ambito di applicazione e soggetti coinvolti
Le nuove disposizioni incidono sulle reti e sui punti di contatto dell’IMSOC: iRASFF, ADIS, EUROPHYT e Traces. Sono interessati gli Stati membri, la Commissione, gli organi di collegamento designati, le autorità competenti, i veterinari ufficiali, i responsabili fitosanitari ufficiali, i certificatori e gli operatori che movimentano animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, alimenti, mangimi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
Aggiornamento delle definizioni e delle reti di allerta
L’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1715 viene riformulato per chiarire il lessico delle reti e delle notifiche. In particolare:
- la “rete sulle frodi” sostituisce la precedente denominazione legata alle frodi alimentari;
- la “notifica di frode” viene ricondotta alla nozione di non conformità con sospetta azione intenzionale volta a ingannare gli acquirenti e ottenere vantaggi indebiti;
- la “notifica di non conformità” viene definita come notifica iRASFF relativa a una violazione della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 che non integra un rischio ai sensi del sistema RASFF e della normativa sui mangimi;
- la “notifica di respingimento alla frontiera” riguarda partite, container o carichi respinti per un rischio rilevante;
- sono soppressi i punti 8), 33) e 34), e vengono adeguate le definizioni collegate alla rete di allarme e collaborazione.
ADIS: notifica nell’Unione, conservazione dati ed emergenze
La nuova sezione dedicata ad ADIS impone a ciascun membro della rete di designare almeno un punto di contatto responsabile della trasmissione nell’ADIS dei dati e delle informazioni relativi alle notifiche nell’Unione e alle comunicazioni nell’Unione, secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. I punti di contatto devono mantenere aggiornato anche l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione. I dati personali sono conservati nell’ADIS per un massimo di dieci anni.
In caso di indisponibilità del sistema, i dati sono trasmessi via e-mail o con altri mezzi pubblicati dalla Commissione; una volta ripristinato il sistema, i dati inviati fuori piattaforma devono essere inseriti nell’ADIS.
Collegamenti tra ADIS, EUROPHYT, iRASFF e Traces
Il regolamento rafforza l’interconnessione tra i sistemi. L’articolo 6, paragrafo 2, è modificato in modo da prevedere lo scambio di dati tra:
- EUROPHYT e Traces, per le notifiche di focolaio EUROPHYT;
- iRASFF e Traces, per i precedenti di conformità degli operatori;
- ADIS e Traces, per dati e informazioni relativi alle notifiche nell’Unione.
EUROPHYT, intercettazioni e spostamento informativo verso iRASFF e DSCE
Per le intercettazioni di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, il regolamento opera una riallocazione dei flussi informativi. Le notifiche relative a partite commercializzate nell’Unione, che rientrano nell’ambito delle notifiche di non conformità del regolamento (UE) 2017/625, devono essere scambiate nell’iRASFF. Le disposizioni sulle notifiche di intercettazione EUROPHYT vengono quindi soppresse.
Per le partite che entrano nell’Unione, le informazioni sulle misure adottate e sull’eventuale quarantena non devono più essere replicate in una notifica separata nel Traces, poiché tali dati sono già registrabili nel DSCE. Il testo, dunque, elimina l’obbligo di trasmissione duplicata e centralizza l’informazione nel documento sanitario comune di entrata.
Rete sulle frodi e trattamento delle informazioni sensibili
L’articolo 12 chiarisce che gli Stati membri devono indicare quali organi di collegamento sono responsabili dello scambio di informazioni sulle notifiche di frode. L’articolo 13 consente di includere il punto di contatto della rete sulle frodi nel punto di contatto unico nazionale.
L’articolo 21 disciplina il contenuto minimo delle notifiche di frode, che devono includere almeno:
- le informazioni richieste per le notifiche standard;
- la descrizione della presunta pratica fraudolenta;
- l’identificazione, ove possibile, degli operatori coinvolti;
- informazioni su eventuali indagini di polizia o giudiziarie;
- eventuali istruzioni delle autorità di polizia o giudiziarie, quando divulgabili.
Se emergono profili di salute, i punti di contatto della rete sulle frodi devono informare senza ritardi ingiustificati il punto di contatto della rete RASFF. L’accesso alle notifiche di frode è ristretto ai soli punti di contatto notificanti, notificati e interpellati, salvo il diritto di accesso della Commissione. Le notifiche di frode possono essere ritirate dal punto di contatto notificante, e lo scambio delle informazioni può avvenire tramite posta elettronica.
Certificati elettronici: partite in entrata nell’Unione
L’articolo 39 disciplina il rilascio dei certificati sanitari, ufficiali e sanitari/ufficiali elettronici per le partite di animali e merci che entrano nell’Unione. Tali certificati possono essere emessi tramite Traces, tramite il sistema nazionale di uno Stato membro, oppure tramite sistemi elettronici di paesi terzi o organizzazioni internazionali in grado di scambiare dati con Traces o con il sistema nazionale di uno Stato membro.
I certificati devono essere:
- firmati elettronicamente da un funzionario autorizzato;
- muniti del sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente, oppure della firma elettronica avanzata o qualificata del suo rappresentante legale.
Se il certificato è rilasciato da un sistema di paese terzo o di organizzazione internazionale interoperabile con il sistema nazionale di uno Stato membro, non è richiesta la firma elettronica del funzionario autorizzato. Quando il rilascio avviene tramite sistemi esterni interoperabili, la Commissione deve esserne informata in anticipo.
Per i certificati fitosanitari elettronici destinati all’introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nell’Unione, l’autorità competente li accetta solo se rilasciati nel Traces o in un sistema interoperabile con Traces.
Certificati elettronici intra-UE ed esportazione/riesportazione
Il regolamento introduce due nuove disposizioni centrali.
Per gli spostamenti tra Stati membri di animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, nonché per i documenti commerciali relativi a determinati sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano, il documento elettronico deve essere rilasciato nel Traces, firmato da un veterinario ufficiale o da un certificatore con firma elettronica e munito del sigillo elettronico dell’autorità competente.
Per l’esportazione e la riesportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso paesi terzi, i certificati fitosanitari elettronici possono essere rilasciati:
- nel Traces, se firmati dal certificatore con firma elettronica e muniti del sigillo elettronico dell’autorità competente;
- nel sistema nazionale di uno Stato membro, a condizione che siano firmati dal certificatore e trasmessi al Traces al più tardi al momento della firma elettronica, con trasmissione anch’essa sigillata elettronicamente.
DSCE elettronico
L’articolo 41 disciplina l’uso del DSCE elettronico. Il documento può essere utilizzato attraverso Traces o tramite un sistema nazionale, a condizione che:
- sia firmato dall’operatore responsabile della partita con firma elettronica;
- sia firmato dal veterinario ufficiale, dal responsabile fitosanitario ufficiale o dal certificatore ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo con firma elettronica;
- rechi il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente.
Se il DSCE è gestito in un sistema nazionale, esso deve essere trasmesso al Traces al più tardi quando la decisione sulla partita viene adottata a seguito dei controlli ufficiali.
Elenchi dei dati di riferimento nel Traces
L’articolo 45 amplia in modo significativo gli elenchi dei dati di riferimento che i punti di contatto devono mantenere e aggiornare nel Traces. Oltre ai soggetti già noti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale, vengono inclusi:
- posti di controllo riconosciuti;
- trasportatori autorizzati per lunghi viaggi;
- stabilimenti e operatori registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, quando effettuano movimenti transfrontalieri di animali terrestri detenuti, materiale germinale o animali di acquacoltura;
- trasportatori, conducenti e guardiani certificati, nonché mezzi di trasporto e navi adibite al trasporto di bestiame;
- operatori professionali del regolamento (UE) 2016/2031 che introducono piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario;
- stazioni di quarantena e strutture di confinamento per merci fitosanitarie provenienti da paesi terzi.
La Commissione assiste gli Stati membri nella pubblicazione al pubblico degli elenchi relativi ad alcune categorie, tramite il proprio sito web o attraverso Traces.
Decorrenza, abrogazione e coordinamento normativo
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 21 aprile 2021, salvo le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 5, che si applicano dal 1° dicembre 2021.
È inoltre abrogata la decisione 97/152/CE, perché i dati che essa prevedeva risultano ormai assorbiti dal nuovo assetto del DSCE-A e del DSCE-P. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle definizioni del regolamento IMSOC
Riformula diverse definizioni dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1715: viene soppressa la definizione di "rischio", ridefinite "rete RASFF", "rete sulle frodi", "rete di allarme e collaborazione", "notifica di non conformità", "notifica di respingimento alla frontiera", "notifica di frode" e "notifica originale", e soppresse le definizioni di cui ai punti 33) e 34).
Collegamenti tra i sistemi IMSOC
L’articolo 6, paragrafo 2, è modificato per prevedere lo scambio di dati tra EUROPHYT e Traces, tra iRASFF e Traces e tra ADIS e Traces, così da rendere interoperabili le notifiche di focolaio, i precedenti di conformità degli operatori e le notifiche nell’Unione.
Rete sulle frodi e iRASFF
Sono aggiornate le regole sugli organi di collegamento, sui punti di contatto e sullo scambio delle notifiche di frode: gli Stati membri designano gli organi responsabili, possono includere il punto di contatto della rete sulle frodi nel punto di contatto unico, e i punti di contatto scambiano notifiche contenenti almeno le informazioni di base, la descrizione della pratica fraudolenta, l’identificazione degli operatori, eventuali indagini e istruzioni di polizia o autorità giudiziarie. Le informazioni sui rischi per la salute devono essere comunicate senza ritardi ingiustificati alla rete RASFF; l’accesso alle notifiche di frode è limitato ai soli punti di contatto interessati, salvo il diritto di accesso della Commissione.
ADIS: punti di contatto, conservazione dati ed emergenze
La nuova sezione 2 disciplina la rete ADIS: ciascun membro designa almeno un punto di contatto per trasmettere nell’ADIS i dati sulle notifiche e comunicazioni nell’Unione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, e aggiorna l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione. I dati personali sono conservati per un periodo non superiore a dieci anni. In caso di indisponibilità del sistema, i dati sono inviati via e-mail o con altri mezzi indicati dalla Commissione e successivamente reinseriti nell’ADIS quando il sistema torna disponibile.
EUROPHYT e soppressione delle notifiche di intercettazione
La rete EUROPHYT per i focolai è mantenuta, ma sono soppressi gli articoli 31 e 33 relativi alle notifiche di intercettazione. Le notifiche su partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti commercializzate nell’Unione devono essere trattate nell’iRASFF, mentre per le partite che entrano nell’Unione le informazioni sulle misure adottate e sull’eventuale quarantena vanno registrate nel DSCE, non più trasmesse come notifica separata nel Traces.
Certificati elettronici per partite in entrata nell’Unione
L’articolo 39 consente il rilascio di certificati sanitari, ufficiali e sanitari/ufficiali elettronici tramite Traces, sistemi nazionali di Stati membri o sistemi elettronici di paesi terzi/organizzazioni internazionali interoperabili con Traces. I certificati devono essere firmati elettronicamente da un funzionario autorizzato e recare il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente; se rilasciati da sistemi di paesi terzi o organizzazioni internazionali interoperabili con il sistema nazionale, la firma elettronica del funzionario autorizzato non è richiesta. Per i certificati fitosanitari elettronici destinati all’introduzione nell’Unione, l’autorità competente li accetta solo se rilasciati via Traces o tramite sistema interoperabile con Traces.
Certificati e documenti commerciali elettronici per spostamenti intra-UE e export
Sono introdotti gli articoli 39 bis e 39 ter: per gli spostamenti tra Stati membri di animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, nonché per alcuni documenti commerciali relativi a sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano, i documenti elettronici devono essere rilasciati nel Traces, firmati elettronicamente dal veterinario ufficiale o certificatore e muniti del sigillo dell’autorità competente. Per l’esportazione e riesportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, i certificati fitosanitari elettronici possono essere rilasciati nel Traces o nel sistema nazionale, purché firmati dal certificatore e, se rilasciati fuori dal Traces, trasmessi al Traces al più tardi al momento della firma.
Uso del DSCE elettronico
L’articolo 41 disciplina l’uso del DSCE elettronico: può essere utilizzato tramite Traces o sistema nazionale, purché sia firmato dall’operatore responsabile della partita e dal veterinario ufficiale/responsabile fitosanitario ufficiale/certificatore ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo, e sia munito del sigillo elettronico dell’autorità competente. Se il DSCE è gestito in un sistema nazionale, deve essere trasmesso al Traces al più tardi quando la decisione sulla partita è adottata a seguito dei controlli ufficiali.
Elenchi dei dati di riferimento nel Traces
L’articolo 45 amplia e dettaglia gli elenchi che i punti di contatto Traces devono mantenere e aggiornare: stabilimenti alimentari riconosciuti, operatori e impianti per sottoprodotti di origine animale, posti di controllo, trasportatori autorizzati, conducenti e guardiani certificati, mezzi di trasporto riconosciuti, stabilimenti e operatori registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, operatori professionali del regolamento (UE) 2016/2031, stazioni di quarantena e strutture di confinamento. La Commissione assiste nella pubblicazione al pubblico di parte di tali elenchi.
Abrogazione della decisione 97/152/CE
La decisione 97/152/CE è abrogata perché le informazioni che vi figuravano sono ora contenute nel DSCE-A e nel DSCE-P del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
Entrata in vigore e decorrenze
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 21 aprile 2021, salvo l’articolo 1, paragrafo 5, che si applica dal 1° dicembre 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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