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Sentenza

Sentenza n. 2582/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento A) in via principale: - della nota del Comune di Como del 16.3.2023, comunicata a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Gazebo s.a.s. di Sbaragli Maria Pia & C - comunicazione ai sensi dell'art. 7 l. 241/90 di avvio del procedimento di sospensione della concessione in rinnovo n. 213 del 16.03.2022 PG 18954 comcomo e contestuale ordine di rimozione del plateatico e interruzione dell'attività in conseguenza dell'avvio dei lavori riqualificazione dei giardini pubblici a lago”; - ove occorrer possa, della nota prot.0011892 del 6.2.2023 del Comune di Como, avente ad oggetto “comunicazione inerente l'avvio dei lavori di riqualificazione dei giardini pubblici a lago”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, anche di contenuto ed estremi non noti; B) in subordine: - ove occorrer possa, altresì del “regolamento per la disciplina dell'occupazione degli spazi pubblici e dell' esposizione pubblicitaria e del relativo canone patrimoniale e per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (art. 1 co 816 e 837 L. 160/19)”, approvato con Deliberazione di C.C. n.18 del 19.4.2021 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 37 del 27.10.2022, nella parte in cui, all'art.25, non prevede per i provvedimenti di sospensione delle concessioni per l'occupazione di spazi pubblici l'obbligo di apposizione di un termine di durata del periodo di sospensione;

Giustizia amministrativa202300795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di avvio del procedimento di sospensione di una concessione per l'occupazione di spazio pubblico, con contestuale ordine di rimozione del plateatico e interruzione dell'attività, nonché atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato la nota del Comune di Como del 16 marzo 2023, con cui era stata comunicata l'avvio del procedimento di sospensione della concessione in rinnovo e disposto contestualmente l'ordine di rimozione del plateatico e di interruzione dell'attività in conseguenza dell'avvio dei lavori di riqualificazione dei giardini pubblici a lago. È stata inoltre contestata, ove occorresse, la comunicazione comunale del 6 febbraio 2023 relativa all'avvio dei lavori e, in via subordinata, la disciplina regolamentare comunale nella parte in cui non prevedeva l'obbligo di fissare un termine di durata per la sospensione delle concessioni di occupazione di spazi pubblici. Dal testo della sentenza non risultano ulteriori motivi di illegittimità specificamente esaminati, poiché il giudizio è stato definito in rito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione depositata dalle ricorrenti il 9 aprile 2026, con cui esse hanno affermato di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha promosso: il giudice non può decidere nel merito quando, prima della decisione, la parte dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    Consente di definire il giudizio senza esame del merito quando, prima della decisione, viene meno l'interesse attuale alla pronuncia richiesta.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato nell'oggetto della comunicazione comunale impugnata, relativa all'avvio del procedimento.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, quando il ricorrente dichiara prima della decisione di non avere più interesse alla pronuncia richiesta, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame del merito.
  • Il processo amministrativo è retto dal principio della domanda e resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; il giudice non può decidere nel merito in assenza di un interesse attuale alla pronuncia di annullamento.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione giustifica la definizione in rito e, salvo diversa ragione, la compensazione delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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