Cassazione Penale, Ordinanza n. 03518/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice del merito)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce (sezione distaccata di Taranto), deducendo un unico motivo contro la conferma della condanna per evasione. Dal testo emerge che il ricorso contestava l'accertamento del reato e, in particolare, sosteneva che la motivazione sulla sussistenza dell'evasione fosse viziata, anche in relazione alle condizioni di salute dell'imputato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era assolutamente generico: il ricorso non spiegava in concreto perché la motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata illogica o viziata, mentre la Corte di appello aveva già motivato in modo congruo sull'accertamento del reato tenendo conto delle condizioni di salute.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in base alle questioni dedotte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la deduzione meramente assertiva o generica non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a contestare l'accertamento del reato senza indicare in modo puntuale quali siano gli errori logici o giuridici della motivazione di merito.
- La valutazione delle condizioni di salute dell'imputato, ove esaminata e motivata dal giudice di merito, non può essere utilmente censurata in cassazione con doglianze generiche o non specificamente argomentate.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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