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Sentenza

Sentenza del 26/01/2016 n. 729 - Comm. Trib. Prov. Milano

GESTORE DI RICEVITORIA - SOGGETTIVITÀ PASSIVA - Sussiste - Bookmaker straniero - Irrilevanza - Solidarietà per il pagamento dell'imposta - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la propria soggettività passiva rispetto all'imposta unica prevista dal d.lgs. n. 504/1998, sostenendo, in particolare, di non avere un potere decisionale o di ingerenza sulle condizioni delle scommesse e che il rapporto principale intercorresse con il bookmaker straniero. La questione riguardava anche l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta quando le scommesse sono raccolte in Italia per conto di una società estera.

La decisione

La pretesa fiscale è stata confermata. I gestori delle ricevitorie sono considerati obbligati principali al pagamento dell'imposta unica, mentre i bookmaker esteri sono obbligati in solido. È irrilevante che la ricevitoria non determini le condizioni delle scommesse, poiché essa gestisce e raccoglie le giocate in Italia. Il contratto di scommessa si perfeziona in Italia, nel luogo in cui lo scommettitore riceve la comunicazione dell'accettazione o del rifiuto della giocata da parte dell'operatore ricevente.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 504/1998, art. 3

    Soggetti passivi sono coloro i quali gestiscono anche in concessione i concorsi pronostici e le scommesse

    La norma individua come soggetti passivi non soltanto i titolari del bookmaker, ma anche coloro che gestiscono concretamente la raccolta delle scommesse, inclusi i gestori delle ricevitorie.

  • Legge n. 220/2010, art. 1, comma 66

    La disposizione fornisce un'interpretazione autentica della disciplina, confermando la soggettività passiva dei gestori delle ricevitorie e la responsabilità solidale dei bookmaker collegati.

  • Codice civile, art. 1326

    Il contratto si considera concluso nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione. Nel caso delle scommesse, tale luogo è individuato in Italia quando la ricevitoria comunica l'accettazione o il diniego della giocata.

Massime di principio

  • Nella raccolta di scommesse effettuata in Italia per conto di un bookmaker estero, il gestore della ricevitoria può essere considerato soggetto passivo dell'imposta anche se opera soltanto come intermediario e non determina le quote o le condizioni contrattuali.
  • La mancanza di autonomia nella definizione delle condizioni delle scommesse non esclude la responsabilità fiscale quando il soggetto gestisce materialmente la raccolta e perfeziona il contratto con lo scommettitore.
  • La presenza di un bookmaker estero non elimina l'imposizione italiana se la conclusione o la raccolta delle scommesse avviene in Italia.
  • In situazioni analoghe, occorre distinguere tra obbligazione principale del gestore della ricevitoria e obbligazione solidale del bookmaker: l'Amministrazione può rivolgersi a entrambi per il pagamento dell'imposta.
  • L'analisi deve concentrarsi sulle attività concretamente svolte in Italia e sul ruolo nella conclusione della scommessa, non soltanto sulla sede estera del bookmaker o sulla formale qualificazione contrattuale dell'intermediario.

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