Ordinanza n. 143/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dell’Ordinanza ingiunzione n. -OMISSIS-, notificata al Sig. -OMISSIS- il 12/12/2025, emessa dal Responsabile del Settore Urbanistica S.U.E. del Comune di Maruggio, per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi delle opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio in Maruggio (TA), località -OMISSIS-, sull’immobile identificato in Catasto al Foglio -OMISSIS-; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi, ove occorra, i verbali di sopralluogo citati nella suindicata Ordinanza ingiunzione ed eseguiti il 09/07/2022 ed il 11/12/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza ingiunzione emessa dal Responsabile del Settore Urbanistica S.U.E. del Comune di Maruggio, relativa alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi di opere abusive realizzate senza titolo edilizio. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, gli atti connessi, presupposti e consequenziali, inclusi i verbali di sopralluogo eseguiti nel 2022 e nel 2025. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni poste con il gravame necessitano di ulteriore approfondimento.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti dell’ordinanza di demolizione. La misura è stata disposta in ragione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al giudice di merito una decisione re adhuc integra, nonché perché le questioni sollevate richiedono ulteriore approfondimento. Il Collegio ha fissato la trattazione del merito alla seconda udienza di aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente gli effetti di un’ordinanza di demolizione quando la natura del pregiudizio dedotto e l’esigenza di preservare una decisione di merito re adhuc integra rendano necessario evitare l’esecuzione dell’atto nelle more del giudizio.
- La necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni dedotte con il ricorso può concorrere a giustificare l’accoglimento della domanda cautelare, senza anticipare la definizione del merito della controversia.
Come è indicizzato
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