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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11492/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 387-bis c.p. L'unico motivo dedotto riguardava l'attendibilità di due testimoni, ritenuti tra loro contrastanti. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva motivatamente evidenziato la concordanza delle dichiarazioni, spiegando che le difformità riguardavano soltanto circostanze accessorie, con motivazione non censurabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 387-bis c.p.

    È la fattispecie incriminatrice per la quale era stata pronunciata la condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua configurazione, limitandosi a prendere atto della condanna impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    È il presupposto della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso che si limiti a contestare l'attendibilità dei testimoni è inammissibile se è generico e non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito quando quest'ultimo abbia reso una motivazione immune da vizi logici o giuridici, specie in tema di apprezzamento della concordanza o difformità delle dichiarazioni testimoniali.
  • Le difformità tra dichiarazioni testimoniali non sono di per sé decisive quando il giudice di merito le ritenga attinenti a circostanze accessorie e ne evidenzi la sostanziale concordanza sui punti rilevanti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il ricorso non offre censure specifiche e si risolve in una mera riproposizione di questioni di merito già disattese, la Suprema Corte può dichiararlo inammissibile per manifesta infondatezza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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