Ordinanza n. 129/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto prefettizio del 20 luglio 2026 recante il divieto di detenere armi e munizioni e la revoca, a tempo indeterminato, della qualifica di agente di pubblica sicurezza
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, vice comandante della polizia municipale, ha chiesto l’annullamento e la sospensione del decreto prefettizio che gli vietava di detenere armi e munizioni e disponeva la sospensione della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Nella fase cautelare ha contestato la legittimità della misura; il testo non espone più specificamente i singoli motivi di ricorso. Il provvedimento, secondo la delibazione del TAR, ha in realtà disposto la revoca a tempo indeterminato della qualifica per ritenuta inaffidabilità nell’uso delle armi, non una mera sospensione temporanea. La valutazione prefettizia è stata collegata alla conflittualità tra il ricorrente e l’ex convivente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo prima facie infondato il ricorso. Ha osservato che il decreto va interpretato come revoca a tempo indeterminato della qualifica di agente di pubblica sicurezza, motivata dall’inaffidabilità nell’uso delle armi. L’art. 5, comma 3, della legge n. 65/1986 non impedisce al Prefetto di revocare discrezionalmente la qualifica per ragioni diverse dalla perdita dei requisiti previsti dal comma 2; il comma 5, che consente agli agenti qualificati di portare armi senza licenza, non esclude tale potere. Inoltre, la conflittualità incontestata con l’ex convivente potrebbe non potersi escludere che sfoci in gravi conseguenze attraverso l’uso improprio di un’arma. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773
del Decreto prot. n. -OMISSIS- del 20.7.2026, con il quale il Dirigente dell’Area Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Ambientale della Prefettura di Matera ha disposto nei confronti del Vice Comandante della Polizia Municipale del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS- il divieto, ai sensi dell’art. 39 R.D. n. 773/1931, di detenere armi e munizioni, nonché la sospensione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
La norma è indicata quale base del divieto di detenere armi e munizioni impugnato; l’ordinanza non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.
art. 5, commi 2, 3 e 5, l. 7 marzo 1986, n. 65
prescindendo dall’art. 5, comma 5, L. n. 65/1986, ai sensi del quale i Vigili, ai quali il Prefetto ha conferito la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, “possono portare, senza licenza, le armi”, il comma 3 dello stesso art. 5 L. n. 65/1986 non impedisce al Prefetto di emanare il provvedimento discrezionale di revoca della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza per altri motivi, diversi da quelli, relativi alla perdita dei requisiti indicati nel comma 2 del medesimo art. 5;
Il comma 3 non esclude il potere discrezionale del Prefetto di revocare la qualifica per ragioni diverse dalla perdita dei requisiti indicati al comma 2; la facoltà di portare armi senza licenza prevista dal comma 5 presuppone il conferimento della qualifica.
Massime di principio
- La disciplina dell’art. 5 della legge n. 65/1986 non preclude al Prefetto di revocare discrezionalmente la qualifica di agente di pubblica sicurezza per ragioni diverse dalla perdita dei requisiti indicati al comma 2.
- Nella valutazione cautelare sull’affidabilità nell’uso delle armi, la conflittualità accertata con una persona può essere considerata rilevante quando non si possa escludere che sfoci in gravi conseguenze derivanti dall’uso improprio di un’arma.
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