Cassazione Civile, Sentenza n. 24771/2020 del 05/11/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con ACISMOM per il periodo dal gennaio 1998, ritenendo illegittima l'interposizione di cooperative e sostenendo la violazione di varie norme (art.35 d.lgs.165/2001, art.15 d.lgs.502/1992, legge n.157/2003, art.1 L.1369/1960, d.lgs.276/2003). In primo grado il Tribunale aveva accertato il rapporto di lavoro subordinato e ordinato la riammissione in servizio e il pagamento delle differenze retributive; in appello ACISMOM aveva ottenuto la parziale riforma (rigetto della domanda di costituzione del rapporto di lavoro subordinato — ritenuta soggetta a concorso pubblico per talune posizioni — ma conferma della condanna al pagamento delle differenze retributive). La ricorrente proponeva cassazione contro la sentenza di appello; ACISMOM ha proposto controricorso incidentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, confermando la sentenza della Corte d'appello di Napoli. In particolare la Cassazione ha ritenuto infondati i motivi della Stellano sul punto che la disciplina concordataria e le norme del pubblico impiego si applicherebbero solo ai medici, affermando che l'equiparazione prevista dall'accordo del 21 dicembre 2000 riguarda in senso ampio il personale adibito all'assistenza sanitaria (medici e personale amministrativo). Quanto al motivo incidentale dell'ACISMOM, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'appalto illecito di manodopera configura, ex lege, il rapporto di lavoro subordinato con l'appaltante (art.1, co.5, L.1369/60) e ha dichiarato inammissibili censure che mirassero a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio di merito. La pronuncia di merito (assenza di riammissione in servizio, mantenimento della condanna al pagamento delle differenze retributive) è dunque rimasta confermata; le spese del giudizio di legittimità sono compensate.
Norme richiamate
d.lgs. n.165/2001
La Corte richiama l'applicazione della disciplina del pubblico impiego al personale delle istituzioni sanitarie dell'ACISMOM nell'ambito dell'assistenza sanitaria, estendendo l'equiparazione non solo ai medici ma anche al personale amministrativo adibito all'assistenza.
d.lgs. n.502/1992
art. 15; art. 4, comma 13 (richiamato)
Il richiamo serve a fondare l'efficacia dell'accordo 21/12/2000: le strutture dell'ACISMOM svolgono attività comparabile a quella delle strutture del SSN e sono soggette alla disciplina contrattualizzata del pubblico impiego sanitario.
Legge n.157/2003
ratifica dell'accordo tra Governo italiano e Sovrano Militare Ordine di Malta del 21/12/2000
L'accordo ratificato equipara le istituzioni sanitarie dell'Ordine di Malta, nell'ambito dell'assistenza sanitaria, alle strutture pubbliche italiane ai fini dell'applicazione delle relative norme.
Legge n.1369/1960
Richiamata nella disciplina sui contratti di appalto e intermediazione: la Cassazione conferma che l'appalto illecito di manodopera determina, ex lege, il rapporto di lavoro subordinato con l'appaltante (cfr. art.1, co.5 L.1369/60).
d.lgs. n.276/2003
Norma richiamata nei rilievi sull'intermediazione: la valutazione di merito sull'esistenza di interposizione illecita è questione di fatto che la cassazione non riesamina, salvo questioni di diritto.
Codice Civile
art. 2126; art. 2094; art. 2697
Art.2126 richiamato quale fondamento del diritto alla retribuzione per prestazioni rese; gli artt.2094 e 2697 sono citati dall'ACISMOM nel tentativo di censurare l'accertamento della subordinazione e la ripartizione dell'onere probatorio.
Codice di Procedura Civile
La Corte rileva che, dopo la novella, sono inammissibili in cassazione le censure dirette alla rinnovata valutazione del materiale probatorio di merito, per cui le contestazioni sull'applicazione degli indici di subordinazione non possono essere esaminate in cassazione.
d.P.R. n.115/2002
art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228 e comma 1 bis
Richiamata per gli adempimenti relativi al contributo unificato processuale in caso di soccombenza.
Massime di principio
- L'appalto illecito di manodopera (intermediazione vietata) determina, di per sé, il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con l'appaltante (ex lege, L.1369/1960 co.5); la qualificazione dei fatti come appalto illecito è questione di fatto di merito.
- L'accordo tra Italia e Sovrano Militare Ordine di Malta (ratificato dalla L.157/2003) equipara le strutture sanitarie dell'ACISMOM alle strutture del SSN, estendendo la disciplina del pubblico impiego anche al personale amministrativo adibito all'assistenza sanitaria, non solo ai medici.
- La Cassazione non riesamina la valutazione del materiale probatorio fatta dai giudici di merito: le critiche che mirano a riproporre una diversa valutazione dei fatti sono, in gran parte, inammissibili ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c.
- Nei casi in cui l'accertamento di illegittima intermediazione porta al riconoscimento di diritti retributivi, il giudice può riconoscere le differenze retributive indipendentemente dalla riammissione in servizio (distinzione possibile tra tutela economica e reintegro).
- Per ruoli o qualifiche che richiedono l'accesso mediante concorso pubblico (es. alcune posizioni dirigenziali sanitarie), la mera equiparazione non consente automaticamente la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza rispettare le regole di accesso previste dalle norme applicabili.
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