Cassazione Civile, Sentenza n. 24772/2020 del 05/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto istanza di revocazione ex art. 391-bis c.p.c. della sentenza della Corte di Cassazione n.11410/2018 per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.), sostenendo che la decisione avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda di accertamento del demansionamento fosse subordinata alla declaratoria di illegittimità del licenziamento. Il contenzioso originario riguardava il recesso comunicato il 31/10/2002, la presunta fittizietà della cessione di ramo d'azienda a Bipielle SGC, il trasferimento del settore alla Banca Eurosistemi e le pretese di prosecuzione del rapporto e risarcitorie per demansionamento e mancato preavviso. La Corte di merito aveva rigettato le domande per intervenuta prescrizione dell'impugnazione del licenziamento (termine quinquennale) e per mancanza di prova del demansionamento, avuto riguardo anche alla rinuncia della ricorrente alla reintegrazione nelle mansioni di avvocato presso Banca Eurosistemi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'errore denunciato fosse di natura valutativa e non percettiva, quindi non integrasse il vizio di fatto revocatorio previsto dall'art. 395 n.4 c.p.c. La sentenza impugnata conteneva inoltre una autonoma e non censurata ratio decidendi (mancanza di prova del dedotto demansionamento e della perdita di professionalità imputabile al datore di lavoro; e l'impedimento oggettivo di svolgere attività forense presso la società cessionaria, che non esercitava più le pratiche legali), che ha formato giudicato. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese di giudizio (determinazione dettagliata: 200,00 euro esborsi, 3.500,00 euro compensi professionali, oltre accessori). La Corte ha altresì richiamato l'obbligo eventuale di versamento del contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR n.115/02 come modificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Norma che disciplina l'istanza di revocazione per errore di fatto delle sentenze della Corte di Cassazione; la ricorrente ha invocato tale rimedio per ottenere la revoca della sentenza n.11410/2018
art. 395 n.4 c.p.c.
Individua l'errore di fatto come possibile causa di revocazione; la Corte ha ritenuto che l'errore denunciato fosse di natura valutativa (giudizio) e non perceptivo, perciò non rientrante tra gli errori di fatto revocatori
art. 2112 c.c.
Norma sulla successione dei rapporti di lavoro in caso di cessione di azienda o ramo; discussa nella sentenza quanto alla natura del trasferimento e alla possibilità di prosecuzione del rapporto con la società cessionaria, senza tuttavia modificare l'esito per difetto di prova del demansionamento
terminologia processuale: prescrizione quinquennale dell'impugnazione del licenziamento
Rilevato dalla Corte territoriale come assorbente: l'azione di impugnazione del licenziamento era prescritta (decorso del termine quinquennale), impedendo l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e incidendo sulle domande risarcitorie collegate
art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002 (testo risultante dalla L. 24.12.12 n.228)
Richiamato in ordine all'eventuale obbligo della ricorrente di versare ulteriore contributo unificato; la Corte ne ha dato atto nel dispositivo
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 391-bis e art. 395 n.4 c.p.c.) è ammessa solo per errori percettivi chiaramente individuabili; non è lo strumento appropriato per contestare valutazioni o apprezzamenti giurisdizionali, che costituiscono errori di giudizio non revocabili con questo mezzo.
- Se la domanda di accertamento del demansionamento è strettamente ancorata alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, l'eventuale prescrizione dell'azione di impugnazione del licenziamento può assorbire e precludere anche le pretese connesse (risarcitorie o di reintegrazione) se fondate su tale accertamento.
- La prova del demansionamento e del conseguente impoverimento di professionalità grava sul lavoratore; l'assenza di prova sufficiente può costituire una autonoma ratio decidendi capace di reggere la decisione anche se altri profili procedurali sono controversi.
- La rinuncia espressa del lavoratore a domande (ad es. reintegrazione nelle precedenti mansioni) incide sulla portata delle pretese residue e può limitare l'efficacia di successivi rilievi sulla conservazione delle mansioni presso la società cessionaria.
- In caso di cessione di ramo d'azienda, va valutata la concreta natura e le funzioni della società cessionaria: se la cessionaria non svolge più le stesse attività (ad es. non cura più le pratiche legali), ciò può configurare un impedimento oggettivo alla prosecuzione del rapporto nelle medesime mansioni e incidere sulle pretese del lavoratore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 5 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 24769/2020 del 05/11/2020
- Sentenza lavoro · 5 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 24770/2020 del 05/11/2020
- Sentenza lavoro · 5 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 24771/2020 del 05/11/2020
- Sentenza lavoro · 5 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 24785/2020 del 05/11/2020
- Sentenza lavoro · 4 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 24604/2020 del 04/11/2020
- Sentenza lavoro · 4 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 24605/2020 del 04/11/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →