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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14571/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un avvocato aveva agito con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. nei confronti di due ex clienti per ottenere il pagamento dei compensi professionali relativi all'assistenza prestata in un giudizio di appello nel quale i clienti erano risultati vittoriosi. I convenuti avevano eccepito l'esistenza di un preventivo concordato per un importo inferiore e l'avvenuto pagamento, anche mediante contanti, di quanto dovuto, sostenendo che la somma ulteriore richiesta fosse già stata soddisfatta o comunque non fosse dovuta nei termini rivendicati dal difensore. Il Tribunale aveva riconosciuto solo una differenza dovuta per imposte/accessori e aveva ritenuto congruo il compenso nei limiti delle somme già versate, con regolazione delle spese di lite e di c.t.u. a carico dell'attore. In appello il legale aveva contestato, tra l'altro, l'utilizzo del supporto audio-video prodotto dalle controparti e l'imputazione delle spese processuali e della consulenza tecnica d'ufficio, sostenendo che non vi fosse stata soccombenza tale da giustificare la sua condanna alle spese e che la qualificazione di parte delle somme come meri accessori fosse errata. In cassazione ha dedotto violazione degli artt. 91, 92 e 116 c.p.c. sia quanto alla ripartizione delle spese di lite sia quanto alle spese della c.t.u., sostenendo che, essendo stata accolta almeno in parte la domanda, non poteva essere considerato soccombente totale e che la c.t.u. non poteva essergli addossata nei termini ritenuti dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo perché, ai fini della soccombenza, rileva il solo importo liquidato a titolo di compenso professionale e non anche la maggior somma dovuta per accessori di legge; poiché il ricorrente non aveva ottenuto il riconoscimento dell'importo principale richiesto, ma solo degli accessori su una somma già corrisposta, egli doveva considerarsi soccombente. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la c.t.u. è un ausilio al giudice nell'interesse generale della giustizia e le relative spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza o compensate, senza che ciò comporti una condanna vietata della parte vittoriosa; nella specie, la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dichiarato l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    usato come rito introduttivo del giudizio di primo grado per il recupero dei compensi professionali

  • art. 91 c.p.c.

    la soccombenza regola la condanna alle spese; la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione totale o parziale delle spese nei casi ammessi; l'accoglimento ridotto di una domanda unica non determina reciproca soccombenza

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per contestare la valutazione del materiale probatorio e della c.t.u.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 1193, secondo comma, c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere che gli accessori debbano essere soddisfatti prima del capitale

  • art. 1194, secondo comma, c.c.

    invocato dal ricorrente sul criterio di imputazione del pagamento tra capitale e accessori

  • artt. 17 e 18 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamati per affermare che l'IVA sull'onorario è un onere che il professionista riversa al fisco e che il cliente deve rifondere al professionista

  • art. 11 L. 20 settembre 1980 n. 576

    richiamato per il diritto del professionista al rimborso del contributo integrativo dovuto alla Cassa forense

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, dà luogo all'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte

Massime di principio

  • In materia di spese processuali, la violazione del principio di soccombenza è configurabile solo se la parte totalmente vittoriosa venga condannata a sopportare, anche in minima parte, le spese di lite; al di fuori di tale ipotesi, la regolazione delle spese e la loro eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.
  • L'accoglimento solo parziale di una domanda unica e articolata in un solo capo non integra di per sé reciproca soccombenza; esso può giustificare solo la compensazione delle spese, se ne ricorrono i presupposti di legge.
  • Ai fini della valutazione della soccombenza in una controversia sui compensi professionali, rileva l'importo del compenso dovuto come oggetto principale della domanda, mentre gli oneri accessori dovuti per legge incidono sulla quantificazione del credito ma non mutano, da soli, l'esito della lite ai fini della soccombenza.
  • IVA, contributo previdenziale e spese forfetarie costituiscono accessori dovuti ex lege dal cliente al professionista e non richiedono una specifica domanda autonoma per essere riconosciuti.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è un ausilio del giudice nell'interesse generale della giustizia; le sue spese possono essere poste a carico di una parte secondo il criterio della soccombenza o compensate, e la relativa statuizione non è censurabile in cassazione se la doglianza mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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