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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18918/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva agito per ottenere il pagamento delle competenze maturate per l’attività difensiva svolta in numerosi giudizi civili e penali, sostenendo che la revoca dei mandati non fosse dipesa da ragioni di salute, come formalmente comunicato dalla propria assistita, ma da una transazione intervenuta tra quest’ultima e la controparte dei giudizi. Chiedeva quindi la condanna in solido della cliente e della controparte al pagamento dei compensi professionali e al risarcimento del danno non patrimoniale. Il tribunale aveva accolto la domanda solo nei confronti della cliente e l’aveva rigettata nei confronti della controparte; la corte d’appello aveva confermato il rigetto nei confronti di quest’ultima e aveva accolto solo parzialmente l’appello contro la cliente. In cassazione il ricorrente articolava otto motivi: deduceva violazione di principi costituzionali e della Carta di Nizza, omesso esame di profili deontologici del difensore della controparte, violazioni degli artt. 1176 e 2236 c.c. e di norme processuali e penali, censurava la composizione del collegio d’appello per asserita incompatibilità e mutamento dei giudici dopo la precisazione delle conclusioni, contestava l’interpretazione dell’art. 309 c.p.c. in relazione all’art. 68 della legge professionale forense, lamentava la mancata valorizzazione della mancata esibizione dei verbali di udienza, nonché l’omesso uso di presunzioni e la violazione dell’art. 115 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, perché dal verbale di udienza risultava che la causa era stata precisata davanti a un collegio diverso da quello che poi aveva deliberato e sottoscritto la sentenza. Ha ribadito che alla deliberazione possono partecipare solo i giudici che hanno assistito alla discussione e che, in appello, il collegio decidente deve coincidere con quello dinanzi al quale è stata compiuta l’ultima attività processuale. La difformità della composizione del collegio ha determinato la nullità della sentenza impugnata. Tutte le altre censure sono rimaste assorbite. La sentenza della Corte d’appello di Bologna è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 276 c.p.c.

    solo i giudici che hanno assistito alla discussione possono partecipare alla deliberazione della decisione; il collegio decidente deve coincidere con quello dinanzi al quale è stata svolta l’ultima attività processuale.

  • art. 352 c.p.c.

    in appello, il collegio che decide deve essere composto dagli stessi giudici davanti ai quali si è svolta la discussione o è stata precisata la conclusioni.

  • art. 2700 c.c.

    al verbale di udienza, quale atto pubblico, va attribuita fede privilegiata anche quanto all’intestazione, prevalendo sul contenuto difforme della sentenza successiva.

  • art. 190 c.p.c.

    richiamato per l’assegnazione dei termini per comparsa conclusionale e repliche dopo la rimessione della causa in decisione.

  • art. 309 c.p.c.

    richiamato nei motivi del ricorso in relazione alla tesi secondo cui l’estinzione/cancellazione della causa presupporrebbe un accordo tra le parti.

  • art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933

    richiamato nei motivi del ricorso in relazione alla dedotta responsabilità solidale e alla tesi dell’accordo transattivo tra le parti.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla dedotta responsabilità professionale del difensore.

  • art. 2236 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla dedotta responsabilità professionale del difensore.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per censurare la valutazione delle prove e l’omessa considerazione di fatti ritenuti notori o emergenti dagli atti.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per contestare la valutazione delle prove e la mancata considerazione della mancata esibizione dei verbali.

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso con riguardo all’ordine di esibizione dei verbali di udienza.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di presunzioni semplici sulla base della condotta processuale e del preteso accordo transattivo.

  • art. 2 Cost.

    richiamato solo dal ricorrente nei motivi, senza specifica applicazione nella decisione.

  • art. 3 Cost.

    richiamato solo dal ricorrente nei motivi, senza specifica applicazione nella decisione.

  • art. 24 Cost.

    richiamato solo dal ricorrente nei motivi, senza specifica applicazione nella decisione.

  • art. 11 Cost.

    richiamato solo dal ricorrente nei motivi, senza specifica applicazione nella decisione.

  • art. 17 Carta di Nizza

    richiamato solo dal ricorrente nei motivi, senza specifica applicazione nella decisione.

  • art. 20 Carta di Nizza

    richiamato solo dal ricorrente nei motivi, senza specifica applicazione nella decisione.

  • art. 21 Carta di Nizza

    richiamato solo dal ricorrente nei motivi, senza specifica applicazione nella decisione.

  • art. 47 Carta di Nizza

    richiamato nei motivi e nella decisione come parametro sulla terzietà del decidente, ma il motivo è stato accolto per la violazione delle regole sulla corretta composizione del collegio.

  • art. 51 Carta di Nizza

    richiamato solo dal ricorrente nei motivi, senza specifica applicazione nella decisione.

  • art. 52 Carta di Nizza

    richiamato solo dal ricorrente nei motivi, senza specifica applicazione nella decisione.

  • art. 53 Carta di Nizza

    richiamato solo dal ricorrente nei motivi, senza specifica applicazione nella decisione.

  • art. 54 Carta di Nizza

    richiamato solo dal ricorrente nei motivi, senza specifica applicazione nella decisione.

  • art. 6 Convenzione di Roma

    richiamato nei motivi in relazione alla terzietà del giudice, senza autonoma decisione su tale profilo.

  • art. 13 Convenzione di Roma

    richiamato nei motivi in relazione alla terzietà del giudice, senza autonoma decisione su tale profilo.

  • art. 380 c.p.

    richiamato solo dal ricorrente nei motivi, senza specifica applicazione nella decisione.

  • art. 381 c.p.

    richiamato solo dal ricorrente nei motivi, senza specifica applicazione nella decisione.

  • artt. 1, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 26, 27, 35 e 50 C.D.

    richiamati solo dal ricorrente nei motivi con riferimento ai doveri deontologici dell’avvocato, senza accoglimento autonomo.

Massime di principio

  • Alla deliberazione della sentenza possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione o alla precisazione delle conclusioni; se il collegio che decide è diverso da quello davanti al quale si è svolta l’ultima attività processuale, la sentenza è nulla.
  • In appello, la regola di coincidenza tra il collegio che ha assistito alla discussione e quello che pronuncia la decisione è essenziale e il suo mancato rispetto determina cassazione della sentenza impugnata.
  • Il verbale di udienza, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze ivi attestante, compresa l’intestazione del collegio giudicante, e prevale sulla diversa indicazione contenuta nella sentenza depositata.
  • Quando un motivo di ricorso attiene a un vizio radicale della composizione del giudice, tale censura è assorbente rispetto agli altri motivi che investono il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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