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Ordinanza

Ordinanza n. 2652/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avente ad oggetto il "Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026"; - dell'allegato n. 1 "Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato n. 2 "Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato "Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato "Syllabus_BIOLOGIA" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato "Syllabus_fisica" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di "errata corrige" del 24.06.2025; - del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto "Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria", a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell’articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418; - del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante "Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418"; - del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto "Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026"; - dell'allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto "Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del Decreto Ministeriale n. 447 dell'11 -7-2025, avente ad oggetto le "Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025"; - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026"; - dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia"; - dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero"; - dell'allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025"; - del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto "Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese - a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi"; - del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto "Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE" e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto "Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE"; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto "Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026"; - del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto: "Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26"; - dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia"; - dell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero"; - dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto "Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025"; - dell'Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la "Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE"; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 20 ottobre 2025; - delle graduatorie tutte in atti e di tutte le successive assegnazioni etc. della graduatoria definitiva per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 28 gennaio 2026; - della graduatoria nominativa per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 8 gennaio 2026; - della graduatoria delle assegnazioni per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 21 gennaio 2026; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; - del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei verbali di correzione dei compiti; - del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente; - dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; - del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell'elenco delle sedi rimaste vacanti all'esito della prima assegnazione e reso pubblico sul sito di Universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente menzionati e nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa; - per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202602333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Disciplina ministeriale e atti applicativi della procedura di accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria mediante semestre filtro, graduatoria nazionale e assegnazione delle sedi, nonché diniego di ammissione alla sede preferita

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il complesso degli atti ministeriali e universitari relativi alla nuova procedura di accesso ai corsi di laurea in Medicina, contestando, tra l’altro, i criteri introdotti dal D.M. n. 1115/2025 per la formazione della graduatoria nazionale, la valorizzazione delle sole valutazioni sufficienti, la possibilità di utilizzare voti del primo appello successivamente rifiutati, il mancato arrotondamento del voto di Chimica, la mancata considerazione di crediti formativi già acquisiti nel precedente corso di laurea in Scienze Infermieristiche, il mutamento sopravvenuto delle regole, la violazione della par condicio, dell’affidamento, dei principi di irretroattività, ragionevolezza, buon andamento e degli artt. 3, 34 e 97 Cost., nonché l’eccesso di delega e l’incompatibilità con il diritto dell’Unione europea. Ha inoltre contestato la validità dell’assegnazione alla sede di Tirana dell’Università di Roma Tor Vergata, deducendo profili di trasparenza, disparità organizzativa ed economica, oneri amministrativi connessi alla frequenza all’estero, matrice cattolica dell’università convenzionata e violazione del principio di laicità. Sono state censurate anche la mancata redistribuzione dei posti residui, la violazione del principio di anonimato nelle prove e il mancato riconoscimento di una diversa sede, con domanda cautelare di sospensione e domanda di ammissione in forma specifica o di risarcimento. La ricorrente aveva conseguito 20,20 in Biologia, 16,7 in Chimica e 7,9 in Fisica al primo appello e, al secondo appello, 14,4 in Fisica e 17,5 in Chimica. È stata ammessa alla graduatoria in forza della disciplina sopravvenuta, ma non collocata nelle sedi preferite; successivamente è stata assegnata alla sede di Tirana, da lei indicata come cinquantaseiesima preferenza, e vi si è immatricolata tempestivamente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora. In ordine al fumus, ha ritenuto non manifestamente irragionevole il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025, che amplia l’accesso alla graduatoria ai candidati con almeno una sufficienza, ma li colloca in sezioni e fasce differenziate, preservando la prevalenza di chi aveva conseguito tutte le sufficienze secondo le regole originarie. La modifica ha inciso soltanto sulla formazione successiva della graduatoria, non sui programmi né sulle modalità uniformi di svolgimento e valutazione delle prove, sicché non risultano violate la par condicio, l’affidamento o l’irretroattività. Le valutazioni insufficienti non sono state ritenute omogenee a quelle sufficienti, poiché non consentono il conseguimento dei relativi CFU, e quindi non dovevano essere sommate indistintamente ai fini della graduatoria. Il possesso di crediti o competenze maturati nel precedente corso di Scienze Infermieristiche non esonera dal semestre filtro, che costituisce procedura selettiva nazionale obbligatoria e comparativa, distinta dal riconoscimento dei crediti ai fini della frequenza. L’arrotondamento del voto opera solo per la registrazione nella carriera e non per il superamento della prova o la graduatoria. La possibilità di valorizzare il voto del primo appello, anche dopo la ripetizione della prova, non viola la par condicio; la scelta di non ripetere Biologia rientra nell’autoresponsabilità della candidata e la perdita di una migliore chance è rimasta congetturale. La censura contro la mancata redistribuzione dei posti residui non evidenzia un’illegittimità manifesta, poiché il nuovo sistema richiede la stabilizzazione delle immatricolazioni e consente l’utilizzo dei posti nell’ambito di trasferimenti, passaggi e altre esigenze organizzative. La sede di Tirana è stata ritenuta legittimamente inserita nel sistema: il corso è attivato dall’Università di Roma Tor Vergata in convenzione con un ateneo straniero, è accreditato e incluso nella programmazione nazionale; la denominazione della sede rendeva evidente la localizzazione estera; la ricorrente l’aveva indicata volontariamente e si era immatricolata. Gli oneri amministrativi e logistici connessi alla frequenza all’estero sono conseguenze fisiologiche della scelta della sede e non dimostrano una disparità illegittima. La natura cattolica dell’università convenzionata non incide sulla legittimità dell’assegnazione, in assenza di prova di discriminazioni o obblighi confessionali. Le censure sul principio di anonimato sono state ritenute ipotetiche e non supportate da elementi concreti; la correzione informatizzata e la separazione tra correzione e abbinamento dei nominativi escludono una concreta incidenza sulla valutazione. Non sono emersi, in sede cautelare, né violazioni del d.lgs. n. 71/2025, né eccesso di delega, né sufficienti profili di illegittimità costituzionale o contrasto con la direttiva 2005/36/CE. Quanto al periculum, la ricorrente era già utilmente inserita nella graduatoria e immatricolata a Medicina; la mancata assegnazione alla sede preferita non costituisce danno grave e irreparabile e l’eventuale interesse al trasferimento può essere fatto valere nelle procedure ordinarie. Inoltre, la sospensione degli atti avrebbe inciso su numerose posizioni consolidate e sull’intera graduatoria nazionale. Il TAR ha condannato la ricorrente alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 in favore delle amministrazioni assistite dall’Avvocatura dello Stato e in euro 400,00 in favore dell’Università di Roma Tor Vergata, oltre accessori se dovuti. Ha inoltre ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati della graduatoria nazionale mediante pubblici proclami sul sito del Ministero, entro venti giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per chiedere la condanna in forma specifica all’ammissione al corso, con domanda subordinata di risarcimento; la domanda non è stata accolta nella fase cautelare.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Richiamati per autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, considerato l’elevato numero dei controinteressati.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Costituisce la disciplina primaria del nuovo semestre filtro e subordina l’accesso al secondo semestre al conseguimento dei CFU previsti e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale; demanda alla disciplina attuativa i criteri di formazione della graduatoria.

  • art. 3, comma 10, d.m. n. 270/2004

    Consente alle università italiane di rilasciare titoli anche congiuntamente con atenei stranieri; ha sostenuto la legittimità del corso attivato a Tirana in regime di titolo congiunto.

  • art. 6, comma 3, d.m. n. 418/2025

    Prevede l’arrotondamento all’unità ai soli fini della registrazione del voto nella carriera universitaria, senza effetti sul superamento dell’esame o sulla graduatoria nazionale.

  • L. n. 264/1999

    Rileva quale base normativa della programmazione degli accessi ai corsi universitari a numero programmato e della formazione comparativa della graduatoria.

  • direttiva 2005/36/CE

    Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali e i requisiti minimi della formazione medica, ma non regola direttamente le modalità di accesso ai corsi universitari, rimesse agli Stati membri.

Massime di principio

  • Una modifica sopravvenuta dei criteri di formazione di una graduatoria concorsuale non è necessariamente retroattiva o lesiva dell’affidamento quando non incide sui programmi, sulle prove o sui criteri di valutazione già applicati uniformemente a tutti i candidati, ma disciplina soltanto la valorizzazione successiva dei risultati ai fini della graduatoria.
  • Nell’accesso programmato ai corsi universitari, le valutazioni insufficienti possono essere trattate diversamente da quelle sufficienti quando soltanto queste ultime consentono il conseguimento dei crediti formativi necessari per la prosecuzione del percorso; non è quindi irragionevole che il punteggio graduatorio valorizzi esclusivamente risultati funzionali al conseguimento dei CFU.
  • Il possesso di crediti o competenze maturati in un precedente corso di studi non esonera dalla partecipazione a una procedura selettiva nazionale obbligatoria, quando tale procedura non abbia la sola funzione di verificare conoscenze individuali, ma anche quella di comparare uniformemente i candidati per l’assegnazione di un contingente programmato di posti.
  • L’immatricolazione tempestiva presso la sede assegnata, effettuata senza riserva, consolida la posizione del candidato nella procedura e impedisce che una successiva diffida faccia sorgere automaticamente il diritto a una diversa assegnazione, residuando eventualmente un interesse pretensivo al trasferimento secondo le procedure ordinarie.
  • La mera irregolarità astratta nelle modalità di gestione dell’anonimato di una prova selettiva non comporta l’illegittimità della procedura se non è dimostrata una concreta idoneità dell’irregolarità a incidere sull’imparzialità della correzione o sull’esito della valutazione.
  • Nel sistema di accesso programmato, la mancata immediata redistribuzione di tutti i posti residui non è di per sé illegittima quando la stabilizzazione delle immatricolazioni sia necessaria per garantire la continuità didattica e i posti possano essere utilizzati nell’ambito delle successive esigenze organizzative, quali trasferimenti e passaggi di corso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoTutela cautelare

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