Cassazione Penale, Sentenza n. 27340/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego, in primo grado e in appello, del termine a difesa al nuovo difensore nominato in prossimità delle udienze finali, sostenendo che la mancata concessione del termine gli avrebbe impedito di esercitare facoltà difensive, tra cui richieste probatorie, deposito della lista testi, memorie e richieste di differimento. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione della sentenza di merito sulla prova della sua partecipazione alla condotta contestata, sostenendo che i rapporti lavorativi con il soggetto verificato non dimostravano che fosse stato lui a emettere le fatture e che fosse più plausibile una diversa ricostruzione dei fatti, ossia che i suoi dati fossero stati utilizzati inconsapevolmente da altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la richiesta di termine a difesa ex art. 108 c.p.p. era stata formulata tardivamente, in prossimità delle incombenze processuali finali, e il ricorrente non aveva indicato un concreto e specifico pregiudizio per l'esercizio della difesa; la Corte ha quindi valorizzato l'assenza di un interesse attuale e il possibile uso dilatorio dell'istanza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità: la motivazione di merito è stata reputata logica e congrua, avendo valorizzato le risultanze fiscali, l'assenza di riscontri contabili, l'inesistenza di una struttura aziendale coerente e la mancata prova contraria. In conseguenza dell'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 9 marzo 2000, n. 74
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per emissione di fatture per operazioni inesistenti.
art. 108 c.p.p.
Prevede il diritto del nuovo difensore a un congruo termine a difesa; la sua violazione non comporta automaticamente nullità se non vi è un concreto pregiudizio al diritto di difesa e se la richiesta appare tardiva o dilatoria.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
La violazione dell'art. 108 c.p.p. integra una nullità a regime intermedio.
art. 468, comma 4, c.p.p.
Richiamato dalla difesa come facoltà che sarebbe stata preclusa dal diniego del termine a difesa.
art. 507 c.p.p.
Richiamato dalla difesa come possibile richiesta istruttoria che avrebbe potuto essere formulata con un termine a difesa.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La censura di legittimità sulla motivazione è ammissibile solo per manifesta illogicità, non per mere critiche di insufficienza, incongruità o non persuasività.
Massime di principio
- Il termine a difesa del nuovo difensore ex art. 108 c.p.p. tutela la difesa effettiva, ma non attribuisce un diritto automatico al rinvio dell'udienza quando la nomina è tardiva e non sia allegato un pregiudizio concreto e specifico.
- La nullità per violazione del termine a difesa non può essere dichiarata in assenza di una lesione effettiva delle facoltà difensive; la richiesta può essere respinta quando risulti meramente dilatoria o funzionale a controllare le scansioni del processo.
- Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura del compendio probatorio: il controllo sulla motivazione riguarda soltanto la tenuta logica e la manifesta illogicità del ragionamento decisorio, non la preferibilità di una diversa ricostruzione dei fatti.
- Non è deducibile in cassazione il mero dissenso sulla valutazione delle prove quando la sentenza di merito sia sorretta da un apparato argomentativo logico e coerente con le risultanze processuali.
- La censura di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. richiede un vizio manifesto e percepibile ictu oculi, non essendo sufficienti contestazioni di insufficienza, incongruità o scarsa persuasività.
- In presenza di ricorso inammissibile, l'imputato è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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