Sentenza del 07/09/2018 n. 21818 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento IVA relativo al 2002, con cui erano state recuperate maggiori imposte per circa 1.975.977 euro e irrogate sanzioni per circa 2.681.979 euro, in relazione all'utilizzo e all'emissione di fatture soggettivamente inesistenti nell'ambito di una presunta frode carosello. La CTR aveva dichiarato nullo l'avviso perché notificato prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, ritenendo non adeguatamente motivate le ragioni di urgenza. L'Agenzia ha sostenuto che la CTR avesse interpretato erroneamente tale norma e avesse omesso di valutare l'urgenza derivante dal rilevante rimborso IVA richiesto dalla società e dalla possibile partecipazione a una frode fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato tempestivo il ricorso dell'Agenzia. Ha poi accolto entrambi i motivi, affermando che il mancato rispetto del termine di sessanta giorni comporta l'illegittimità dell'accertamento salvo specifiche ragioni di urgenza, la cui effettiva sussistenza deve essere provata dall'Amministrazione e riferita concretamente al contribuente e al rapporto tributario. Il richiesto rimborso IVA di importo rilevante e gli elementi relativi a fatture inesistenti e a una possibile frode carosello costituiscono, in astratto, valide ragioni di urgenza, che la CTR avrebbe dovuto esaminare. La sentenza è stata cassata con rinvio a una diversa Sezione della CTR dell'Abruzzo, anche per l'esame del merito dell'accertamento e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
Il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, decorrente dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, deve essere rispettato salvo specifiche ragioni di urgenza.
La violazione del termine rende illegittimo l'atto emesso ante tempus, salvo che l'Amministrazione dimostri l'effettiva esistenza di ragioni di urgenza specifiche, concrete e riferibili al contribuente e al rapporto tributario. Non è decisiva, da sola, la mancata indicazione delle ragioni di urgenza nell'avviso.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria; la Corte ha chiarito che l'eventuale omissione della motivazione dell'urgenza non coincide necessariamente con l'assenza sostanziale dell'urgenza.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Prevede l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi ed è stato invocato dalla società in relazione alla motivazione dell'avviso.
Codice di procedura civile, art. 327
Il termine lungo per impugnare la sentenza è stato ritenuto applicabile secondo la disciplina vigente in base alla data di instaurazione del giudizio di primo grado; poiché il giudizio era anteriore alla modifica normativa, il ricorso dell'Agenzia è stato considerato tempestivo.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11, comma 3, e 15-bis
Le disposizioni riguardano il pericolo per la riscossione e le misure cautelari; la Corte ha distinto tali esigenze da quelle che possono giustificare l'emissione anticipata dell'avviso di accertamento.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18184 del 2013
Ha stabilito che l'urgenza deve essere effettiva e provata dall'Ufficio, mentre la sola mancata indicazione delle ragioni di urgenza nell'atto non determina automaticamente l'invalidità dell'accertamento.
Massime di principio
- Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente tutela il contraddittorio e deve essere normalmente rispettato dopo la chiusura della verifica.
- Un avviso notificato prima della scadenza del termine non è automaticamente nullo in ogni caso: l'Amministrazione può giustificare l'anticipazione dimostrando ragioni di urgenza effettive, concrete e specificamente riferite al contribuente e alla singola posizione fiscale.
- La richiesta o l'ottenimento di un rimborso IVA rilevante, insieme a indizi di fatture inesistenti o di partecipazione a una frode carosello, può costituire una ragione di urgenza astrattamente idonea, ma deve essere verificata in concreto dal giudice.
- Non basta affermare genericamente l'esistenza di un rischio per la riscossione: l'Amministrazione deve dimostrare perché, proprio in quel caso e in quel momento, non fosse possibile attendere la scadenza del termine.
- La cassazione con rinvio non comporta la definitiva conferma dell'accertamento: il giudice di rinvio deve esaminare sia la validità dell'emissione anticipata sia, se necessario, il merito delle contestazioni fiscali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 set 2018Sentenza del 07/09/2018 n. 42 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 7 set 2018Sentenza del 07/09/2018 n. 45 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 7 set 2018Sentenza del 07/09/2018 n. 46 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 7 set 2018Sentenza del 07/09/2018 n. 889 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 7 set 2018Sentenza del 07/09/2018 n. 891 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 7 set 2018Sentenza del 07/09/2018 n. 5776 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →