Cassazione Civile, Ordinanza n. 11887/2026 del 30/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che aveva accolto l'appello della società contribuente contro la decisione di primo grado. La lite traeva origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, relativa all'anno d'imposta 2019 e all'IVA/MU 2018, con cui l'Amministrazione aveva iscritto a ruolo straordinario, ai sensi dell'art. 15-bis del D.P.R. n. 602/1973, l'intero importo delle imposte dichiarate e non versate, ritenendo rilevante la procedura di concordato preventivo cui la società era sottoposta. Nel giudizio di legittimità, tuttavia, dopo la comunicazione di una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., l'Agenzia non aveva chiesto nei quaranta giorni la decisione del ricorso; era quindi stato emesso decreto di estinzione. Successivamente l'Agenzia aveva depositato un'istanza chiedendo la fissazione dell'udienza e la revoca del decreto, sostenendo che vi fossero altri due ricorsi tra le stesse parti, sulla medesima questione giuridica, per annualità diverse, e che ciò dimostrasse l'interesse alla decisione anche nel presente giudizio. La Corte ha tuttavia riqualificato tale istanza come opposizione al decreto di estinzione e l'ha ritenuta tardiva, perché proposta oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento estintivo; ha quindi dichiarato inammissibile l'impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile l'istanza dell'Agenzia qualificata come opposizione al decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c., perché proposta oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Ha affermato che, nel rito accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la mancata richiesta di decisione nel termine di quaranta giorni dalla proposta comporta l'estinzione del giudizio, dichiarata con decreto; avverso tale decreto è esperibile solo l'opposizione ex art. 391, comma 3, c.p.c., da proporsi tempestivamente. Poiché l'opposizione era tardiva, il decreto di estinzione è rimasto definitivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per la mancata attività difensiva della controparte. Non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali.
art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972
richiamato quale base del controllo automatizzato in materia IVA.
art. 15-bis D.P.R. n. 602/1973
richiamato quale fondamento dell'iscrizione a ruolo straordinario dell'intero importo delle imposte dichiarate e non versate.
art. 380-bis c.p.c.
regola la procedura di definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la mancata istanza di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta equivale a rinuncia tacita e conduce all'estinzione del giudizio.
art. 391 c.p.c.
il decreto di estinzione è adottato ai sensi di tale norma; contro di esso è esperibile opposizione da proporsi entro dieci giorni dalla comunicazione, a pena di inammissibilità.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per affermare che l'istanza di decisione è atto collegato alla permanenza dell'interesse alla decisione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel procedimento di definizione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380-bis c.p.c., la mancata presentazione dell'istanza di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta comporta l'estinzione del giudizio, che deve essere dichiarata con decreto.
- L'istanza di fissazione dell'udienza o di revoca del decreto di estinzione, se volta a contestare il provvedimento estintivo, va riqualificata secondo il suo contenuto sostanziale come opposizione ex art. 391 c.p.c.; il nomen iuris attribuito dalla parte non è निर्णisivo.
- L'opposizione al decreto di estinzione ex art. 391, comma 3, c.p.c. è soggetta a termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto; la sua tardività determina l'inammissibilità dell'atto e la definitività dell'estinzione.
- La proposizione di altri ricorsi tra le stesse parti, aventi ad oggetto la medesima questione ma annualità diverse, non vale di per sé a elidere la necessità di rispettare i termini e gli oneri processuali previsti per il singolo ricorso.
- Nel rito accelerato ex art. 380-bis c.p.c. la mancata richiesta di decisione equivale a una rinuncia tacita all'impugnazione, con conseguente estinzione del processo di cassazione.
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