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Sentenza

Sentenza del 06/02/2019 n. 692 - Comm. Trib. Prov. Palermo

Provvedimento di "comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria" - costituisce "mera comunicazione endoprocedimentale" - non esprime alcuna pretesa tributaria - impugnabilità - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria notificata il 22 marzo 2018, deducendo, tra l'altro, violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, violazione dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, duplicazione degli importi, insussistenza dei presupposti cautelari e illegittimità dell'ipoteca su beni sottoposti a sequestro ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011. La comunicazione successiva era stata preceduta da una comunicazione preventiva di ipoteca, già impugnata dal contribuente e oggetto di una precedente sentenza ancora pendente in appello.

La decisione

La Commissione ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione limitatamente alle garanzie ipotecarie relative a due cartelle concernenti sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, rimettendo tali questioni al giudice ordinario competente. Per il resto, ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e lo ha rigettato nella parte residua. Ha stabilito che la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria è una mera comunicazione endoprocedimentale, non prevista autonomamente dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 e non compresa tra gli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Le contestazioni relative ai presupposti, ai titoli e agli importi dell'ipoteca dovevano essere proposte contro la comunicazione preventiva, non potendo essere reiterate dopo l'iscrizione. È stata riconosciuta la legittimità dell'indicazione del montante ipotecario pari al doppio del credito, trattandosi dell'importo complessivamente garantito e non di una duplicazione del debito. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 12.057,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973

    "di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede"

    La norma disciplina l'iscrizione ipotecaria esattoriale e consente di iscrivere la garanzia per un importo pari al doppio del credito complessivo, quale montante ipotecario comprensivo anche di interessi e prevedibili spese. La tutela ordinaria del contribuente si esercita contro la comunicazione preventiva, non contro la successiva comunicazione dell'avvenuta iscrizione.

  • Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992

    "l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"

    L'elenco degli atti impugnabili è tassativo, pur potendo ricomprendere atti non espressamente elencati quando manifestino per la prima volta una pretesa tributaria concreta e individuata. La comunicazione successiva dell'iscrizione non è autonomamente impugnabile perché non introduce una pretesa nuova.

  • Art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973

    La previa intimazione di pagamento prevista da tale norma non è necessariamente richiesta per l'iscrizione ipotecaria ex art. 77, ma il contribuente deve comunque essere informato preventivamente dell'intenzione di iscrivere l'ipoteca.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000

    Le contestazioni sulla motivazione e sull'allegazione degli atti richiamati devono essere rivolte contro l'atto effettivamente lesivo e tempestivamente impugnabile, cioè, in questo caso, la comunicazione preventiva, non contro la successiva comunicazione meramente informativa.

  • Art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione al deposito della copia del ricorso attestata conforme.

  • Art. 100 c.p.c.

    Utilizzato per individuare l'atto sostanzialmente lesivo, ossia l'iscrizione ipotecaria vera e propria, distinguendola dalla comunicazione successiva.

  • Art. 2855, comma 2, c.c.

    Richiamato per spiegare che il montante ipotecario può comprendere gli interessi garantiti, oltre al capitale e alle prevedibili spese dell'esecuzione.

  • D.Lgs. n. 159/2011

    Il sequestro cautelare dei beni non ancora trasformato in confisca non è stato ritenuto, in linea generale, incompatibile con l'iscrizione ipotecaria finalizzata a garantire i crediti affidati alla riscossione.

  • Art. 24 della Costituzione

    Richiamato quale fondamento costituzionale del diritto di difesa del contribuente, garantito attraverso la comunicazione preventiva e la possibilità di impugnarla.

  • Art. 53 della Costituzione

    Richiamato nel contesto dei principi costituzionali che orientano l'interpretazione della tutela tributaria.

  • Art. 97 della Costituzione

    Richiamato quale principio di buon andamento dell'amministrazione, rilevante nell'interpretazione estensiva degli atti impugnabili quando una comunicazione manifesti per la prima volta una pretesa concreta.

Massime di principio

  • Quando l'agente della riscossione comunica preventivamente l'intenzione di iscrivere ipoteca, il contribuente deve concentrare in quel momento tutte le contestazioni relative all'esistenza, validità, importo e presupposti dei crediti, nonché alla legittimità dell'ipoteca.
  • La comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, se si limita a informare dell'esecuzione di quanto già preannunciato, è normalmente un atto endoprocedimentale e non autonomamente impugnabile.
  • Dopo l'iscrizione possono residuare contestazioni solo su fatti nuovi o su difformità rispetto alla comunicazione preventiva, come il pagamento intervenuto prima dell'iscrizione, l'assenza della comunicazione preventiva, importi o titoli diversi, violazione di un provvedimento cautelare o di un giudicato.
  • Le contestazioni già dedotte, o che avrebbero dovuto essere dedotte, nel giudizio contro la comunicazione preventiva non possono essere riproposte contro la comunicazione successiva, per evitare duplicazione dei giudizi e contrasto tra decisioni.
  • Il raddoppio dell'importo indicato nell'iscrizione non implica necessariamente una duplicazione del debito: normalmente rappresenta il montante ipotecario massimo garantito, distinto dall'ammontare effettivo del credito.
  • Quando l'ipoteca garantisce anche crediti non tributari, la giurisdizione può essere frazionata: le pretese tributarie restano davanti al giudice tributario, mentre quelle relative a sanzioni amministrative o ad altri crediti non tributari spettano al giudice ordinario.

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