Corte di giustizia, Ordinanza C-303/23
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell' 11 dicembre 2023. — Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA contro Volvia sp. z o.o. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Articolo 2, punto 1 – Nozione di “transazioni commerciali” – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Esigibilità degli interessi di mora – Contratto di assicurazione stipulato tra imprese. — Causa C-303/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza resa ai sensi dell'articolo 99 del regolamento di procedura, ha chiarito che la direttiva 2011/7/UE si applica anche ai contratti di assicurazione stipulati tra imprese. Il premio assicurativo è il corrispettivo di un servizio assicurativo e la sola copertura offerta dall'assicuratore basta a integrare l'adempimento richiesto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). La pronuncia conferma quindi la possibilità di chiedere interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei premi assicurativi tra operatori economici.
Direttiva 2011/7/UE: un contratto di assicurazione tra imprese rientra nelle "transazioni commerciali" e la sola messa a disposizione della copertura assicurativa integra l'adempimento dell'assicuratore ai fini degli interessi di mora.
La questione giuridica
Se l'articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE debba essere interpretato nel senso che un contratto di assicurazione concluso tra imprese costituisce una "transazione commerciale" rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva; e, in caso affermativo, se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), debba essere interpretato nel senso che l'assicuratore adempie ai propri obblighi contrattuali e di legge con la sola fornitura della copertura assicurativa, indipendentemente dal verificarsi del sinistro e dal pagamento dell'indennizzo.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che un contratto di assicurazione concluso tra imprese, nel quale l'assicuratore si obbliga a fornire una prestazione in caso di sinistro e l'impresa contraente paga un premio, costituisce una "transazione commerciale" ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE, poiché l'attività assicurativa remunerata è una prestazione di servizi e il premio rappresenta il corrispettivo economico della copertura assicurativa. Di conseguenza, ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), l'assicuratore adempie agli obblighi contrattuali e di legge già con la mera fornitura della copertura assicurativa, senza che sia necessario il pagamento dell'indennizzo per il sinistro.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
- Direttiva 2011/7/UE
- Articolo 1 della direttiva 2011/7/UE
- Articolo 2 della direttiva 2011/7/UE
- Articolo 3 della direttiva 2011/7/UE
- Articolo 57 TFUE
Contratto di assicurazione tra imprese e direttiva 2011/7/UE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, nell'ambito di una controversia tra PZU, compagnia assicuratrice, e Volvia, società di autonoleggio, relativa al mancato pagamento di premi assicurativi per due contratti di assicurazione di autoveicoli e alla conseguente domanda di interessi di mora e rimborso forfettario delle spese di recupero.
Fatti e procedimento principale
Volvia aveva concluso con PZU due contratti di assicurazione: uno relativo alla responsabilità civile obbligatoria e ai servizi di soccorso stradale, l'altro relativo all'assicurazione volontaria autocasco. A seguito del ritardo nel pagamento dei premi, PZU ha agito in giudizio per ottenerne il pagamento con interessi di mora e il ristoro delle spese di recupero. Il giudice nazionale ha sospeso il procedimento per verificare se un contratto di assicurazione tra imprese rientri nella nozione di "transazioni commerciali" della direttiva 2011/7/UE e se, in tale contesto, l'assicuratore adempia ai propri obblighi già con la semplice messa a disposizione della copertura assicurativa.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- i considerando 3, 8, 9 e 17 della direttiva 2011/7/UE;
- l'articolo 1, paragrafi 1 e 2, sulla finalità e sull'ambito di applicazione;
- l'articolo 2, punti 1, 3, 4 e 5, sulle definizioni di "transazioni commerciali", "impresa", "ritardo di pagamento" e "interessi di mora";
- l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sugli interessi di mora nelle transazioni tra imprese;
- l'articolo 57 TFUE, richiamato per la nozione ampia di servizi;
- l'articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
- l'articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, che consente la decisione con ordinanza motivata quando la risposta risulta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza.
Prima questione: nozione di "transazioni commerciali"
La Corte ricorda che la direttiva 2011/7/UE ha un ambito di applicazione ampio e riguarda ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, escludendo soprattutto i rapporti con i consumatori e i pagamenti risarcitori. La nozione di "transazioni commerciali" richiede che vi sia una transazione tra imprese e che essa comporti la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo.
Nel caso dell'assicurazione, la Corte osserva che l'attività di un assicuratore professionale è un'attività economica e, quando è remunerata, costituisce una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 57 TFUE. Il premio pagato dall'assicurato è il corrispettivo economico della garanzia di indennizzo che l'assicuratore gli fornisce per la durata del contratto, anche se il sinistro non è certo o immediato. Il considerando 8, che esclude dall'ambito della direttiva i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni, non esclude invece i contratti di assicurazione in quanto tali.
La Corte richiama inoltre la propria sentenza Česká pojišťovna e, soprattutto, la sentenza RL, che aveva già chiarito la lettura ampia dell'ambito di applicazione della direttiva. Ne deriva che un contratto di assicurazione concluso tra imprese rientra nella nozione di transazione commerciale di cui all'articolo 2, punto 1.
Seconda questione: adempimento dell'assicuratore
Quanto alla seconda questione, la Corte interpreta l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nel senso che il creditore ha diritto agli interessi di mora quando ha adempiuto ai propri obblighi e il ritardo è imputabile al debitore. Nel caso del contratto di assicurazione, la Corte afferma che la mera fornitura della copertura assicurativa soddisfa gli obblighi contrattuali e di legge dell'assicuratore.
Pertanto, non è necessario che si verifichi il sinistro né che sia pagato l'indennizzo per ritenere adempiuta la prestazione dell'assicuratore ai fini della disciplina sugli interessi di mora. L'obbligazione dell'assicuratore è già integrata dalla disponibilità della copertura assicurativa in cambio del premio pattuito.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- l'articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE deve essere interpretato nel senso che la nozione di "transazioni commerciali" comprende un contratto di assicurazione concluso tra imprese;
- l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretato nel senso che, in un contratto di assicurazione, l'assicuratore adempie ai propri obblighi con la sola fornitura della copertura assicurativa, a prescindere dal pagamento di un indennizzo in caso di sinistro.
Principio pratico per gli operatori
Per gli operatori economici, la decisione conferma che il ritardo nel pagamento dei premi assicurativi in rapporti B2B può attivare il regime degli interessi di mora della direttiva 2011/7/UE e che l'assicuratore non deve attendere il verificarsi del sinistro per considerarsi esecutore della propria prestazione ai fini di tale disciplina.
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