Cassazione Civile, Ordinanza n. 25415/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2007, con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, maggiori ricavi non dichiarati e costi riferiti a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. Dopo un precedente annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, il giudice tributario di secondo grado aveva parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia: aveva confermato la ripresa di euro 149.006,00 per ricavi relativi a lavori eseguiti presso un impianto, ritenendo che la contabilità dei lavori al 30 novembre e al 31 dicembre 2007 dimostrasse l’esecuzione di opere certe e oggettivamente determinabili; aveva inoltre annullato alcune riprese relative a operazioni inesistenti, ma confermato quella di euro 391.090,00 concernente fatture emesse da una società di trasporti. La contribuente ha proposto quattro motivi. Con il primo ha denunciato la nullità della sentenza e del procedimento per mancato rispetto del precedente dictum rescissorio, nonché motivazione contraddittoria sulla qualificazione degli importi come ricavi o rimanenze. Con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che gli importi avrebbero dovuto essere classificati come rimanenze e non come ricavi. Con il terzo ha censurato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la motivazione apparente o contraddittoria sulla inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate dalla società di trasporti. Con il quarto ha denunciato violazione delle norme sull’onere della prova e sulle presunzioni, nonché travisamento della prova e omesso esame di documenti. L’Agenzia delle entrate ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che le censure mirassero a una rivalutazione del merito e delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti in parte inammissibili e comunque infondati. Il giudice del rinvio aveva correttamente individuato il mandato della precedente cassazione, consistente nella rinnovata valutazione degli elementi presuntivi posti a fondamento della ripresa. Quanto alla distinzione tra ricavi e rimanenze negli appalti, la Corte ha ribadito che i corrispettivi relativi a stati di avanzamento lavori definitivamente accettati costituiscono ricavi, mentre quelli provvisoriamente liquidati e non definitivamente accettati confluiscono nella valutazione delle rimanenze. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato, con motivazione non sindacabile in cassazione, l’esecuzione di opere nel 2007, certe e oggettivamente determinabili, sicché la censura tendeva a una rivalutazione della prova. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili. La motivazione sulla inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate dalla società di trasporti non era apparente né contraddittoria, essendo fondata sulla valutazione complessiva di molteplici elementi: rapporti esclusivi con la contribuente, inattendibilità delle fatture, dichiarazioni del legale rappresentante, assegni girati, mancanza di personale e documentazione extracontabile, nonché insufficienza della documentazione prodotta dalla contribuente a dimostrare l’effettività delle prestazioni. La Corte ha inoltre rilevato che l’assoluzione penale pronunciata in giudizio abbreviato non poteva essere riesaminata, essendosi formato giudicato interno sulla statuizione del giudice tributario che ne aveva escluso l’efficacia vincolante nel processo tributario. Il preteso travisamento della prova, ove consistesse in una svista percettiva sul contenuto oggettivo del documento, avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione; ove riguardasse invece la valutazione del fatto probatorio, la censura avrebbe dovuto essere dedotta nei modi propri dei vizi motivazionali previsti dall’art. 360 c.p.c., e non come autonoma violazione delle regole probatorie. La società ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 8.200 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Individua i vizi denunciabili con ricorso per cassazione; non consente di ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove e richiede la corretta qualificazione del vizio denunciato.
art. 384, comma 1, c.p.c.
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto e alle statuizioni contenute nella decisione di cassazione; nel caso concreto tale obbligo è stato ritenuto rispettato.
art. 109 TUIR
I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le relative spese sostenute alla data di ultimazione della prestazione; negli appalti per stati di avanzamento, la definitività dell’accettazione incide sulla qualificazione come ricavo o rimanenza.
art. 1666 c.c.
Nell’esecuzione dell’opera per partite, l’accettazione senza riserve della singola partita rileva ai fini dell’individuazione dell’ultimazione della prestazione e della maturazione del corrispettivo.
art. 2697 c.c.
Disciplina l’onere della prova; in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, gli elementi presuntivi dell’Ufficio possono fondare la pretesa se valutati complessivamente, restando a carico del contribuente la prova contraria.
art. 2727 c.c.
Definisce le presunzioni; gli indizi devono essere utilizzati per risalire da un fatto noto a uno ignoto.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; tali requisiti devono essere apprezzati attraverso una valutazione complessiva e non atomistica degli indizi.
art. 115 c.p.c.
Riguarda la valutazione delle prove e non può essere utilizzato per sollecitare in cassazione una diversa ricostruzione del quadro probatorio già esaminato dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La sua violazione è configurabile solo in presenza di un uso della prova contrario a regole legali vincolanti, non per contestare il prudente apprezzamento del giudice di merito.
artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiedono una motivazione adeguata delle sentenze tributarie e disciplinano il giudizio di appello; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non ricorre tale vizio quando la sentenza valuta complessivamente gli elementi istruttori con argomentazione coerente.
art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000
La sua applicabilità all’assoluzione penale non è stata esaminata nel merito dalla Cassazione, poiché sulla questione si era formato giudicato interno per mancata impugnazione della statuizione del giudice tributario.
art. 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione per errore di fatto costituisce il rimedio per la svista percettiva concernente il contenuto oggettivo di un documento o di una prova.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Negli appalti eseguiti per stati di avanzamento, la qualificazione del corrispettivo come ricavo o rimanenza dipende dalla definitività della liquidazione e dell’accettazione dello stato di avanzamento: i corrispettivi definitivamente liquidati per SAL accettati costituiscono ricavi, mentre quelli provvisori e non definitivamente accettati restano inclusi nella valutazione delle rimanenze.
- Il giudice tributario deve valutare gli indizi posti a fondamento di una ripresa per operazioni oggettivamente inesistenti in modo complessivo e non atomistico. La gravità, precisione e concordanza possono risultare dal reciproco rafforzamento di più elementi, anche se ciascun elemento, isolatamente considerato, non sarebbe decisivo.
- Una volta che l’Amministrazione finanziaria abbia fornito un quadro presuntivo complessivamente idoneo a fondare la pretesa, spetta al contribuente fornire una prova contraria concreta e alternativa; la mera regolarità formale della contabilità e delle fatture non dimostra, da sola, l’effettività delle prestazioni.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori già esaminati dal giudice di merito. La contestazione della ricostruzione fattuale è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa lettura delle prove alla motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione non è apparente quando, letta nel suo complesso, individua i fatti rilevanti, richiama gli elementi istruttori e illustra il percorso logico con cui il giudice giunge alla decisione, anche se singole espressioni della sentenza possono apparire isolate o non pienamente perspicue.
- Il travisamento della prova consistente in una svista percettiva sul contenuto oggettivo del documento integra, ove ne ricorrano i presupposti, errore di fatto denunciabile con revocazione; se invece riguarda la valutazione o l’interpretazione del fatto probatorio controverso, deve essere dedotto attraverso lo specifico vizio cassatorio pertinente e non mediante una generica denuncia di violazione delle norme sulle prove.
- La mancata impugnazione di una statuizione contenuta nella sentenza di rinvio determina giudicato interno sulla relativa questione e impedisce alla Corte di cassazione di riesaminarla, anche alla luce di successive pronunce giurisprudenziali.
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