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Sentenza

Sentenza n. 1188/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600836

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca del finanziamento di 300.000 euro per la realizzazione di una velostazione, con richiesta di restituzione di 245.540,67 euro oltre interessi, nonché gli atti presupposti di sospensione dell’efficacia dell’ammissione e di avvio del procedimento di revoca

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la revoca del finanziamento concesso per la realizzazione di una velostazione presso la stazione ferroviaria comunale, adottata dalla Regione sulla base di elementi probatori emersi nel corso di indagini preliminari. Ha dedotto: I) falsa ed erronea rappresentazione degli elementi di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione; II) omessa valutazione dell’applicazione dell’art. 651 c.p.p.; III) erronea interpretazione dei fatti e del diritto e violazione del giusto procedimento quanto al riconoscimento della responsabilità soggettiva; IV) falsa valutazione e interpretazione del regolamento UE 2013/1303 e dei principi unionali, nonché difetto assoluto di motivazione. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare della Regione e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esaminare nel merito i quattro motivi di ricorso. La revoca non era fondata su una carenza originaria dei requisiti di accesso al finanziamento, né sull’esercizio dell’autotutela per vizi di legittimità o per contrasto originario con l’interesse pubblico; era invece motivata dall’inadempimento, nella fase attuativa, dell’obbligo previsto dal disciplinare di rispettare le norme nazionali e unionali, incluse quelle sugli appalti. Dopo la concessione del contributo, tale contestazione attiene alla permanenza del beneficio e investe un diritto soggettivo, devoluto al giudice ordinario. Il giudizio può essere riproposto davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, Cost.

    il riparto tra la cognizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo è affidato all’ordinario criterio individuato dall’art. 103, comma 1, della Costituzione, fondato sulla causa petendi, in base al quale il giudice amministrativo conosce degli interessi legittimi e il giudice ordinario dei diritti soggettivi

    Il riparto di giurisdizione segue la natura della situazione soggettiva fatta valere: interessi legittimi al giudice amministrativo e diritti soggettivi al giudice ordinario.

  • art. 11 c.p.a.

    innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

Massime di principio

  • Nelle controversie su contributi pubblici, il riparto di giurisdizione dipende dalla situazione soggettiva coinvolta: prima dell’attribuzione del beneficio l’aspirante è titolare di un interesse legittimo; dopo la concessione sorge, di regola, un diritto soggettivo alla sua erogazione e permanenza.
  • La controversia sulla revoca di un contributo appartiene al giudice ordinario quando la revoca è fondata sull’inadempimento del beneficiario di obblighi relativi all’attuazione dell’intervento o alla rendicontazione, poiché riguarda la decadenza o la permanenza del beneficio già concesso.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste invece quando l’amministrazione rimuove l’originario provvedimento di concessione per vizi di legittimità o per un contrasto originario con l’interesse pubblico, esercitando poteri di autotutela.
  • Il fatto che la revoca sia adottata mediante un provvedimento amministrativo non determina da solo la giurisdizione amministrativa: occorre verificare se il potere incida sull’originaria attribuzione del beneficio oppure faccia valere obblighi successivi alla concessione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizione

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