Sentenza del 16/03/2017 n. 230 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposte e Tasse - Calamità naturali - Sisma del 6 aprile 2009 - Sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari e definizione agevolata - Imposta dovuta a seguito di accertamento - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa è stata esclusa. La riduzione del 60% riguarda esclusivamente le somme la cui riscossione era stata sospesa a causa del sisma e che avevano una scadenza compresa tra il 6 aprile 2009 e il 30 giugno 2010. Non si applica, invece, alle somme dovute in seguito a un accertamento effettuato successivamente a tali scadenze, perché non rientrano nell'ambito temporale e oggettivo della disciplina agevolativa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di poter beneficiare della riduzione del 60% prevista dalla normativa emergenziale successiva al sisma del 6 aprile 2009 anche con riferimento a somme richieste a seguito di un accertamento tributario. La questione riguardava l'ambito di applicazione della sospensione dei termini e della definizione agevolata previste per gli obblighi tributari collegati al sisma.
Norme richiamate
Normativa emergenziale relativa al sisma del 6 aprile 2009
Riduzione del 60% delle somme dovute
La riduzione è limitata alle somme per le quali la riscossione era stata sospesa in ragione del sisma e la cui scadenza ricadeva tra il 6 aprile 2009 e il 30 giugno 2010. Non comprende le somme determinate da accertamenti successivi a tale periodo.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali introdotte per calamità naturali devono essere interpretate in modo rigoroso, verificando sia il periodo temporale previsto sia la tipologia di somme interessate.
- La sospensione dei termini e la riduzione dell'importo si applicano normalmente ai debiti già esistenti e con scadenza nel periodo espressamente indicato dalla legge, non a obbligazioni fiscali accertate o sorte successivamente.
- Prima di invocare una definizione agevolata occorre verificare la data di scadenza originaria del tributo, la natura della somma richiesta e la data dell'eventuale accertamento.
- L'esistenza di un collegamento territoriale con una calamità non è sufficiente, da sola, a estendere il beneficio: devono essere rispettati tutti i requisiti oggettivi e temporali previsti dalla disciplina.
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