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Sentenza

Sentenza del 16/03/2017 n. 230 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Imposte e Tasse - Calamità naturali - Sisma del 6 aprile 2009 - Sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari e definizione agevolata - Imposta dovuta a seguito di accertamento - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa è stata esclusa. La riduzione del 60% riguarda esclusivamente le somme la cui riscossione era stata sospesa a causa del sisma e che avevano una scadenza compresa tra il 6 aprile 2009 e il 30 giugno 2010. Non si applica, invece, alle somme dovute in seguito a un accertamento effettuato successivamente a tali scadenze, perché non rientrano nell'ambito temporale e oggettivo della disciplina agevolativa.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva di poter beneficiare della riduzione del 60% prevista dalla normativa emergenziale successiva al sisma del 6 aprile 2009 anche con riferimento a somme richieste a seguito di un accertamento tributario. La questione riguardava l'ambito di applicazione della sospensione dei termini e della definizione agevolata previste per gli obblighi tributari collegati al sisma.

Norme richiamate

  • Normativa emergenziale relativa al sisma del 6 aprile 2009

    Riduzione del 60% delle somme dovute

    La riduzione è limitata alle somme per le quali la riscossione era stata sospesa in ragione del sisma e la cui scadenza ricadeva tra il 6 aprile 2009 e il 30 giugno 2010. Non comprende le somme determinate da accertamenti successivi a tale periodo.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali introdotte per calamità naturali devono essere interpretate in modo rigoroso, verificando sia il periodo temporale previsto sia la tipologia di somme interessate.
  • La sospensione dei termini e la riduzione dell'importo si applicano normalmente ai debiti già esistenti e con scadenza nel periodo espressamente indicato dalla legge, non a obbligazioni fiscali accertate o sorte successivamente.
  • Prima di invocare una definizione agevolata occorre verificare la data di scadenza originaria del tributo, la natura della somma richiesta e la data dell'eventuale accertamento.
  • L'esistenza di un collegamento territoriale con una calamità non è sufficiente, da sola, a estendere il beneficio: devono essere rispettati tutti i requisiti oggettivi e temporali previsti dalla disciplina.

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