Ordinanza n. 585/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l’annullamento della deliberazione Arera n. 266/2022 del 21 giugno 2022, come modificata dalla deliberazione Arera n. 143-2023; della comunicazione del G.S.E. di inclusione della Società ricorrente nel perimetro di applicazione dell’art. 15 bis del D.L. 4/2022; della fattura n. 1465123 del 14.10.2022, come modificata ed integrata dalla fattura n. 164118 del 26.02.2026, nonché della fattura n. 1641119 del 26.02.2026 emesse dal Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. aventi ad oggetto la rettifica delle somme dovute dalla Società esponente in applicazione dell’art. 15 bis del decreto-legge n. 4/2022; dei conteggi di dettaglio relativi alle predette fatture; della diffida ad adempiere inviata dal G.S.E. in data 17.02.2026; della trattenuta operata nel mese di marzo 2026 dal G.S.E. in compensazione del contributo incentivante che sarebbe spettato a questa parte; del sollecito di pagamento inviato dal G.S.E. alla Società ricorrente in data 27.03.2026 alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22.01.2026; nonché avverso ogni altro atto presupposto, conseguente o derivato al momento sconosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ARERA n. 266/2022, come modificata dalla deliberazione n. 143-2023, comunicazione GSE di inclusione nell'ambito applicativo dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, fatture e atti di riscossione del GSE, nonché trattenuta in compensazione del contributo incentivante
Esito
Favorevole al resistente (autorità e gestore energetico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, della disciplina e degli atti applicativi relativi alla rettifica delle somme dovute in applicazione dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022. Sono stati impugnati, in particolare, la deliberazione ARERA n. 266/2022, la successiva modifica, la comunicazione del GSE di inclusione della società nel perimetro applicativo, le fatture emesse e rettificate dal GSE, i relativi conteggi, la diffida ad adempiere, la trattenuta in compensazione del contributo incentivante e il sollecito di pagamento. In sede cautelare la società ha dedotto l'esigenza di sospendere l'efficacia degli atti, prospettando un pregiudizio derivante dal pagamento e dal recupero delle somme richieste. Il TAR ha riservato al merito le questioni relative alla tempestività del ricorso e alla sussistenza della giurisdizione amministrativa con riferimento all'impugnazione delle fatture GSE.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché il pregiudizio lamentato è di natura patrimoniale e le somme pagate risultano suscettibili di recupero. Il Collegio ha inoltre considerato il tempo di maturazione delle pretese del GSE e il quadro normativo e disciplinare noto, ritenendo che l'operatore del settore, tenuto a una qualificata diligenza, avrebbe dovuto predisporre adeguate misure gestionali e organizzative per fronteggiare la situazione, anche con riguardo agli investimenti effettuati a fronte di pretese ragionevolmente prevedibili. Le questioni sulla tempestività del ricorso e sulla giurisdizione amministrativa in ordine alle fatture sono state riservate alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 15-bis d.l. n. 4/2022
Costituisce la base normativa delle pretese di rettifica e recupero applicate dal GSE alle somme dovute all'operatore.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il rigetto consegue all'assenza del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pregiudizio meramente patrimoniale derivante dal pagamento di somme non integra, di regola, un danno grave e irreparabile quando l'eventuale esborso sia suscettibile di recupero.
- La prevedibilità della pretesa economica alla luce del quadro normativo e regolatorio e il tempo disponibile per fronteggiarla possono escludere il periculum in mora, imponendo all'operatore qualificato di predisporre adeguate misure gestionali e organizzative.
- Gli investimenti effettuati in presenza di pretese economiche ragionevolmente prevedibili non dimostrano, di per sé, l'irreparabilità del pregiudizio cautelare.
- La mancanza del periculum in mora è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, restando riservate al merito le questioni sulla tempestività del ricorso e sulla giurisdizione relativa agli atti di natura fatturativa.
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