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Legge

L.R. FVG 10/2022

Legge regionale di semplificazione per l’anno 2022. Modifiche alla legge regionale 7/2000.

Normativa regionaleL.R. FVG 10/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 10/2022 riforma la legge regionale 7/2000 su incentivi, rendicontazione, vincoli di destinazione, subentri, anticipazioni, controlli e recupero crediti. Introduce anche norme transitorie per gli incentivi a soggetti non imprenditoriali e una variazione di bilancio per il 2022. In vigore dall’11 agosto 2022; molte disposizioni sono operative solo fino a future modifiche/regolamenti di settore.

Modifiche alla disciplina regionale friulana su procedimenti amministrativi, incentivi e crediti

Modifiche alla disciplina regionale degli incentivi e del procedimento amministrativo

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 20 luglio 2022, n. 10 interviene in modo esteso sul testo unico regionale in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso, ridefinendo regole comuni su incentivi regionali, rendicontazione, vincoli, subentri, recupero crediti e anticipazioni. La disciplina si applica nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia ed è vigente dall’11 agosto 2022.

Ambito e impostazione generale degli incentivi

Il provvedimento amplia e chiarisce il ruolo dei regolamenti e dei bandi di settore nella disciplina degli incentivi regionali. Quando l’erogazione è prevista tramite bando, questo deve indicare contenuti, termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, durata dei vincoli di destinazione ove previsti e, se possibile, le risorse disponibili.

Viene inoltre aggiornato il quadro generale delle procedure di concessione e delle modalità di erogazione, con maggiore attenzione alla distinzione tra incentivi rivolti a imprese e quelli destinati a soggetti diversi dalle imprese.

Vincoli di destinazione e durata

Per gli incentivi soggetti a vincoli di destinazione, il termine ordinario resta di cinque anni dalla conclusione dell’iniziativa, ma i regolamenti e i bandi di settore possono stabilire durate più brevi, anche in ragione della natura dei beneficiari.

L’iniziativa si considera conclusa alla data dell’ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, salvo diverse previsioni regolamentari di settore. È confermato che, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, il vincolo può essere rimodulato secondo quanto previsto dalla disciplina regionale.

Variazioni soggettive e subentro nei benefici

In caso di variazioni soggettive del beneficiario, gli incentivi già assegnati, concessi o erogati possono essere concessi o confermati in capo al subentrante se sono soddisfatte alcune condizioni:

  • il subentrante possiede i requisiti soggettivi previsti per l’accesso all’incentivo;
  • è verificata la prosecuzione dell’attività;
  • se il beneficiario originario è un’impresa, è mantenuta anche solo parzialmente l’occupazione dei lavoratori già impiegati;
  • il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di durata residui previsti dagli articoli 32 e 32 bis.

La disciplina di dettaglio può essere integrata dai regolamenti di settore. La norma non si applica agli incentivi regionali concessi alle persone fisiche.

Procedimenti di concessione: domanda, istruttoria e sportello

Per la procedura semplificata di concessione, l’interessato presenta una dichiarazione ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 241/1990, secondo schema e modalità pubblicati sul sito istituzionale della Regione, attestando requisiti e condizioni per accedere alle agevolazioni, salvo quanto previsto dalla normativa antimafia.

La domanda è acquisita secondo l’ordine cronologico di presentazione e l’incentivo deve essere concesso entro 60 giorni dal ricevimento, nei limiti delle risorse disponibili.

Per la procedura valutativa, la legge precisa che essa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare dopo la domanda; sono ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi di settore, anche spese sostenute prima della presentazione. La procedura può svolgersi secondo modello a graduatoria o a sportello.

Pubblicità dell’esaurimento delle risorse

Quando le risorse si esauriscono, l’amministrazione ne dà avviso ai soggetti interessati oppure pubblica l’informazione sul sito istituzionale della Regione. Vengono semplificate e aggiornate anche le disposizioni che collegano il finanziamento alle variazioni di bilancio e alla programmazione finanziaria regionale.

Tipologie di incentivi e anticipazioni

La disciplina degli incentivi alle imprese viene aggiornata prevedendo che i contributi in conto capitale possano essere erogati anticipatamente fino al 70% dell’importo totale, previa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

Per i contributi di importo pari o inferiore a 15.000 euro, l’anticipazione è ammessa nel rispetto del limite del 70% senza garanzia fideiussoria.

Per i soggetti non aventi natura di impresa, il regolamento può prevedere l’erogazione anticipata, eventualmente subordinandola a fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Rendicontazione e controlli

Per gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università, gli enti di ricerca di diritto pubblico e le società partecipate a capitale prevalente regionale o di enti regionali, la rendicontazione degli incentivi finanziati con fondi propri avviene mediante dichiarazione che attesta la realizzazione dell’attività nel rispetto della normativa applicabile e delle condizioni poste nel decreto di concessione.

Per soggetti del terzo settore, enti religiosi, associazioni, fondazioni, comitati ed enti di formazione professionale accreditati, la rendicontazione avviene con elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione. È esclusa la disciplina dei contributi per spese di investimento relative ad immobili.

Sono inoltre aggiornate le regole sui controlli e sulle modalità di verifica, con riferimento ai revisori iscritti al registro legale e non legati da rapporto organico con il titolare del progetto.

Restituzione di somme, interessi e rateazioni

La legge modifica radicalmente la disciplina di recupero delle somme erogate, semplificando il regime degli interessi. In generale, il recupero avviene con applicazione del solo tasso legale, eliminando i riferimenti al tasso netto attivo della Tesoreria regionale e abrogando le precedenti disposizioni speciali.

Per gli enti locali, i consorzi di enti locali, i consorzi di bonifica e gli enti del servizio sanitario regionale, la restituzione delle somme erogate a titolo di incentivo o per lavori pubblici in concessione/delegazione amministrativa avviene senza interessi.

Quando sussista una situazione patrimoniale che renda il credito inesigibile o difficilmente esigibile in un’unica soluzione, il debito può essere rateizzato fino a 60 rate mensili, su richiesta documentata del debitore e previo parere dell’Avvocatura della Regione; per importi superiori a 30.000 euro è richiesta idonea garanzia.

Sono inoltre aggiornate le regole sulla compensazione, sull’annullamento dei crediti, sulle rinunce per importi modesti e sulla non applicazione di alcune disposizioni alle partite di giro e alle assegnazioni vincolate per legge.

Crediti di modesto importo e semplificazioni recuperatorie

L’amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 50 euro, salvo le eccezioni previste. I limiti di importo per ulteriori semplificazioni vengono innalzati: alcune procedure di recupero e rinuncia si applicano fino a 1.000 euro o, per i ratei derivanti da rateizzazione, fino a 5.000 euro complessivi.

È inoltre previsto che, per determinati crediti di importo modesto, non si applichino le disposizioni più onerose quando il ricorso al giudizio risulti antieconomico secondo parere dell’Avvocatura della Regione.

Norma transitoria

Fino all’entrata in vigore dei regolamenti che disciplineranno l’erogazione di incentivi ai soggetti di cui al nuovo articolo 40, comma 1 bis, ai procedimenti già avviati e non conclusi si applicano le regole sui contributi in conto capitale dell’articolo 39, commi 2 e 2 bis, come modificati dalla legge del 2022.

Disposizioni finanziarie

Per far fronte alle minori entrate conseguenti alle nuove regole sui crediti di modesto importo, la legge autorizza una spesa di 500.000 euro per il 2022, con copertura mediante prelievo dal fondo iscritto nella Missione 20. È inoltre allegato il prospetto di variazione di bilancio con i dati di interesse del tesoriere.

Obsolescenza pratica

La legge non risulta formalmente abrogata, ma non contiene misure temporanee ormai esaurite tali da renderla inutile in sé. Tuttavia alcune previsioni hanno efficacia condizionata a futuri regolamenti o riguardano solo procedure già avviate nel periodo transitorio.

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