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Legge

L.R. FVG 11/2022

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

Normativa regionaleL.R. FVG 11/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina per il Friuli Venezia Giulia la disciplina di impianti a fune, piste, aree attrezzate e poli turistici montani, attribuendo competenze a Regione, Comuni e PromoTurismoFVG, e recependo la normativa statale sulla sicurezza degli sport invernali. Prevede strumenti pianificatori, regimi concessori/autorizzatori, obblighi di gestione, controlli e sanzioni. In gran parte sostituisce norme previgenti e contiene disposizioni finanziarie 2022-2024 e modifiche con effetto dal 1° gennaio 2023.

Riordino della disciplina regionale su impianti a fune, aree sciabili e sicurezza negli sport invernali

Riordino della disciplina regionale su impianti a fune, aree sciabili e sicurezza nelle discipline invernali

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia riorganizza in modo unitario la materia degli impianti a fune, delle aree sciabili attrezzate, delle piste e delle aree dedicate agli sport della montagna, coordinandola con la normativa statale di recepimento in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. La disciplina è pensata per il territorio regionale e collega pianificazione turistica, sicurezza, gestione degli impianti e tutela ambientale.

Finalità, principi e ambito di applicazione

Il provvedimento persegue il coordinamento normativo del settore e la programmazione condivisa degli interventi di pianificazione e gestione dello sviluppo produttivo e della pratica sportiva dello sci e delle attività turistiche, secondo criteri di sostenibilità ambientale, idrogeologica, ecosistemica, climatica ed economico-finanziaria. Richiama inoltre, per i profili di accessibilità, i principi della legge regionale sull’accessibilità e il capo IV del d.lgs. 40/2021 a tutela delle persone con disabilità.

L’ambito applicativo riguarda:

  • impianti a fune;
  • ascensori, nei limiti definiti dalla legge;
  • impianti di risalita;
  • aree attrezzate e aree sciabili attrezzate;
  • piste destinate agli sport sulla neve o ad altre discipline sportive in aree montane.

Sono espressamente esclusi, tra gli altri, ascensori non a fune, ascensori ad uso privato, vie aeree di esbosco, parchi divertimento, parchi avventura e impianti assimilabili a zipline, cable wake, bob su rotaia e snowtoobing.

Definizioni essenziali

La legge distingue tra impianto a fune, ascensore, impianto di risalita, aree attrezzate, aree sciabili attrezzate, pista e pista di collegamento. La nozione di area sciabile attrezzata ricomprende superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e servite da piste, impianti di risalita e di innevamento, destinate alla pratica degli sport sulla neve in conformità al d.lgs. 40/2021.

Regolamento di attuazione

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore era previsto un regolamento di attuazione, previo parere della Commissione consiliare competente, per disciplinare in dettaglio:

  • funzionamento dell’Autorità di sorveglianza, ispezioni e revisioni impianti;
  • vigilanza su contributi annuali e oneri di collaudo;
  • prevenzione e gestione del rischio valanghivo;
  • tenuta del Registro impianti e piste;
  • verifiche e prove funzionali;
  • domande di concessione o autorizzazione;
  • sicurezza e sorveglianza dei tappeti mobili;
  • regolamento di esercizio;
  • qualifiche e aggiornamento del personale operativo.

Competenze amministrative e Autorità di sorveglianza

L’Amministrazione regionale esercita le funzioni di rilascio dei provvedimenti concessori e autorizzatori per impianti e piste in servizio pubblico e svolge le funzioni di Autorità di sorveglianza sulla sicurezza e regolarità dell’esercizio.

In particolare, per gli impianti di prima, seconda e terza categoria in servizio pubblico, la Regione provvede a:

  • nullaosta di sicurezza sui progetti;
  • parere di ammissibilità tecnica e, se necessario, di congruità economica;
  • verifiche e prove funzionali per l’apertura al pubblico esercizio;
  • verifiche per l’immissione in servizio di materiale rotabile nuovo, rinnovato o modificato;
  • autorizzazioni o nullaosta per riaperture, prosecuzioni, rinnovi, ricostruzioni e varianti;
  • giudizio preliminare di ammissibilità dell’opera nei progetti di fattibilità;
  • abilitazioni tecniche per direttori/responsabili dell’esercizio, assistenti tecnici e capi servizio;
  • autorizzazioni per opere pubbliche interferenti con gli impianti;
  • determinazione delle garanzie assicurative;
  • vigilanza sui contributi annuali e sugli oneri di collaudo;
  • provvedimenti relativi al taglio o allo sradicamento dei boschi laterali per ragioni di sicurezza, con indennizzo ai proprietari.

Per gli impianti a fune in servizio privato di terza categoria, e per le piste in aree attrezzate individuate dalla legge, alcune competenze sono attribuite ai Comuni.

Poli turistici montani e ruolo di PromoTurismoFVG

La legge definisce i Poli turistici montani come territori in cui sono localizzati impianti a fune, piste da sci e strutture ricettive che ne caratterizzano la vocazione turistica, ricompresi nelle zone montane omogenee indicate dalla normativa regionale previgente. Gli ambiti dei Poli sono i territori comunali che beneficiano della loro attrattività.

PromoTurismoFVG è individuato come soggetto preposto al concorso, promozione e gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci in regione e del turismo sportivo invernale nei Poli. La legge gli attribuisce anche la gestione e l’autorizzazione a dare in esercizio a terzi gli impianti a fune e le aree sciabili attrezzate ricadenti nei Poli.

Sono previsti inoltre:

  • possibilità di esercizio estivo degli impianti di risalita per attività sportive o ludico-ricreative;
  • gestione separata delle aree dedicate alle attività ludico-sportive rispetto al gestore degli impianti;
  • convenzioni per piste e impianti agonistici omologati almeno a livello nazionale;
  • acquisizione gratuita e gestione dell’impianto “Pradibosco” di Prato Carnico.

Strumenti di pianificazione e gestione

L’Amministrazione regionale adotta tre strumenti principali:

  • Piano Neve del Friuli Venezia Giulia;
  • Programma strategico degli interventi;
  • Registro impianti e piste.

È inoltre prevista, per Sappada, la possibilità di un accordo di programma con Comune e PromoTurismoFVG per l’ammodernamento dell’area sciabile Sappada 2000 e la definizione del percorso di stabilizzazione e funzionalizzazione del parco giochi Nevelandia.

Piano Neve del Friuli Venezia Giulia

Il Piano Neve è lo strumento pianificatorio di settore dei Poli turistici montani. Serve a individuare le aree utilizzabili e la loro destinazione, nel rispetto della vocazione territoriale e dei piani territoriali regionali.

Il procedimento prevede:

  • predisposizione da parte dell’Amministrazione regionale secondo linee guida della Giunta;
  • adozione da parte della Giunta, previa intesa con i Comuni interessati;
  • osservazioni dei Comuni entro 90 giorni dalla richiesta;
  • parere del Consiglio delle autonomie locali;
  • parere della Commissione consiliare competente entro 30 giorni;
  • approvazione con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta;
  • entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.

Le varianti parziali non incidenti sui criteri informatori sono approvate dalla Giunta, sentiti i Comuni interessati.

Contenuti ed effetti del Piano Neve

Il Piano Neve mira a:

  • razionalizzare impianti, piste e infrastrutture complementari;
  • ottimizzare il rapporto impianti-piste;
  • individuare aree sciabili attrezzate;
  • localizzare nuovi interventi o adeguamenti nei Comuni dei Poli;
  • identificare aree omogenee per discipline invernali ed estive;
  • valutare smantellamenti di strutture abbandonate e il ripristino ambientale e paesaggistico.

Il Piano contiene, tra l’altro:

  • schede territoriali dei singoli Poli;
  • ricognizione degli impianti e delle piste nel demanio sciabile;
  • criteri e direttive di pianificazione territoriale di settore;
  • individuazione di aree omogenee per attività turistiche, agonistiche e didattiche;
  • ricognizione delle infrastrutture esterne al demanio sciabile;
  • prescrizioni per la gestione di impianti e piste.

L’approvazione del Piano può comportare:

  • individuazione di impianti e piste da espropriare;
  • dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità;
  • legittimazione all’espropriazione e all’occupazione temporanea e d’urgenza.

Le opere previste nel Piano e necessarie alla realizzazione di nuovi impianti o aree sciabili attrezzate, o al loro adeguamento, sono esentate da ulteriori provvedimenti autorizzatori comunque denominati. I Comuni devono recepire il Piano con variante urbanistica entro due anni dall’approvazione.

Programma strategico degli interventi

Il Programma strategico degli interventi nei Poli turistici montani è lo strumento di sviluppo strategico della montagna non legato alla stagionalità. Contiene la programmazione delle strategie di sviluppo e investimento dei Poli per la valorizzazione turistica e per lo sviluppo sociale ed economico dell’area montana, anche secondo criteri di sostenibilità.

È predisposto da PromoTurismoFVG e approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, su proposta della Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo.

Registro impianti e piste

Presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo è istituito il Registro degli impianti, delle piste e delle aree dedicate agli sport sulla neve. Il Registro contiene la ricognizione dei beni presenti nel territorio regionale, con indicazione di dimensione, ubicazione e afflusso, ed è tenuto dall’Autorità di sorveglianza secondo le modalità regolamentari.

Nel Registro sono individuati anche gli impianti già dismessi o da dismettere, sia dentro sia fuori il demanio sciabile.

Classificazione degli impianti a fune e regimi autorizzatori

Gli impianti a fune sono suddivisi in tre categorie:

  • prima categoria: impianti e ascensori di trasporto pubblico generale;
  • seconda categoria: impianti e ascensori per uso sportivo o turistico-ricreativo in esercizio pubblico;
  • terza categoria: impianti in servizio privato e altri impianti non classificabili nelle categorie precedenti.

Le linee funicolari in esercizio pubblico possono essere classificate per tratte o in promiscuità di classificazione con prevalenze stagionali. Se cambiano le caratteristiche dell’impianto, l’Autorità di sorveglianza può disporre il cambio di categoria.

Per la prima categoria è richiesta la concessione; per la seconda categoria l’autorizzazione. In entrambi i casi l’apertura al pubblico esercizio è subordinata all’esito favorevole delle verifiche e prove funzionali. La concessione o autorizzazione fissa il termine di realizzazione dell’impianto.

Procedura per la domanda, rilascio e attuazione

La domanda di concessione o autorizzazione si presenta all’Amministrazione regionale secondo le modalità regolamentari e deve essere corredata, in sintesi, da:

  • progetto funiviario di fattibilità o definitivo, con eventuale progetto semplificato in caso di deroga;
  • descrizione delle finalità e dell’utenza prevista;
  • illustrazione delle strutture turistiche esistenti o previste, se l’impianto è prevalentemente turistico;
  • piano particellare d’esproprio, se si presenta un progetto definitivo.

I lavori non possono iniziare prima dell’approvazione del progetto definitivo, salvo deroga espressa. Per gli impianti destinati alla risalita degli sciatori, la planimetria deve indicare anche piste e impianti esistenti o programmati nel comprensorio.

Il rilascio avviene entro 60 giorni dalla domanda. In caso di progetto di fattibilità tecnico-economica, la concessione o autorizzazione è rilasciata dopo conferenza di servizi istruttoria, salvo che i vincoli e l’assenso preliminare siano già acquisiti tramite il Piano Neve. Con progetto definitivo si procede a conferenza di servizi decisoria, la cui determinazione sostituisce tutti gli atti di assenso necessari; l’atto regionale fissa anche i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori.

Per i prototipi restano ferme le attribuzioni statali.

Modifica, voltura, rinnovo, decadenza, revoca e cessazione

La concessione o autorizzazione può essere modificata per varianti sostanziali su richiesta del concessionario o per interesse pubblico. Può essere volturata ad altro soggetto che abbia la disponibilità esclusiva dell’impianto con titolo idoneo; il subentrante assume diritti, doveri e obblighi del cedente. È ammessa una voltura provvisoria per massimo un anno e una sola volta.

Il rinnovo va richiesto entro un anno prima della scadenza e segue la procedura ordinaria; se coincide con la revisione generale, la domanda deve essere completa della documentazione tecnica richiesta. Le autorizzazioni rilasciate a PromoTurismoFVG non sono soggette a scadenza.

La decadenza interviene in caso di gravi inadempienze, violazioni in materia di sicurezza o interruzione dell’esercizio per più di tre anni, salvo giustificato motivo. In luogo della decadenza può essere disposta la sospensione per consentire l’adempimento. La decadenza e la sospensione escludono indennizzi.

La revoca è possibile per comprovate esigenze di pubblico interesse; in caso di revoca richiesta dal concessionario non spetta alcuna indennità.

Alla cessazione definitiva, il concessionario deve ripristinare l’ambiente naturale entro 18 mesi, demolendo le opere e rimuovendo i materiali; in caso di inerzia la Regione può intervenire d’ufficio con spese a carico del concessionario.

Autorizzazione al pubblico esercizio, collaudo e assicurazione

A fine lavori il titolare presenta domanda di autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio, corredata da documentazione tecnica, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni di conformità e prova di pagamento degli oneri previsti. Per gli impianti ordinari è dovuto un importo di 300 euro tramite PagoPA; per i prototipi valgono gli oneri statali.

L’autorizzazione è subordinata alla stipula dell’assicurazione e, per gli impianti in servizio pubblico, al nullaosta tecnico di sicurezza dell’Autorità di sorveglianza. Il rilascio avviene entro 30 giorni, salvo sospensione per integrazioni.

Il collaudo generale e definitivo è eseguito dall’Autorità di sorveglianza dopo 12 mesi dall’autorizzazione all’esercizio pubblico successiva a costruzione, variante costruttiva o revisione generale, per verificare manutenzione e criticità emerse dall’esercizio. Il verbale può contenere prescrizioni e relative scadenze per mantenere valido il nullaosta di sicurezza.

Aree attrezzate, sport della montagna e piste diverse dallo sci

La legge disciplina anche gli sport della montagna in aree attrezzate, cioè attività sportive riconosciute dal CONI, senza motore endotermico, che richiedono dislivelli naturali importanti o aree innevate e si praticano in aree appositamente preparate e sicure.

Sono considerate “piste” anche alcune aree per la pratica di sport della montagna che non rientrano nelle definizioni del d.lgs. 40/2021 o delle strutture alpine regionali, purché siano tracciati per una specifica disciplina nel rispetto delle regole tecniche CONI o di norme tecniche nazionali o UE e non si trovino in territorio aperto ai sensi della disciplina sul rischio valanghe.

Per tali piste non si applica l’articolo 9 del d.lgs. 40/2021.

Nelle aree attrezzate e nelle aree sciabili attrezzate la condotta dell’utente deve essere sempre adeguata alle proprie capacità e alle condizioni meteo e delle piste. I gestori possono istituire zone dedicate a specifiche attività; in particolare:

  • aree per slitta, slittino e altri sport, oltre a zone interdette anche temporaneamente;
  • snowpark nelle aree sciabili con più di 20 piste e almeno 10 impianti di risalita;
  • aree o piste per la salita con sci da alpinismo o racchette da neve nelle aree sciabili con almeno 20 km di piste di discesa.

Autorizzazione all’apprestamento o modifica delle piste

L’autorizzazione alla realizzazione o modifica di piste richiede una valutazione di opportunità e una valutazione formale del progetto, con particolare riferimento a:

  • immunità idrogeologica, compreso il rischio valanghivo;
  • sistemi di protezione contro gli infortuni;
  • segnaletica.

Se l’intervento è previsto nel Piano Neve, la valutazione di opportunità è già acquisita; altrimenti è necessaria conferenza di servizi. La domanda deve essere corredata almeno da progetto definitivo, titolo di disponibilità delle aree, piano di sostenibilità economica e impegno alla manutenzione; per PromoTurismoFVG basta il progetto definitivo e il titolo di disponibilità.

L’autorizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle aree necessarie ai lavori.

Ultimazione e apertura delle piste

A lavori ultimati, il titolare comunica il completamento all’Amministrazione competente con relazione del direttore dei lavori attestante la conformità al progetto e alle prescrizioni. Il titolare deve poi garantire il mantenimento delle caratteristiche progettuali e il rispetto delle prescrizioni dell’atto di approvazione.

L’apertura all’esercizio delle piste, con classificazione delle discipline praticabili e del grado di difficoltà, è autorizzata dall’Amministrazione competente sulla base di una specifica domanda corredata da documentazione tecnica, attestazioni di disponibilità dei fondi, indicazione del grado di difficoltà, nominativo del direttore di pista e contratto assicurativo di responsabilità civile.

Le piste sono classificate e segnalate secondo il d.lgs. 40/2021 per lo sci e secondo le federazioni sportive per le altre discipline. Vanno esposte mappe piste presso biglietterie e punti di accesso, o alla partenza per le discipline non sulla neve.

Tappeti mobili

La legge disciplina i tappeti mobili come nastri meccanizzati per il trasporto di passeggeri a fini ricreativi o sportivi, diversi da impianti fissi o pedane mobili EN 1907.

Quando svolgono funzione di impianto di risalita:

  • richiedono assenso all’installazione;
  • la domanda va corredata da rappresentazione corografica, dichiarazione di immunità idrogeologica e regolamento di esercizio;
  • l’assenso non sostituisce l’autorizzazione per le piste servite.

I tappeti mobili possono funzionare senza personale permanente se conformi alle norme tecniche UNI EN 15700 o equivalenti. Negli altri casi si applicano le norme di sicurezza e sorveglianza del regolamento attuativo. Il gestore deve nominare un direttore o responsabile dell’esercizio.

Eventi agonistici e allenamenti

Su richiesta degli organizzatori, il gestore può mettere a disposizione piste e dotazioni di sicurezza per eventi e allenamenti sulla neve. Restano a carico dell’organizzatore:

  • la predisposizione delle piste di gara;
  • la verifica della dotazione fornita;
  • l’eventuale integrazione dei materiali di sicurezza;
  • la posa e rimozione delle attrezzature;
  • il ripristino della pista e degli apprestamenti di sicurezza, anche se eseguiti dal gestore.

Espropriazione per pubblica utilità

L’approvazione del progetto definitivo di un impianto a fune e l’autorizzazione all’apprestamento o alla modifica di pista equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere e delle aree necessarie, compresi accessi, parcheggi e opere di servizio. Gli interventi devono includere il piano particellare d’esproprio.

Per i manufatti stabilmente infissi al suolo e relative pertinenze, nonché per accessi e parcheggi, l’espropriazione riguarda la proprietà superficiaria mediante costituzione coattiva di diritto di superficie.

Gestione, esercizio e obblighi del gestore

Il concessionario o autorizzato è il gestore degli impianti e piste e deve curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria, mantenendo i requisiti di sicurezza e la segnaletica. La gestione può essere affidata a un esercente con nullaosta regionale.

Il concessionario di un impianto di nuova realizzazione o con modifica del tracciato assume anche il ruolo di gestore esclusivo delle piste afferenti.

Tra gli obblighi principali del gestore vi sono:

  • dotazioni di consumo, ricambio e mezzi per la manutenzione e la sicurezza, compresi defibrillatori;
  • attrezzature per l’evacuazione della linea;
  • efficienza degli impianti e presenza del personale necessario;
  • manutenzione straordinaria e adeguamenti tecnici;
  • collegamento con il 112 o strutture equivalenti;
  • trasmissione di dati statistici e esibizione della documentazione ai funzionari di vigilanza;
  • esposizione di tariffe, orari, norme di servizio e modalità di reclamo;
  • modalità di allertamento degli addetti alla sicurezza;
  • convenzioni per evacuazione e messa in sicurezza dei passeggeri;
  • nomina dei responsabili dell’esercizio e, ove necessario, di assistente tecnico, capo servizio e direttore di pista;
  • pagamento dei contributi di sorveglianza tecnica e degli oneri di collaudo, salvo esenzione per PromoTurismoFVG.

Per le piste e aree sciabili il gestore deve inoltre esporre le dotazioni dell’area, segnalare difficoltà e attività consentite, attuare il piano di gestione del rischio valanghe, delimitare le piste durante gare e allenamenti e individuare aree di atterraggio per elisoccorso.

Il gestore non risponde di alcuni incidenti in fuoripista serviti dagli impianti, sulle piste fuori orario o in aree non gestite ma servite dai suoi impianti, nei limiti indicati dalla legge.

Durante la battitura delle piste e durante l’innevamento artificiale, è vietato il transito, salvo autorizzazione o esigenze di sicurezza e soccorso; la violazione comporta sanzione amministrativa.

Garanzia assicurativa

Per tutta la durata della concessione il titolare deve essere coperto da assicurazione contro infortuni e danni a persone, cose trasportate, personale, terzi e anche al personale addetto alla sorveglianza tecnica. La copertura deve estendersi all’intero percorso dell’impianto o della pista, incluse stazioni e aree di servizio.

La mancata copertura comporta sospensione immediata dell’esercizio e, se non regolarizzata entro 30 giorni, decadenza dell’atto.

Regolamento di esercizio e sospensione cautelativa

L’esercizio degli impianti e delle piste deve svolgersi secondo il provvedimento concessorio/autorizzatorio, l’autorizzazione all’esercizio e il regolamento di esercizio predisposto secondo le modalità regolamentari.

La Regione può sospendere cautelativamente l’autorizzazione in caso di accertata pericolosità; la riapertura richiede il nullaosta dell’Autorità di sorveglianza. Il gestore deve sospendere l’esercizio quando si presentino situazioni di pericolo.

Personale e formazione

Per gli impianti a fune, gli ascensori e i tappeti mobili sono preposti all’esercizio l’esercente, il direttore o responsabile dell’esercizio, l’assistente tecnico e il personale operativo. Il personale operativo comprende capo servizio, macchinista e agente di stazione, salvo impianti automatici che non richiedono personale operativo.

Il capo servizio deve informare preventivamente su aperture e chiusure e comunicare tempestivamente eventi rilevanti per la sicurezza.

Per le piste sono preposti il direttore delle piste e il personale di prevenzione, soccorso e sicurezza; il direttore deve possedere specifica formazione e abilitazione AINEVA o equivalente. Nelle more dell’attuazione, le funzioni di direttore di pista sono svolte dai responsabili di polo.

La Regione promuove programmi formativi dedicati, concordati tra la Direzione competente in materia di turismo e quella in materia di formazione.

Disposizioni per l’utenza

L’utente percorre a proprio rischio il territorio non vigilato e, se non chiaramente indicato, sentieri e strade innevati o di manutenzione. Gli utenti di impianti in esercizio pubblico sono soggetti agli obblighi e divieti fissati dall’esercente e approvati dall’Autorità di sorveglianza.

Sono sanzionati i comportamenti pericolosi delle persone estranee al servizio. Le persone che lavorano sugli impianti e sulle piste restano soggette alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, comprese le attrezzature e l’uso di sci e caschi.

È vietata la risalita di qualsiasi pista da discesa nelle stagioni di manutenzione ed esercizio. PromoTurismoFVG svolge anche azioni informative sulla fruizione sicura del territorio montano, in particolare verso gli studenti.

Le norme per gli sciatori si applicano anche a snowboarder, praticanti telemark e altre tecniche di discesa.

Sanzioni amministrative

La legge introduce un sistema articolato di sanzioni per violazioni a carico di gestori, esercenti, direttori/responsabili, direttori di pista, utenti e persone estranee al servizio.

Le sanzioni riguardano, tra l’altro:

  • mancato rispetto di obblighi su sicurezza, manutenzione, assicurazione, nomine e regolamento di esercizio;
  • violazioni degli obblighi di gestione delle piste e delle aree sciabili;
  • infrazioni alle regole di comportamento dell’utenza e ai divieti di accesso o transito;
  • danni, manomissioni o ostacoli agli impianti e alle piste;
  • violazioni delle disposizioni statali richiamate dal d.P.R. 753/1980 e dal d.lgs. 40/2021.

Le sanzioni sono irrogate dalla Regione o dai Comuni, secondo le rispettive competenze, con procedure della legge regionale sulle sanzioni amministrative. È previsto il raddoppio in caso di recidiva, salvo diversa indicazione. I proventi delle sanzioni sulle piste spettano integralmente ai Comuni competenti.

Disposizioni finanziarie e bilancio

La legge contiene una serie di norme finanziarie limitate al triennio di bilancio 2022-2024 e autorizzazioni di spesa per specifiche finalità: contributi di sorveglianza, interventi su Sappada, indennizzi, ripristini e trasferimenti a PromoTurismoFVG.

È inoltre prevista una nuova disciplina, con effetto dal 1° gennaio 2023, sul programma triennale di investimento di PromoTurismoFVG per beni immobili, mobili, macchinari e attrezzature gestiti o vigilati dalla Regione.

Abrogazioni e sostituzione della normativa previgente

La legge abroga numerose disposizioni regionali previgenti in materia di impianti a fune, aree sciabili, finanziamenti e pianificazione, sostituendo in particolare la precedente legge regionale del 2006 sulla gestione delle aree sciabili attrezzate e la pratica degli sport sulla neve.

Decorrenza e attualità della disciplina

La legge è entrata in vigore il 5 agosto 2022. Pur contenendo numerose norme ancora formalmente vigenti, parte rilevante delle disposizioni finanziarie e transitorie è riferita al bilancio 2022-2024 o a scadenze ormai concluse; per questo l’atto è oggi solo parzialmente utile sul piano applicativo, mentre il nucleo regolatorio su impianti, piste, gestione e sicurezza mantiene rilievo operativo nel Friuli Venezia Giulia.

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