Cassazione Penale, Sentenza n. 30718/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di appello di Roma aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per truffa aggravata emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di un imputato, riducendo la pena e revocando la confisca del denaro sequestrato, ma confermando nel resto la responsabilità. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità del decreto di giudizio immediato e degli atti conseguenti per genericità, confusione e lacunosità dell'imputazione, specie quanto alle singole dazioni di denaro, al profitto e al periodo/luogo delle condotte; 2) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, perché il Tribunale avrebbe retrodatato l'inizio delle condotte al 2016 e valorizzato fatti anteriori al perimetro temporale contestato; 3) omessa o insufficiente verifica dell'attendibilità della persona offesa e dei testimoni familiari, ritenuti di parte e inattendibili, nonché omessa considerazione di specifiche circostanze addotte a discarico; 4) erronea ritenuta sussistenza dell'aggravante del timore di un pericolo immaginario, sostenendo che l'imputato avrebbe soltanto sfruttato timori già esistenti e fondati su eventi reali; 5) erronea applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, che per la difesa andava valutata per ogni singola violazione e non sul complesso delle dazioni, con richiesta di rimessione alle Sezioni unite; 6) vizio della motivazione sull'ulteriore aumento di pena ex art. 63, comma 4, c.p., per difetto di motivazione e per incremento ritenuto eccessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi sulla asserita indeterminatezza dell'imputazione e sulla correlazione tra accusa e sentenza, osservando che il capo di imputazione, letto insieme agli atti, conteneva gli elementi essenziali per il pieno esercizio del diritto di difesa e che i riferimenti a fatti anteriori al 2017 erano solo parte della ricostruzione storica. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, affermando che le sentenze di merito, in una situazione di doppia conforme, avevano motivato in modo completo e non illogico sull'attendibilità della persona offesa e dei testimoni, con riscontri documentali e conversazioni registrate, senza che la censura si traducesse legittimamente in una richiesta di rivalutazione del merito. Ha reputato infondato anche il quarto motivo, confermando la sussistenza dell'aggravante connessa alla prospettazione di un pericolo immaginario, ritenendo che l'imputato avesse trasformato situazioni reali di conflitto in una minaccia artificiosamente amplificata e idonea a indurre versamenti di denaro. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, poiché il ricorso non indicava in quali singoli episodi gli importi non sarebbero stati di rilevante entità; la Corte ha comunque osservato che il valore delle singole dazioni era, in concreto, elevato. Il sesto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché la motivazione dell'aumento ex art. 63, comma 4, c.p. era stata ritenuta congrua e non manifestamente illogica. È stata altresì esclusa la prescrizione, richiamando la disciplina sospensiva applicabile ai fatti commessi nel periodo 2017-2019. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili costituite.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È richiamato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge e motivazione nel ricorso per cassazione.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
È richiamato come parametro di deduzione delle nullità e violazioni processuali relative all'imputazione e al decreto di giudizio immediato.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È richiamato come parametro di censura per vizio di motivazione, ma la Corte ribadisce che non è consentita una rivalutazione del merito.
art. 429 c.p.p.
È richiamato in relazione alla contestata genericità dell'imputazione e al decreto di giudizio immediato.
art. 521 c.p.p.
È richiamato per il principio di correlazione tra accusa e sentenza.
art. 522 c.p.p.
È richiamato insieme all'art. 521 c.p.p. a sostegno della censura sullo scostamento tra imputazione e decisione.
art. 178 c.p.p.
È richiamato come norma processuale violata nella doglianza sulla correlazione tra accusa e sentenza.
art. 125 c.p.p.
È richiamato in tema di motivazione del provvedimento e valutazione delle prove.
art. 192 c.p.p.
La Corte ribadisce che le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole la condanna, purché il giudice verifichi credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca con motivazione più penetrante e rigorosa.
art. 640 c.p.
È la fattispecie sostanziale contestata; la Corte conferma la ricostruzione della truffa e la configurabilità dell'aggravante collegata alla prospettazione di un pericolo immaginario.
art. 640, comma 2, n. 2 c.p.
La Corte ritiene sussistente l'aggravante perché il pericolo immaginario, pur partendo da episodi reali, è stato usato per indurre in errore la vittima e determinarla a disporre del proprio patrimonio.
art. 61, n. 7 c.p.
La Corte reputa inammissibile la censura sul danno patrimoniale di rilevante gravità per aspecificità e valorizza l'entità elevata delle singole dazioni.
art. 81, comma 2, c.p.
È richiamato sul reato continuato e sulla unificazione quoad poenam, senza negare l'autonomia dei singoli reati ai fini di altri istituti.
art. 63, comma 4, c.p.
La Corte ritiene congrua la motivazione dell'ulteriore aumento di pena per il concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale.
art. 616 c.p.p.
È applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.
art. 159 c.p.
È richiamato per escludere la maturazione della prescrizione nei fatti ricadenti nel periodo di sospensione applicabile.
art. 544 c.p.p.
È richiamato per il termine di deposito della motivazione della sentenza di secondo grado, rispetto al quale opera la sospensione del termine prescrizionale.
Massime di principio
- L'imputazione non è nulla per genericità quando, letta complessivamente anche alla luce degli atti processuali, consenta di individuare i tratti essenziali del fatto contestato, il periodo di consumazione e l'entità del profitto, in modo da permettere un pieno contraddittorio e il concreto esercizio del diritto di difesa.
- Nel reato di truffa caratterizzato da condotte reiterate in un arco temporale lungo, non è sempre necessario indicare la data esatta di ogni singola dazione, se la contestazione descrive con sufficiente precisione il contesto, il periodo e i profili economici dell'operazione criminosa.
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non è violato quando il giudice richiami fatti precedenti al periodo contestato solo come parte della ricostruzione storica della vicenda, purché la condanna sia fondata su condotte ricadenti nel perimetro temporale dell'imputazione.
- La credibilità della persona offesa è una questione di fatto insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifesta mente illogica e da riscontri esterni; il giudice deve però verificare con particolare rigore credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca del narrato.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità, purché siano sottoposte a un vaglio più penetrante e rigoroso e trovino conferma in elementi obiettivi o comunque in una motivazione completa e coerente.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né la sostituzione della propria lettura a quella del giudice di merito, salvo che la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
- L'aggravante del timore di un pericolo immaginario può sussistere anche quando l'autore parta da eventi reali o da conflitti effettivamente esistenti, se li rielabora in modo da creare nella vittima una rappresentazione distorta e strumentale di ulteriori pericoli idonei a determinarne gli atti dispositivi.
- Ai fini dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, la censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con la concreta entità delle singole dazioni o delle singole violazioni, non potendo limitarsi a una contestazione astratta sul criterio di valutazione adottato.
- L'ulteriore aumento di pena per il concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale è legittimo se il giudice motiva sul disvalore complessivo della condotta e sulla particolare intensità della capacità criminale espressa dall'imputato.
- La prescrizione va verificata tenendo conto del regime sospensivo applicabile ratione temporis; se il termine è sospeso nel periodo normativamente previsto, non può dichiararsi l'estinzione del reato quando il decorso utile non sia ancora maturato.
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