Cassazione Civile, Sentenza n. 3280/2021 del 10/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva che, avendo presentato domanda di riscatto (prima nel 1994), ottenuto dall'amministrazione l'accettazione della domanda e la comunicazione del prezzo (9/3/2000) ed avendo immediatamente versato il prezzo, si era formato a suo favore un diritto soggettivo alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio ai sensi dell'art.27, comma 2, L. 8/8/1977 n.513 (come richiamato dalla normativa regionale), e che quindi il Comune non poteva poi dichiararne la decadenza dall'assegnazione con delibera del 21/12/2001. Inoltre censurava l'interpretazione dei requisiti per il riscatto (art.1, comma 6, L. 560/1993), sostenendo di essere esente da limiti reddituali in quanto profugo (comma 24). L'A.L.E.R. eccepiva l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta estinzione dell'ente incorporato; il ricorrente aveva comunque notificato al procuratore domiciliatario nominato in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, quando il procedimento di riscatto si conclude con l'accettazione della domanda e la comunicazione del prezzo (e ancor più se il prezzo è stato versato), il diritto dell'assegnatario al trasferimento della proprietà si trasforma irreversibilmente da diritto di godimento in diritto soggettivo pieno alla cessione, suscettibile di esecuzione forzata ai sensi dell'art.2932 c.c. Ne consegue che, presumendosi che l'amministrazione abbia già verificato i requisiti soggettivi al momento dell'accettazione, non è ammissibile una successiva dichiarazione di decadenza dall'assegnazione basata su fatti sopravvenuti o su accertamenti successivi all'accettazione, prima che sia stato stipulato l'atto traslativo. È stata quindi censurata l'illegittimità del provvedimento comunale del 21/12/2001. In via preliminare l'eccezione di inammissibilità per sopravvenuta estinzione dell'A.L.E.R. è stata ritenuta infondata alla luce della notifica al procuratore domiciliatario e dei principi sulla ultrattività del mandato e sulla prosecuzione dei rapporti in caso di fusione/incorporazione.
Norme richiamate
L. 8 agosto 1977, n. 513, art. 27, comma 2
"Si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto per legge"
La Corte interpreta la norma come momento di riconoscimento definitivo del diritto dell'assegnatario alla cessione; l'accettazione e la comunicazione del prezzo concludono il procedimento amministrativo e costituiscono il discrimine temporale per il sorgere di un diritto soggettivo alla stipula, suscettibile di tutela esecutiva ex art.2932 c.c., senza che ciò equivalga automaticamente al trasferimento della proprietà
L. 8 agosto 1993, n. 560, art. 1, comma 6 (e comma 24)
"Hanno titolo all'acquisto... gli assegnatari ... che conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni..."
I requisiti soggettivi per il diritto di prelazione devono ritenersi verificati al momento dell'accettazione; fatti sopravvenuti accertati dopo l'accettazione non possono, prima del trasferimento formale, determinare la decadenza dall'assegnazione
Codice civile, art. 2932
L'articolo disciplina l'esecuzione in forma specifica per l'adempimento dell'obbligazione di concludere un contratto; la Corte ammette l'azione ex art.2932 c.c. per ottenere il trasferimento della proprietà quando il diritto soggettivo è maturato con l'accettazione e comunicazione del prezzo
L. 8 agosto 1997, richiamo alla L.R. Lombardia n. 28/1990
La normativa regionale richiamava le disposizioni nazionali e rendeva applicabile l'interpretazione dell'art.27 nel contesto regionale vigente ratione temporis
Codice civile, art. 2504-bis (sul procedimento di fusione per incorporazione)
La disciplina della fusione per incorporazione comporta la prosecuzione dei rapporti giuridici (compresi quelli processuali) in capo all'ente incorporante; tuttavia la Corte ha comunque dato rilievo alla validità della notifica al procuratore domiciliatario ai sensi dei principi di ultrattività del mandato
Codice di procedura civile, artt. 299-300
I principi relativi alla morte o perdita di capacità della parte e all'ultrattività del mandato sono stati richiamati per ritenere valida la notifica e la prosecuzione del giudizio nei confronti di enti sopravvenuti ovvero per giustificare la sanabilità della notifica al procuratore domiciliatario
Massime di principio
- Se l'ente pubblico accetta la domanda di riscatto e comunica il prezzo di cessione (e in particolare se il prezzo viene anche versato), l'assegnatario acquisisce un diritto soggettivo pieno alla stipula del contratto di compravendita, perseguibile anche tramite azione ex art.2932 c.c.
- Dopo l'accettazione e la comunicazione del prezzo, l'amministrazione non può legittimamente dichiarare la decadenza dall'assegnazione per fatti accertati successivamente, salvo che si tratti di fatti impeditivi anteriori o di cause che escludano in radice il diritto già riconosciuto
- L'effetto dell'accettazione è di chiudere il procedimento amministrativo e di far presumere l'avvenuto controllo dei requisiti soggettivi; la stipula del contratto rimane atto formale necessario ma non è idonea a rimettere in discussione il diritto già riconosciuto
- In mancanza di accettazione e comunicazione del prezzo da parte dell'ente non sorge il diritto soggettivo alla stipula: in tali casi il privato può ottenere al più il risarcimento per ritardo o inerzia dell'amministrazione
- La tutela davanti al giudice ordinario è competente per le controversie successive al provvedimento di accoglimento/ comunicazione del prezzo, mentre le questioni amministrative anteriori o diverse possono richiedere altri rimedi
- Questioni procedurali relative alla notificazione nei confronti di enti sopravvenuti per fusione/incorporazione possono essere superate dalla notifica al procuratore domiciliatario o per i principi dell'ultrattività del mandato; va tuttavia valutata la posizione concreta dell'ente risultante dalla fusione
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