L.R. Umbria 15/2008
Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Umbria tutela e incremento della fauna ittica, gestione degli ecosistemi acquatici, pesca professionale e sportiva, acquacoltura, vigilanza e sanzioni. Prevede pianificazione regionale e provinciale, autorizzazioni, divieti e contributi. Le misure economiche e le disposizioni transitorie sono legate al 2008-2009 e ai regolamenti attuativi, oggi in larga parte superate.
Tutela del patrimonio ittico, pesca e acquacoltura in Umbria
Tutela del patrimonio ittico e disciplina generale della pesca in Umbria
La legge regionale umbra definisce il quadro unitario per la tutela, conservazione e incremento della fauna ittica, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e la disciplina della pesca professionale, sportiva e dell’acquacoltura nel territorio regionale. Il provvedimento si applica a tutte le acque superficiali dell’Umbria, con esclusione delle acque piovane raccolte in cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.
Finalità e nozioni fondamentali
La Regione riconosce ecosistemi acquatici e fauna acquatica come componente essenziale del patrimonio naturale regionale. La disciplina mira al ripristino e alla valorizzazione delle specie autoctone, alla gestione equilibrata della fauna acquatica, alla fruibilità dei sistemi acquatici, allo sviluppo della pesca professionale e dell’acquacoltura, alla promozione della pesca sportiva, della ricerca e dell’innovazione.
Vengono inoltre definite le principali figure e attività del settore, tra cui:
- pesca professionale, esercitata a fini economici nelle acque lacustri con attrezzi dedicati;
- pesca sportiva, senza scopo di lucro;
- acquacoltura, intesa come produzione mediante controllo del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- imprenditore ittico, quale soggetto che esercita pesca professionale e/o acquacoltura;
- pescaturismo e ittiturismo;
- laghetti di pesca, novellame, fauna ittica e ripopolamento.
L’imprenditore ittico è equiparato all’imprenditore agricolo, salvo più favorevoli disposizioni di legge.
Riparto delle funzioni tra Regione, Province, Comuni, USL e ARPA
La Regione svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo. Restano in particolare regionali i rapporti istituzionali, la ripartizione delle risorse alle Province, la ricerca, la carta ittica, i piani regionali, i rapporti con le Autorità di Bacino, le iniziative divulgative e il riconoscimento dello stato di crisi dei bacini per eventi eccezionali.
Le Province hanno un ruolo operativo centrale: adottano i programmi triennali provinciali, concedono finanziamenti, rilasciano licenze e autorizzazioni, gestiscono elenchi e bacini, delimitano zone speciali e trasmettono relazioni annuali alla Regione.
I Comuni rilasciano, sospendono e revocano l’autorizzazione all’ittiturismo. Le USL verificano l’idoneità delle acque dei laghetti a pagamento e dei pesci da immettere, controllano l’attività degli operatori registrati e trasmettono relazioni annuali. L’ARPA svolge il monitoraggio degli impianti di acquacoltura e trasmette i dati al CEDOC.
Commissioni consultive e partecipazione
Sono istituite due Commissioni consultive presso la Giunta regionale: una per pesca professionale e acquacoltura, l’altra per pesca sportiva. Vi partecipano dirigenti regionali, rappresentanti provinciali, associazioni di settore, associazioni ambientaliste, ARPA e esperti universitari. Le Commissioni hanno funzione consultiva e propositiva, restano in carica per la legislatura e non comportano compensi.
La legge valorizza la partecipazione delle associazioni piscatorie e ambientaliste, che possono collaborare con Regione e Province, svolgere attività di vigilanza e istruzione, contribuire alla tabellazione, al ripopolamento, al recupero ambientale e alla gestione sociale delle acque. Sono previsti anche contributi e possibili affidamenti esclusivi entro limiti percentuali per campi gara e zone a regolamento specifico.
Programmazione regionale e provinciale
La programmazione regionale si articola in due piani, adottati dalla Giunta sentite le Commissioni e approvati dal Consiglio: uno per la pesca professionale e l’acquacoltura, l’altro per la tutela del patrimonio ittico e la pesca sportiva. I piani durano sei anni, sono aggiornabili e definiscono indirizzi, obiettivi, criteri di gestione, classificazione della fauna autoctona e alloctona, zone ittiche, programmi strategici e criteri di riparto finanziario.
La Giunta adotta inoltre annualmente il programma per pesca professionale e acquacoltura, con riparto delle risorse e indicazione delle tipologie di intervento finanziabili.
Le Province approvano entro il primo trimestre il programma triennale per patrimonio ittico e pesca sportiva, con recupero, ripopolamenti, zone speciali, oneri finanziari e disciplina della cattura a fini scientifici. Il programma diventa esecutivo dopo sessanta giorni dal ricevimento da parte della Regione.
Gestione delle acque, carta ittica e classificazioni
Ai fini della gestione ittica, il reticolo idrografico regionale è suddiviso in cinque bacini: Chiascio-Topino, Nera, Nestore, Paglia-Chiani e residuo del Tevere.
La Giunta promuove studi e ricerche sulle acque, sugli ecosistemi acquatici, sulla ittiofauna e sugli effetti delle attività umane. Ogni sei anni redige e aggiorna la carta ittica regionale, che rileva caratteristiche biologiche, idrologiche e fisico-chimiche dei corpi idrici e la consistenza delle popolazioni ittiche.
Sulla base della carta ittica i corsi d’acqua sono assegnati a quattro zone ittiche: zona superiore della trota, zona inferiore della trota, zona del barbo, zona della carpa e della tinca. Le acque sono poi classificate in principali e secondarie; queste ultime si distinguono in categoria A e B. La disciplina concreta degli attrezzi e dei sistemi consentiti è demandata al regolamento di pesca.
Zone di tutela, protezione e regolazione speciale
Le Province istituiscono zone di frega per favorire la riproduzione naturale; in tali zone, per due mesi dalla data di istituzione del vincolo, sono vietati pesca, nautica fluviale, attingimenti o derivazioni idriche e lavori di manutenzione idraulica. Le concessioni e licenze annuali di derivazione rilasciate dopo l’entrata in vigore della legge devono recepire il divieto di derivazione per lo stesso periodo.
Le zone di protezione servono a tutelare popolazioni ittiche di pregio o corsi d’acqua di particolare rilievo naturalistico; in esse sono vietati pesca e nautica fluviale. Le Province possono prevedere prelievi e immissioni per esigenze specifiche.
Le zone di tutela temporanea sono istituite per periodi determinati in presenza di condizioni ambientali, stagionali o climatiche particolari, con possibilità di divieti o limitazioni anche per singole specie.
Le zone a regolamento specifico consentono solo attrezzi, esche e modalità di prelievo determinate; è previsto che possano essere corredate da tesserino di prelievo a pagamento, con proventi destinati alla gestione delle zone. Tali aree sono delimitate con apposite tabelle.
Tutela dell’ambiente acquatico e interventi su corsi d’acqua
La legge disciplina in modo restrittivo gli interventi che possono incidere sulla fauna ittica e sugli ecosistemi acquatici. La cattura a fini scientifici è autorizzabile dalle Province anche in deroga al regolamento di pesca; il prelievo di novellame è riservato alle Province per il ripopolamento.
I ripopolamenti sono ammessi solo con specie individuate dal dirigente regionale competente, con materiale ittico munito di certificato sanitario e controllato dalla USL. L’immissione di fauna ittica nelle acque superficiali è vietata salvo autorizzazione provinciale, non necessaria per i laghetti privati non comunicanti con acque pubbliche.
È vietata, salvo deroghe motivate per manutenzione idraulica o pubblica incolumità, l’interruzione, lo svuotamento o la secca dei corpi idrici; il permesso provinciale deve indicare prescrizioni per contenere il danno al patrimonio ittico, recupero o destinazione del pesce, eventuale ripopolamento e risarcimento del danno ambientale. Nei casi ordinari deve comunque restare una portata d’acqua sufficiente alla sopravvivenza della fauna.
Gli interventi su sponde, alvei e sistemazioni idrauliche, compresa l’estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi, richiedono autorizzazione provinciale previa acquisizione del parere di un esperto; devono essere eseguiti con criteri di minima alterazione ambientale e, salvo impossibilità, con tecniche di ingegneria naturalistica. In alcune fasce stagionali gli interventi sono vietati per proteggere la riproduzione della fauna ittica. Nelle zone di frega, protezione, tutela temporanea e regolamento specifico sono vietati anche gli interventi in alveo e sulle sponde per tutta la durata del vincolo.
Sono previste strutture obbligatorie per la risalita del pesce nei casi di opere nei corsi d’acqua: rampe, rapide artificiali o scale di risalita, con approvazione e collaudo provinciale. La Provincia può esentare alcuni corsi d’acqua per ragioni idrologiche o di tutela di popolazioni pregiate.
Concessioni idriche, scarichi e sport fluviali
Le Province, nel rilasciare o rinnovare concessioni e attingimenti, devono imporre prescrizioni a tutela del patrimonio ittico, compreso il rilascio di una portata minima vitale a valle della derivazione.
Lo scarico delle acque di lavaggio degli inerti nei corpi idrici è consentito solo previa decantazione dei fanghi e con sistemi di abbattimento conformi alla normativa vigente; le Province disciplinano le modalità operative.
La Regione regolamenta gli sport acquatici e la navigazione per compatibilità con pesca sportiva e tutela faunistica. Nei tratti di trota superiore e inferiore l’uso dei natanti è vietato dal 1° novembre al 31 marzo, salvo deroghe limitate. Nei corsi d’acqua Natura 2000 gli sport acquatici sono subordinati ai piani di gestione. Per gli sport fluviali sono vietati, salvo autorizzazione provinciale, modifiche degli argini, taglio della vegetazione ripariale e rimozione di idrofite; è inoltre vietato alterare artificialmente il regime dei rilasci idrici per favorire attività sportive.
Pesca professionale: esercizio, licenze e concessioni
La pesca professionale è riservata agli imprenditori ittici muniti di licenza provinciale. Le Province possono limitarne l’esercizio, riconoscendo priorità ai residenti che traggono la maggior parte del reddito dalla pesca.
Dal 1° gennaio 2009 la tassa annuale per la licenza di pesca professionale è pari a 32 euro. La Regione disciplina con regolamento attrezzi, modalità, tempi di pesca, periodi di divieto e lunghezze minime delle specie.
Per una migliore tutela del patrimonio ittico, la pesca professionale può essere riservata mediante concessioni a pescatori associati in cooperative o consorzi con maggioranza di soci residenti nei Comuni rivieraschi. La concessione dura al massimo dieci anni. Nelle acque in concessione resta comunque salvo il diritto alla pesca sportiva senza oneri aggiuntivi.
Pescaturismo e ittiturismo
Pescaturismo e ittiturismo sono attività connesse alla pesca professionale, purché non prevalenti rispetto ad essa. La Giunta regionale le disciplina con regolamento, in particolare per rilascio, sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione comunale per l’ittiturismo.
Aiuti e benefici per la pesca professionale
La legge prevede contributi e aiuti per investimenti e spese correnti nel settore, con intensità massima del 40% per gli interventi di investimento e del 90% per quelli di natura corrente.
Sono finanziabili, tra l’altro:
- acquisto di reti, attrezzi, natanti e motori a basso impatto;
- miglioramento di lavoro, igiene e sicurezza;
- strutture per conservazione, trasformazione, trasporto e vendita diretta;
- interventi per pescaturismo e ittiturismo;
- centri ittiogenici e novellame per ripopolamento;
- contenimento di specie infestanti alloctone;
- ricerca, sperimentazione, promozione e valorizzazione;
- certificazioni, servizi formativi e assistenza tecnica;
- premi unici per l’attività di pesca professionale;
- gestione e manutenzione dell’ecosistema acquatico e rivierasco;
- sostegno agli organismi associativi tra cooperative di pescatori nei primi tre anni.
In caso di calamità naturali e avversità meteorologiche gli interventi fanno capo al Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquicoltura. Le garanzie e controgaranzie alle imprese del settore sono ricondotte al Fondo centrale per il credito peschereccio.
Possono accedere agli aiuti imprenditori ittici, cooperative, Province, istituti pubblici di ricerca, associazioni di settore, giovani imprenditori sotto i 40 anni, soggetti disoccupati under 50 che intendono avviare l’attività, e organismi associativi tra cooperative, secondo le specifiche limitazioni indicate dalla legge.
Pesca sportiva: licenze, tesserino, gare e laghetti
La pesca sportiva e agonistica nelle acque regionali richiede licenza annuale per i residenti in Umbria e trimestrale per i non residenti. I cittadini italiani non residenti possono comunque pescare con licenza valida della Regione o Provincia autonoma di provenienza.
La licenza è personale e coincide con la ricevuta del versamento della tassa regionale. Sono esenti, oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, gli addetti agli impianti di piscicoltura nell’esercizio delle loro funzioni, il personale pubblico autorizzato per fini scientifici o di ripopolamento, i minori di 14 anni e le persone con disabilità di cui alla legge n. 104/1992.
Dal 1° gennaio 2009 le tasse sono fissate in 35 euro per la licenza annuale e 15 euro per la trimestrale.
La Regione può prescrivere un tesserino di pesca per determinati settori o zone ittiche, con obbligo di registrare i capi pescati. Il tesserino è personale, annuale, non cedibile e va restituito entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Le manifestazioni e gare di pesca si svolgono solo nei campi di gara istituiti dalla Provincia in tratti di zona del barbo o della carpa e tinca, nei laghi e nei laghetti di pesca. Sono previste autorizzazioni provinciali, responsabilità degli organizzatori per danni e pulizia, divieto di reimmissione di trote e di altre specie alloctone individuate dalla Giunta, e limiti temporali per la pesca dei non partecipanti. Le Province possono inoltre autorizzare allenamenti e addestramenti in modo saltuario e non continuativo.
Nei laghetti privati la pesca è consentita con l’assenso del gestore; può essere autorizzata anche la pesca a pagamento. Nei laghetti comunicanti con acque pubbliche possono essere immesse solo le specie individuate dall’atto del dirigente regionale. È vietato asportare pesce vivo, mentre nei laghetti privati non valgono licenza, periodi di pesca, misure e numero massimo di catture.
Acquacoltura: impianti, limiti e aiuti
L’acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici solo in impianti autorizzati dalla Provincia. Per la realizzazione o l’ampliamento di impianti a terra o con gabbie galleggianti il Comune rilascia il titolo abilitativo previa autorizzazione provinciale obbligatoria e vincolante. La Provincia può avvalersi dell’ARPA.
Gli impianti devono essere dotati di misure tecniche e gestionali per recuperare solidi sospesi e ridurre il carico inquinante. Possono essere allevate solo le specie ammesse dal piano regionale per l’acquacoltura. Nel bacino del Nera è vietato ampliare le vasche esistenti, salvo impianti provinciali per materiale autoctono da ripopolamento.
Le gabbie galleggianti in ambiente lacustre sono ammesse solo in via sperimentale e con monitoraggio dell’impatto ambientale; nei siti Natura 2000 l’ammissibilità dipende dai rispettivi piani di gestione. È vietato considerare acquacoltura la semplice detenzione di specie destinate alla pesca sportiva o al consumo nel medesimo locale, fermo restando il controllo sanitario USL per quest’ultimo caso.
Sono previsti aiuti anche per l’acquacoltura, con intensità massima del 40% per gli investimenti e del 90% per gli interventi correnti. Beneficiari sono imprenditori ittici, associazioni o organizzazioni di produttori e istituti di ricerca, secondo i limiti fissati dalla legge.
Vigilanza, controlli sanitari e sanzioni
La vigilanza spetta alle Province, ai corpi di polizia locale e alle guardie ittiche volontarie e naturalistiche munite della qualifica di guardia giurata; queste ultime hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Possono chiedere documenti, licenze, attestazioni di versamento e tesserini, nonché verificare ogni elemento utile alla tutela dell’ambiente acquatico. Gli imprenditori ittici devono consentire l’ispezione di impianti, attrezzature, mezzi di trasporto e pesci detenuti.
Le Province organizzano corsi di formazione e aggiornamento per guardie ittiche volontarie; per ottenere il decreto di guardia volontaria è richiesto un certificato di idoneità provinciale.
I servizi veterinari della USL effettuano controlli sanitari su pesci pescati, prodotti e consumati in Umbria, sugli impianti di acquacoltura e sui laghetti di pesca sportiva, anche con programmi specifici insieme alla Regione e alle Province.
Sono previste numerose sanzioni amministrative, tra cui, in sintesi, per esercizio abusivo della pesca professionale o sportiva, uso di attrezzi vietati, violazioni nei periodi di divieto, pesca in zone protette, mancato uso del tesserino, immissioni non autorizzate, esercizio abusivo dell’acquacoltura, violazioni sugli interventi in alveo e sugli sport fluviali. Sono previste anche sanzioni accessorie, come confisca del pescato o degli attrezzi, obbligo di ripristino e esclusione dagli aiuti per un’annualità.
Le Province incassano i proventi delle sanzioni e li destinano a gestione ittica, tutela e ripristino degli ecosistemi e contenimento delle specie infestanti. È inoltre previsto il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico in caso di inquinamento o interventi non autorizzati.
Norme transitorie, regolamenti e abrogazioni
La Giunta regionale doveva adottare entro sei mesi i regolamenti attuativi previsti per pesca fluviale, pesca professionale, pescaturismo, pesca sportiva e acquacoltura, nonché l’atto sui criteri di analisi delle acque dei laghetti di pesca sportiva.
Fino all’entrata in vigore di tali regolamenti continuavano ad applicarsi i precedenti regolamenti regionali in materia di pesca nelle acque interne, premio unico e pescaturismo. Gli impianti di acquacoltura già autorizzati dovevano adeguarsi entro sei mesi dalla comunicazione provinciale.
I procedimenti già avviati restavano regolati dalla disciplina vigente al momento dell’avvio. Le licenze in corso al momento dell’entrata in vigore conservavano validità fino alla loro scadenza nel 2008. Gli aiuti previsti dalla legge decorrevano solo dall’approvazione dei regolamenti attuativi specifici.
Sono espressamente abrogate le precedenti leggi regionali umbre sul patrimonio ittico, sulla pesca professionale e sull’acquacoltura, nonché i regolamenti regionali previgenti in materia.
Valutazione di attualità
La legge ha avuto un ruolo organico nella disciplina regionale del settore ittico, ma contiene numerose disposizioni legate a scadenze, regolamenti attuativi, tasse fissate dal 2009, licenze e procedimenti transitori ormai conclusi. La disciplina resta storicamente rilevante, ma molte previsioni operative originarie risultano oggi sostanzialmente superate o assorbite da successive modifiche regolamentari e legislative.
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