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Legge

L.R. Umbria 14/2008

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale delle categorie professionali. Collocamento a riposo del personale dipendente

Normativa regionaleL.R. Umbria 14/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Umbria, incentivi alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale delle categorie professionali, con requisiti anagrafici e contributivi riferiti al 31 dicembre 2008, ed estende misure analoghe agli enti regionali. Prevede anche il collocamento a riposo per anzianità nel triennio 2009-2011 e il divieto di reimpiego per cinque anni. È una disciplina oggi sostanzialmente esaurita e non più operativa.

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e pensionamento anticipato del personale regionale umbro

Misure di razionalizzazione del personale e uscita incentivata dal servizio

La legge regionale dell’Umbria introduce misure straordinarie per razionalizzare la spesa del personale e favorire l’uscita volontaria o anticipata di dipendenti regionali, in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa corrente e di riorganizzazione degli uffici. La disciplina riguarda principalmente il personale del Consiglio regionale, della Giunta regionale e, in parte, degli enti e organismi regionali.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento persegue due obiettivi principali:

  • modernizzare e razionalizzare l’impiego delle risorse umane, in armonia con la normativa regionale richiamata in materia di spese del personale;
  • adottare interventi a favore di personale in particolari condizioni di svantaggio personale, sociale e familiare.

Le misure hanno efficacia nel territorio della Regione Umbria e sono costruite come interventi straordinari collegati a specifiche finestre temporali e a requisiti maturati alla data del 31 dicembre 2008.

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

La Regione favorisce la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale non dirigenziale appartenente alle categorie professionali, tramite un incentivo economico.

Possono accedere esclusivamente i dipendenti regionali in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Consiglio regionale o Giunta regionale, che:

  • al 31 dicembre 2008 non abbiano più di 63 anni di età;
  • abbiano almeno 25 anni di anzianità contributiva complessiva;
  • abbiano almeno 5 anni di permanenza nei ruoli a tempo indeterminato della Regione Umbria.

Tra i soggetti in possesso dei requisiti, hanno priorità i dipendenti:

  • che usufruiscono dei benefici dell’articolo 33 della legge n. 104/1992;
  • oppure che abbiano un’invalidità riconosciuta superiore al 74% alla data di entrata in vigore della legge.

Le modalità e i termini applicativi sono definiti dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni, nel rispetto dei criteri fissati dalla legge. La risoluzione del rapporto produce effetti dal 1° gennaio 2009.

Determinazione dell’incentivo economico

L’incentivo è parametrato allo stipendio tabellare della categoria di inquadramento e alla posizione economica posseduta alla data di entrata in vigore della legge; per i titolari di posizione organizzativa si considera anche il 50% del valore della retribuzione di posizione attribuita.

La misura dell’incentivo varia secondo la situazione contributiva al 31 dicembre 2008:

  • per chi non aveva ancora maturato il diritto a pensione: 15 mensilità fisse più tante mensilità quanti sono i mesi mancanti al pensionamento, fino a un massimo complessivo di 24 mensilità;
  • per chi aveva già maturato il diritto a pensione ma non aveva ancora 39 anni di contribuzione: incentivo da 8 a 15 mensilità, graduato in base ai mesi mancanti al raggiungimento dei 39 anni;
  • per chi aveva già maturato il diritto a pensione e raggiungeva 40 anni di contribuzione nel secondo semestre del 2009: incentivo pari a 5 mensilità.

Il numero dei dipendenti che può essere ammesso all’incentivo è fissato, per ciascun ente, in relazione alle domande pervenute e nei limiti delle risorse disponibili nell’esercizio finanziario in corso. A parità di requisiti prevale il dipendente più giovane.

Effetti sui posti vacanti e divieto di rientro

I posti resi vacanti dalla risoluzione consensuale sono soppressi dalla dotazione organica dei rispettivi enti dal 1° gennaio 2009.

Il personale che aderisce alla misura:

  • non può essere riassunto in servizio;
  • per i cinque anni successivi alla cessazione, non può instaurare con la Regione alcun rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato;
  • nello stesso quinquennio non può ricoprire incarichi presso enti, organismi o società regionali.

Pensionamento per anzianità nel triennio 2009-2011

Nel quadro dei processi di riorganizzazione del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti e organismi regionali richiamati dalla legge, il personale dirigenziale e delle categorie professionali può essere collocato a riposo, nel triennio 2009/2011, al raggiungimento dell’anzianità contributiva massima di 40 anni.

Il collocamento a riposo avviene con preavviso di 6 mesi, ferma restando la decorrenza del trattamento pensionistico. Le amministrazioni interessate, d’intesa con le organizzazioni sindacali, devono definire linee di indirizzo vincolanti per attuare questa misura.

Estensione agli enti e organismi regionali

Le disposizioni sulla risoluzione consensuale possono essere applicate anche ai dipendenti degli enti e organismi regionali richiamati dalla legge regionale n. 17/2006, con oneri a carico dei rispettivi bilanci di previsione.

Per tali soggetti:

  • la domanda per l’incentivo va presentata all’ente o organismo di appartenenza;
  • ai fini del requisito dei 5 anni di permanenza nei ruoli a tempo indeterminato, si computano anche i periodi prestati presso altri enti e organismi regionali.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dagli incentivi sono coperti con gli stanziamenti già previsti nel bilancio di previsione 2008:

  • per la Giunta regionale, sulle UPB 02.1.005 e 02.1.013;
  • per il Consiglio regionale, sulla UPB 01.1.005.

Decorrenza ed effettiva attualità della disciplina

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e contiene misure strettamente collegate a date e finestre temporali ormai concluse, in particolare al 31 dicembre 2008 e al triennio 2009-2011. Per questo la disciplina risulta oggi sostanzialmente esaurita e non più operativa nella pratica.

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